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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34211/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di valutazione della prova concernente la disponibilità dell'arma impropria da parte dell'imputato e il coefficiente psicologico del reato, argomentazioni e conful:azioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di valutazione della prova concernente la disponibilità dell'arma impropria da parte dell'imputato e il coefficiente psicologico del reato, argomentazioni e conful:azioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0
Sentenza Cassazione n. 34211/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris