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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 37481/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3536-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio ALLEGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2908/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03536 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che:

1. la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c.", per aver la CTR della Campania dichiarato non necessaria l'invio della raccomandata informativa ai fini della rituale notifica della cartella di pagamento consegnata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il 14 marzo 2016, al portiere dello stabile sede di essa ricorrente;

2. l'Agenzia '-ri-n~r. rr3at (No ') i A\<-) O C 104 ht6U0 14 i considerato che:

1. il ricorso è infondato.

La CTR si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte -rispetto al quale l'odierna ricorrente non ha proposto argomenti ha più volte affermato che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della

I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della

I. n.890 del 1982" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 in tema di consegna al portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa al destinatario).

Merita ricordare che la forma semplificata di notificazione, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 175 del 2018, non pone problemi di legittimità costituzionale in quanto, la raccomandata informativa vale sì "indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto", ma "non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto", talché può essere esclusa "in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (v.

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018);

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzikérimasta intimag (AJOIFiCib etxt,[OSCURATO:PERSONA]&-o (-49)-Nht4pLek pqm la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022, mediante modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3536-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio ALLEGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2908/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03536 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1. la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c.", per aver la CTR della Campania dichiarato non necessaria l'invio della raccomandata informativa ai fini della rituale notifica della cartella di pagamento consegnata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il 14 marzo 2016, al portiere dello stabile sede di essa ricorrente; 2. l'Agenzia '-ri-n~r. rr3at (No ') i A\<-) O C 104 ht6U0 14 i considerato che: 1. il ricorso è infondato. La CTR si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte -rispetto al quale l'odierna ricorrente non ha proposto argomenti ha più volte affermato che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n.890 del 1982" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 in tema di consegna al portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa al destinatario). Merita ricordare che la forma semplificata di notificazione, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 175 del 2018, non pone problemi di legittimità costituzionale in quanto, la raccomandata informativa vale sì "indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto", ma "non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto", talché può essere esclusa "in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018); 4. il ricorso deve essere rigettato; 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzikérimasta intimag (AJOIFiCib etxt,[OSCURATO:PERSONA]&-o (-49)-Nht4pLek pqm la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022, mediante modalità
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