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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29330/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.930/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via deiPortoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione s taccata di Salerno , n. 460 6 /2021, pronunciata in data 21 / 05 / 2021 e depositata in data 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/10/2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Decorrenza esenzioni vittime del dovere

1. In data 17/07/2017Felice Lombardo, invocando la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, chiedeva il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per gli anni dal 2012 al 2016.

2. Ricevuto diniego espresso, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’equiparazione del regime fiscale delle pensioni in questione dovesse ritenersi già vigente anche prima della promulgazione della legge n. 232 del 2016, che l’aveva espressamente prevista. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, adita dalla difesa erariale, accoglieva l’appello.

In particolare, i giudici di appello evidenziavano che l’ambito di applicazione della detassazione dei trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere operasse dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce dell’esplicito dato normativo. 3.Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad un motivo.

Resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n.197.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce   violazione e falsa violazione dell’art. 1, co. 211, L. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte territoriale di Appello con la sentenza gravata, ritenuto che la pensione ricevuta dal ricorrente ai sensi della L. 466/1980 non sia da considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo antecedente al 01.01.2017.

2. Il motivo non è fondato.

Si deve dare continuità al principio posto di recente da Cass.11/07/2023, n. 19789 (e ribadito da Cass. 5/10/2023, n. 28051), secondo il quale i benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere ma solo a decorreredal 1° gennaio 2017, conformemente al disposto del l'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016.

Tale disposizione, infatti, prevedendo che A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, ha espressamenteindividuato un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione.

Del resto, l’art. 1, comma 562, della legge n. 266 / 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, e questa progressione è stata realizzata in più momenti.

Nel citato arresto questa Corte ha peraltro precisato che non vi è dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per levittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, d.l. n. 159 del 2007).

Tuttavia il legis latore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato e che   la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art.3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (Cass.

SU, 25.9.2018, n. 22753).

3. Data continuità a tali principi, correttamente applicati dalla CTR nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della costituita Agenzia; le spese sono liquidate come da dispositivo.

In ordine al cd. raddoppio del contributo unificato, dal ricorso emerge che il ricorrente abbia invocato l’esenzione dettata dalla l. n. 206/2004 per le vittime della criminalità.

Cass., Sez.

U., 20/02/2020, n. 4315, ha evidenzia to che ai fini del cd. raddoppio del contributo unificato, il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se -nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante in astratto la debenza del doppio contributo - l a doppia contribuzione spetti   in concreto   .

Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.930/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via deiPortoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione s taccata di Salerno , n. 460 6 /2021, pronunciata in data 21 / 05 / 2021 e depositata in data 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/10/2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Decorrenza esenzioni vittime del dovere 1. In data 17/07/2017Felice Lombardo, invocando la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, chiedeva il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per gli anni dal 2012 al 2016. 2. Ricevuto diniego espresso, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’equiparazione del regime fiscale delle pensioni in questione dovesse ritenersi già vigente anche prima della promulgazione della legge n. 232 del 2016, che l’aveva espressamente prevista. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, adita dalla difesa erariale, accoglieva l’appello. In particolare, i giudici di appello evidenziavano che l’ambito di applicazione della detassazione dei trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere operasse dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce dell’esplicito dato normativo. 3.Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce   violazione e falsa violazione dell’art. 1, co. 211, L. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte territoriale di Appello con la sentenza gravata, ritenuto che la pensione ricevuta dal ricorrente ai sensi della L. 466/1980 non sia da considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo antecedente al 01.01.2017. 2. Il motivo non è fondato. Si deve dare continuità al principio posto di recente da Cass.11/07/2023, n. 19789 (e ribadito da Cass. 5/10/2023, n. 28051), secondo il quale i benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere ma solo a decorreredal 1° gennaio 2017, conformemente al disposto del l'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016. Tale disposizione, infatti, prevedendo che A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, ha espressamenteindividuato un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione. Del resto, l’art. 1, comma 562, della legge n. 266 / 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, e questa progressione è stata realizzata in più momenti. Nel citato arresto questa Corte ha peraltro precisato che non vi è dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per levittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, d.l. n. 159 del 2007). Tuttavia il legis latore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato e che   la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art.3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (Cass. SU, 25.9.2018, n. 22753). 3. Data continuità a tali principi, correttamente applicati dalla CTR nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della costituita Agenzia; le spese sono liquidate come da dispositivo. In ordine al cd. raddoppio del contributo unificato, dal ricorso emerge che il ricorrente abbia invocato l’esenzione dettata dalla l. n. 206/2004 per le vittime della criminalità. Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, ha evidenzia to che ai fini del cd. raddoppio del contributo unificato, il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se -nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante in astratto la debenza del doppio contributo - l a doppia contribuzione spetti   in concreto   . Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
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