CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 21/02/2017 al 29/03/2018 in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 416-bis e 629 cod.pen.; imputazione rispetto alla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza emessa dal GUP procedente il 29/03/2018, confermata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 20/06/2019, divenuta definitiva il 20/05/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta, osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del richiedente; ha osservato che il Giacalone era stato tratto in arresto sulla scorta dello stesso materiale poi ritenuto insufficiente dal GUP al fine di fondare un giudizio di colpevolezza; ha specificamente elencato gli elementi indiziari che erano stati originariamente valutati a carico dell'imputato, quali gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle sommarie informazioni testimoniali, tutti peraltro ritenuti non idonei in sede di giudizi di cognizione. Da tali elementi ne conseguiva l'impossibilità di configurare una condotta sinergica ascrivibile al Giacalone, anche in relazione alla frequentazione con il Melodia, individuato nell'atto di esercizio dell'azione penale come il reggente del locale mandamento mafioso; ha quindi ritenuto liquidabile il richiesto indennizzo nella misura di C 235,82 per ciascun giorno di detenzione, sino alla somma finale di C 100.908,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe escluso il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell'istante, sulla base degli stessi fatti accertati nel giudizio di merito; ha dedotto che il giudice non si sarebbe soffermato sul dato rappresentato dalla precedente condanna riportata dal Giacalone per associazione mafiosa e per estorsione aggravata; in riferimento agli elementi valutati dalla Corte territoriale, ha dedotto che le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Diego dimostravano la persistente intraneità del Giacalone nel sodalizio mafioso; che doveva ritenersi errata la valutazione delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Alcamo e in ordine alla sua identificabilità quale elemento doloso o gravemente colposo in senso sinergico con la detenzione successivamente subita; ha dedotto che analoghe considerazioni potevano essere formulate a proposito delle captazioni ambientali riguardanti il capo mafia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe emerso come quest'ultimo non teneva più in considerazione il Giacalone in relazione agli scopi del sodalizio, mancando - da parte del giudice della riparazione - qualsiasi valutazione in punto di idoneità dei comportamenti del ricorrente, con specifico riferimento al tentativo di avvicinare lo stesso Melodia; ha quindi dedotto l'omessa motivazione da parte della Corte in riferimento all'estorsione consumata a carico dell'imprenditore Cacioppo. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La difesa del Giacalone ha fatto pervenire una memoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il motivo di ricorso presentato dalla Procura Generale territoriale attiene alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice 3 della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458).5. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi in punto di valenza sinergica del comportamento gravemente colposo tenuto dall'imputato. In particolare, non appare coerente con la premessa - affermativa dell'assenza di dolo o colpa grave in capo al ricorrente - la considerazione di fatto in base alla quale, sulla scorta del materiale istruttorio analizzato, il Giacalone avesse ripetutamente tentato di entrare in contatto con il Melodia, riconosciuto come il reggente del locale mandamento mafioso; avendo la stessa Corte territoriale dato atto del fatto che tale elemento era univocamente emerso sulla base delle intercettazioni ambientali operate presso il negozio ortofrutticolo gestito dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente appare contraddittoria con la premessa medesima anche la valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Bonventre, dalle quali - al di là del giudizio di genericità e incoerenza formulate dal giudice procedente in ordine all'idoneità del comportamento tenuto dal ricorrente a condizionare il suo operato - emerge comunque in modo oggettivo che il Giacalone, già condannato in passato per associazione mafiosa, si era rivolto al suo interlocutore (sindaco di Alcamo) rappresentando la prossima scarcerazione del Melodia; e come lo stesso Bonventre avesse dato atto di affermazioni, proferite dall'odierno ricorrente, in base alle quali "[...] la mia posizione di [OSCURATO:PERSONA] mi metteva certamente a rischio di eventuali ritorsioni da parte dei imprecisati personaggi e che in tal caso 'loro' era eventualmente pronti a intervenire a mia difesa". Sulla base di tali presupposti, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi intrinsecamente contraddittoria e illogica, nella parte in cui ha escluso la valenza sinergica del comportamento extraprocessuale tenuto dall'imputato non attribuendo rilevanza ad atteggiamenti che - pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come inidonei a fondare una pronuncia di condanna - devono ritenersi connotati, sulla base della stessa rappresentazione fornita nel provvedimento impugnato, da un evidente attributo di ambiguità, esprimendo gli stessi la vicinanza perdurante rispetto a dinamiche di tipo malavitoso, sia con il tentativo di condizionamento del comportamento di un soggetto rivestente una carica politica e sia mediante quello di entrare in contatto con reggente del locale mandamento mafioso. 5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione contraddittoria e illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'eventuale incidenza causale del comportamento extraprocessuale del ricorrente sulla detenzione subita, alla luce