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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25065/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo; Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate poichè che la Corte territoriale ha spiegato in fatto e diritto, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la sussistenza del dolo del reato posto che l'imputato ha dichiarato di essere l'unico componente della famiglia anagrafica (circostanza falsa) anziché di essere inserito nel nucleo famigliare dei suoi genitori: si tratta di una circostanza, falsamente attestata, nella piena consapevolezza della falsità trattandosi di circostanza personale di cui era a conoscenza, da cui la consapevolezza della falsità della dichiarazione tenuto anche conto che l'onere di informazione imposto dalla necessaria conoscenza della legge penale è inclusivo dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo; Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate poichè che la Corte territoriale ha spiegato in fatto e diritto, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la sussistenza del dolo del reato posto che l'imputato ha dichiarato di essere l'unico componente della famiglia anagrafica (circostanza falsa) anziché di essere inserito nel nucleo famigliare dei suoi genitori: si tratta di una circostanza, falsamente attestata, nella piena consapevolezza della falsità trattandosi di circostanza personale di cui era a conoscenza, da cui la consapevolezza della falsità della dichiarazione tenuto anche conto che l'onere di informazione imposto dalla necessaria conoscenza della legge penale è inclusivo dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 25065/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris