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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31250/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14351/2018 R.G. proposto da L. Campus S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, alla via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6489/17, depositata il 13 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –con sentenza n. 6489/17, depositata il 13 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2008; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -non poteva convenirsi con le conclusioni raggiunte dal giudice del primo grado, equanto, dunque, all’esclusione della retroatti vità, a fini ICI, del nuovo classamento della unità immobiliare, così che la variazione catastale non avrebbe potuto produrre effetti, in relazione alla base imponibile del tributo (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2),se non « dal momento delle effettive variazioni subite dall'unità immobiliare»; - difatti, « come statuito da chiara giurisprudenza di legittimità », doveva pervenirsi alla opposta conclusione della efficacia retroattiva del nuovo classamento catastale, e (proprio)alla stregua del « carattere ricognitivo-dichiarativo della rettificadella rendita catastale»;

2. - L. Campus S.r.l. rico rre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la gravata sentenza omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità (per decadenza) dell’appello proposto da controparte (oltre il termine semestrale di legge) con atto notificato in busta chiusa a mezzo del servizio postale (piuttosto che in piego chiuso senza busta);-anche il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., (questa volta) sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dell’appello da controparte proposto in difetto di specifici motivi (ed in mera reiterazione di quelli svolti con le controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio); -il terzo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che la questione relativa alla efficacia retroattiva della dichiarazione di variazione catastale, presentata con procedura Docfa, era stata risolta senz’alcuna esplicitazione delle ragioni postevi a fondamento e, così, sulla base di una motivazione del tutto apparente; -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio deducendo che, -negli stringati asserti con i quali era stata rilevata la retroattività della nuova rendita catastale, - il giudice del gravame aveva omesso di motivare in ordine alla fattispecie sostanziale che un siffatto effetto implicava e, in particolare, quanto all’insussistenza di una modificazione dello stato o della destinazione funzionale dell’unità immobiliare; - il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, assumendo la ricorrente che: - acquisito nell’anno 2006, il compendio immobiliare in contestazione, - già iscritto in catasto con rendita propria di ciascun subalterno, - era stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria e di restauro;- nel corso di es ecuzione di detti lavori, l’ICI era stata corrisposta secondo le rendite catastali già risultanti in atti; - nell’anno 2011, a conclusione dei lavori, veniva, quindi, presentata una dichiarazione di variazione docfa (per variazione di destinazione, ampliamento e fusione) dalla quale conseguiva la nuova unità immobiliare; - in un siffatto contesto, di alcun fondamento rimaneva la pretesa impositiva dell’Ente in quanto, relativamente all’annualità d’imposta 2008, ancora non esisteva l’unità immobiliare oggetto di manutenzione e restauro, così che la (nuova) rendita catastale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe potuto che produrre effetti dalla data della dichiarazione di variazione docfa;

2. –rileva innanzitutto la Corte che destituita di fondamento rimane l’eccezione di inammissibilità del ricorso, così come proposta dalla controricorrente, atteso che il requisito della (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), - in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n.31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), - deve consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; e, nella fattispecie, - avuto riguardo (anche) alla essenzialità e linearità delle questioni controverse, - risulta ben esplicitata, e delineata, ogni ragione del contendere, e sviluppo processuale, tra le parti intercorsi;

3. – va, ancora, premesso che , in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, –desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, - anche se logicamente subordinata , - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le altre, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Sez.

U, 8 maggio 2014, n. 9936);

4. – tanto premesso il quinto motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va accolto; 4.1 –[OSCURATO:PERSONA] (v. il controricorso, fol. 3) evoca le disposizioni di cui alla l. n. 311 del 2004, art. 1, c. 336, in completa anomia di riferimenti, senza indicare , perciò, dove, e quando, la relativa fattispecie sostanziale sia stata sottoposta all’esame dei giudici del merito, - le cui pronunce, difatti , non trattano di detta fattispecie, - e per di più, in termini contraddittori, pur precisa che «l’immobile oggetto di accertamento era stato oggetto di un procedimento amministrativo catastale iniziato su istanza di parte, conclusosi con l’adozione da parte dell’Ufficio del territorio di provvedimenti finali di rideterminazione della rendita»(così il controricorso, fol. 2 ) ; 4.2 - in tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto(d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c.2) , la Corte ha avuto modo di precisare che:- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310) - diversamente detta regola non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita, - una volta notificata a fini impositivi, - «anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v.

Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033); 4.3 – nella fattispecie, - per come allegato dalla ricorrente, accertato dal giudice di prime cure e riconosciuto dalla stessa controricorrente, - la dichiarazione di variazione docfa, ad ultimazione dei lavori di manutenzione e restauro, è stata presentata nell’anno 2011 così che gli effetti, a fini impositivi (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2), della variazione della rendita catastale non potevano attingere il periodo di imposta 2008, la nuova rendita dovendosi considerare vigenteal 1° gennaio dell'anno 2012;

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.300,00 per compensi professional

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14351/2018 R.G. proposto da L. Campus S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, alla via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6489/17, depositata il 13 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 6489/17, depositata il 13 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2008; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -non poteva convenirsi con le conclusioni raggiunte dal giudice del primo grado, equanto, dunque, all’esclusione della retroatti vità, a fini ICI, del nuovo classamento della unità immobiliare, così che la variazione catastale non avrebbe potuto produrre effetti, in relazione alla base imponibile del tributo (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2),se non « dal momento delle effettive variazioni subite dall'unità immobiliare»; - difatti, « come statuito da chiara giurisprudenza di legittimità », doveva pervenirsi alla opposta conclusione della efficacia retroattiva del nuovo classamento catastale, e (proprio)alla stregua del « carattere ricognitivo-dichiarativo della rettificadella rendita catastale»; 2. - L. Campus S.r.l. rico rre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la gravata sentenza omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità (per decadenza) dell’appello proposto da controparte (oltre il termine semestrale di legge) con atto notificato in busta chiusa a mezzo del servizio postale (piuttosto che in piego chiuso senza busta);-anche il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., (questa volta) sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dell’appello da controparte proposto in difetto di specifici motivi (ed in mera reiterazione di quelli svolti con le controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio); -il terzo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che la questione relativa alla efficacia retroattiva della dichiarazione di variazione catastale, presentata con procedura Docfa, era stata risolta senz’alcuna esplicitazione delle ragioni postevi a fondamento e, così, sulla base di una motivazione del tutto apparente; -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio deducendo che, -negli stringati asserti con i quali era stata rilevata la retroattività della nuova rendita catastale, - il giudice del gravame aveva omesso di motivare in ordine alla fattispecie sostanziale che un siffatto effetto implicava e, in particolare, quanto all’insussistenza di una modificazione dello stato o della destinazione funzionale dell’unità immobiliare; - il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, assumendo la ricorrente che: - acquisito nell’anno 2006, il compendio immobiliare in contestazione, - già iscritto in catasto con rendita propria di ciascun subalterno, - era stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria e di restauro;- nel corso di es ecuzione di detti lavori, l’ICI era stata corrisposta secondo le rendite catastali già risultanti in atti; - nell’anno 2011, a conclusione dei lavori, veniva, quindi, presentata una dichiarazione di variazione docfa (per variazione di destinazione, ampliamento e fusione) dalla quale conseguiva la nuova unità immobiliare; - in un siffatto contesto, di alcun fondamento rimaneva la pretesa impositiva dell’Ente in quanto, relativamente all’annualità d’imposta 2008, ancora non esisteva l’unità immobiliare oggetto di manutenzione e restauro, così che la (nuova) rendita catastale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe potuto che produrre effetti dalla data della dichiarazione di variazione docfa; 2. –rileva innanzitutto la Corte che destituita di fondamento rimane l’eccezione di inammissibilità del ricorso, così come proposta dalla controricorrente, atteso che il requisito della (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), - in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n.31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), - deve consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; e, nella fattispecie, - avuto riguardo (anche) alla essenzialità e linearità delle questioni controverse, - risulta ben esplicitata, e delineata, ogni ragione del contendere, e sviluppo processuale, tra le parti intercorsi; 3. – va, ancora, premesso che , in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, –desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, - anche se logicamente subordinata , - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le altre, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936); 4. – tanto premesso il quinto motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va accolto; 4.1 –[OSCURATO:PERSONA] (v. il controricorso, fol. 3) evoca le disposizioni di cui alla l. n. 311 del 2004, art. 1, c. 336, in completa anomia di riferimenti, senza indicare , perciò, dove, e quando, la relativa fattispecie sostanziale sia stata sottoposta all’esame dei giudici del merito, - le cui pronunce, difatti , non trattano di detta fattispecie, - e per di più, in termini contraddittori, pur precisa che «l’immobile oggetto di accertamento era stato oggetto di un procedimento amministrativo catastale iniziato su istanza di parte, conclusosi con l’adozione da parte dell’Ufficio del territorio di provvedimenti finali di rideterminazione della rendita»(così il controricorso, fol. 2 ) ; 4.2 - in tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto(d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c.2) , la Corte ha avuto modo di precisare che:- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310) - diversamente detta regola non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita, - una volta notificata a fini impositivi, - «anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033); 4.3 – nella fattispecie, - per come allegato dalla ricorrente, accertato dal giudice di prime cure e riconosciuto dalla stessa controricorrente, - la dichiarazione di variazione docfa, ad ultimazione dei lavori di manutenzione e restauro, è stata presentata nell’anno 2011 così che gli effetti, a fini impositivi (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2), della variazione della rendita catastale non potevano attingere il periodo di imposta 2008, la nuova rendita dovendosi considerare vigenteal 1° gennaio dell'anno 2012; 5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente. P.Q.M. La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.300,00 per compensi professional
Sentenza Cassazione n. 31250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris