CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 01106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23076/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Matteotti, 13/19, presso il proprio studio -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA].TE P.T., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6187/2018depositata il 14/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., notificato il 21 novembre 2018, chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condannare la srl [OSCURATO:PERSONA], in solido con la srl [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dei compensi dovuti in relazione alle attività difensive svolte per l’una e per l’altra società. La seconda società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di atto di scissione del 22 novembre 2005 con assegnazione del patrimonio alla prima. Il Tribunale, con ordinanza n.3934 del 14 giugno 2022, accoglieva la domanda nei soli confronti della srl [OSCURATO:PERSONA] e per i soli compensi relativi all’attività svolta a favore di questa e rigettava la domanda per quanto concernente la srl [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese fino dal 2009; 2.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza lamentandone la illegittimità per “violazione e omessa applicazione dell’art. 2506 bis, c.2, e 2506 quater, c.3., c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, c.p.c.”; 3. la srl [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per “difetto di sinteticità e chiarezza”. Le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanzan.37552 del30/11/2021) hanno affermato che “Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza esinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.”. Nel caso di specie il ricorso consta di sette pagine. Non pecca per difetto di sinteticità. Il ricorso espone in modo chiaro la questione sottoposta all’esame della Corte indicando l’affermazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si intende impugnare (affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] srl non risponde per le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] srl) e la ragione della censura con riferimento alle norme che si assumono violate o falsamente applicate (“artt. 2506 bis comma 2 e art. 2506 quater comma 3 c.c.”, v. pag. 4 del ricorso) e con riferimento anche ad un precedente di questa Corte (la sentenza n.36690/2022, richiamata a pagina 5 del ricorso); 2. ancora in via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità della eccezione di “infondatezza” del ricorso, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che il ricorrente avrebbe proposto già una volta la domanda proposta con il ricorso che ha dato avvio a questo giudizio, che la prima domanda sarebbe stata rigettata con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1619/2018, che questa sentenza sarebbe passata in giudicato. La questione era già stata sottoposta ai giudici della ordinanza impugnata (v. pagina 2 della ordinanza) ed essi, accogliendo sia pure non in modo integrale il ricorso, l’avevano implicitamente rigettata. La controricorrente, per contestare questa statuizione di rigetto avrebbe dovuto proporre un motivo di ricorso incidentale. Non lo ha proposto. Si è limitata a riproporre la questione come eccezione di infondatezza del ricorso. Peraltro, il ricorrente stesso, come si legge nella ordinanza ora impugnata, aveva dato conto della sentenza 1619/2018 specificando trattarsi di sentenza che non si era pronunciata sulla domanda. Dalla lettura della sentenza richiamata dalla controricorrente emerge che la sentenza è riferita alla domanda di compensi rivolta non nei confronti delle due società ma nei confronti delle persone dell’amministratore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ed emerge che il relativo rigetto era stato motivato dal Giudice sul rilievo che la domanda, essendo relativa a debiti delle società, non avrebbe dovuto essere proposta contro le due persone fisiche ma contro le due società. 3. il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte (Sez.6 - 2, Ordinanza n.36690 del 25/11/2021) ha avuto modo di affermare che: “In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt.2506-bis, comma 2 e 2506 - quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova”. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è distaccato dalla superiore affermazione laddove ha negato che la srl [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria della scissione della srl [OSCURATO:PERSONA], fosse tenuta a rispondere dei debiti gravanti su quest’ultima nei confronti dell’attuale ricorrente; 4. l’ordinanza deve essere cassata con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale