CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui in data 09/09/2020 il Tribunale di Rimini aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 3.700,00 di ammenda, in ordine alle contravvenzioni di cui agli articoli 81 cpv. cod. pen., 44, comma 1, lettera b), 95 d.P.R. 380/2001, per delle violazioni urbanistiche commesse all'interno di una struttura recettiva sita in Rimini in epoca antecedente e prossima al giugno 2018. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare, con l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in riferimento all'articolo 157 cod. pen.. 2.1. Lamenta in particolare come, nonostante il contrario avviso del P.G., la Corte non abbia ritenuto che le opere fossero state ultimate in epoca largamente antecedente a quella contestata. 2.2. Contesta, inoltre, l'argomentazione della Corte di appello, secondo cui la condotta sarebbe permanente fino alla realizzazione delle finiture delle opere, elemento in contrasto con la natura «chiusa» della contestazione. 2.3. Quanto al seconde reato contestato, censura il ricorrente come allo stesso vada attribuita natura istantanea e non permanente, sì da far iniziare il termine di prescrizione al momento dell'inizio delle opere. 2.4. Da ultimo, censura come la Corte di appello non abbia tenuto in considerazione alcuna la «desistenza volontaria» posta in essere dall'imputato, al fine di retrodatare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla dedotta prescrizione del reato urbanistico, il motivo è manifestamente infondato. La sentenza motiva la non decorrenza del termine prescrizionale sulla base del fatto che i lavori fossero palesemente non ultimati (pag. 1, deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], tecnico comunale, autrice del sopralluogo del 30/05/2018, la quale riferisce che all'atto del sopralluogo la struttura, benchè aperta agli ospiti, fosse un «cantiere» o un «mezzo cantiere»). Il reato urbanistico ha, per costante giurisprudenza, natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398). La Corte ritiene, con giurisprudenza parimenti costante, che «in tema di reati edilizi, anche per i manufatti destinati ad uso non abitativo la permanenza cessa con la conclusione dei lavori interni ed esterni di rifinitura dell'opera» (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153; Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018 Rv. 274201; Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Rv. 280575 - 02). Nel caso di specie dalla motivazione della sentenza emerge come i lavori non fossero ultimati, posto che dalle fotografie acquisite agli atti (v. pag. 2 sentenza), la cui valutazione in punto di fatto non è censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del travisamento della prova (peraltro non invocato), emergeva pacificamente come «l'intervento al tempo del sopralluogo era ancora in fase d'opera». In proposito, va ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 44510 del 12/07/2019, Stagno, non massimata), grava «sul ricorrente che intende retrodatare la data di prescrizione l'onere di fornire prova dell'ultimazione del manufatto (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765)». Tale giurisprudenza costituisce, nella specifica materia urbanistica, esplicazione del principio di c.d. «vicinanza della prova». E' stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 - 01) che «ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». Ancora, ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01) che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». Sul punto, il ricorrente si limita a contestare quanto affermato dalle due sentenze di merito senza tuttavia addurre alcun elemento atto a suffragare l'ipotesi alternativa. A ben vedere la doglianza, che ripropone pedissequamente il motivo di appello, più che prospettare reali vizi motivazionali, si risolve nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, che, lungi dal potersi qualificare come tali, in realtà propongono una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi (v., ex plurimis, Sez. 3, 11463 del 16/01/2019, D'Avino) che «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745)». 1.2. Del pari, la dedotta natura «chiusa» della contestazione costituisce un dato, nel caso concreto, del tutto irrilevante, essendo stato il reato contestato fino ad epoca prossima al sopralluogo; né, del resto, il ricorrente ha addotto alcuna violazione tra la contestazione e la sentenza ai sensi dell'articolo 522 cod. proc. pen.. In ogni caso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 37843 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salpietro, n.m.; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Rv. 265626; Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Rv. 260498; Sez. 3, n. 43147 del 08/10/2003, Rv. 226498; Sez. 3, n. 8563 del 14/01/2003, Rv. 224980; Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Rv. 220351), la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta (ad esempio, il sequestro del manufatto), cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado. esgA" 1.3. anto ai profilo di censura cui si deduce la natura istantanea del reato di cui all'articolo 95 del d.P.R. 380/2001, esso è del pari manifestamente infondato. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte (ex plurimis: Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Rv. 241093 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 1145del 08/10/2015, Rv. 266015 - 01 Sez.3,Sentenza n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26836 del 08/09/2020, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 - 01) è infatti concorde nel ritenere che le contravvenzioni antisismiche previste dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 hanno natura di reato permanente,Ra cui consumazione si protrae sino a che il responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione; pertanto, all'epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerarsi ancora in corso. 1.4. Da ultimo, difetta di specificità la asserita «desistenza». Per consolidato orientamento di questa Corte, è ben possibile che la permanenza del reato urbanistico possa cessare, oltre che con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, «al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci». (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Rv. 275900-01). La desistenza dalla prosecuzione dell'intervento, tuttavia, deve essere «definitiva» e non soltanto temporanea, e richiede di essere efficacemente dimostrata attraverso dati obiettivi ed inequivocabili, non potendosi basare su mere attestazioni, poiché, diversamente, ogni interruzione dei lavori, anche se dovuta a circostanze contingenti, potrebbe essere utilizzata per rappresentare una più vantaggiosa collocazione temporale dei lavori abusivi (Sez. 3, n. 37843 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salpietro, cit.). Una simile esigenza, peraltro, è maggiormente avvertita laddove, come nel caso di specie, si tratti di opere pacificamente in corso di esecuzione, la cui realizzazione, seppure interrotta, può essere ripresa in ogni momento e la cui permanenza in condizioni di parziale completamento risulta irragionevole se non giustificata in maniera coerente, considerate anche le conseguenze derivanti, ad esempio, dalla mancata fruizione del costruendo manufatto o dalla esposizione dello stesso agli agenti atmosferici. Essa, nel caso di specie, non appare in alcun modo provata ma meramente addotta. Il ricorso pertanto, sul punto, è inammissibile per aspecificità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento