CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28168/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 752/2018 depositata il19/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, in causa su intimazione di pagamento a cui erano sottese cartelle per bollo auto del periodo “1996-2003- 2008” (così nel ricorso), ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] spa dichiarato provata l’avvenuta notifica delle cartelle ed ha poi respinto le eccezioni riproposte da essa ricorrente di “disconoscimento della copia della relata di notifica” siccome eccezione “meramente assertiva e generica”, di difetto di motivazione dell’intimazione sul motivo che “l’intimazione contiene tutti gli elementi informativi ed esplicativi necessari per una adeguata difesa e non può considerarsi priva di motivazione”, “di prescrizione” della pretesa impositiva in quanto “la ritualità della notifica delle cartelle ha comportato l’interruzione del corso della prescrizione”. La CTR ha infine dichiarato non fondata la domanda della odierna ricorrente, di condanna dell’Agente di Riscossione per “responsabilità aggravata” ex art. 96 c.p.c. sul motivo che tale domanda era “basata su due sentenze di annullamento di due cartelle” ma le sentenze erano “successive all’intimazione impugnata”; 2. [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo e il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, primo comma, n.4. cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Sostiene la contribuente che la sentenza sia nulla per contraddittorietà insanabile tra motivazione, nella quale si legge che l’ “appello [dell’Agente della Riscossione] non è fondato”, e dispositivo in cui invece l’appello è accolto, nonché per mancata esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti; 2. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. … omesso esame di un fatto decisivo della controversia … omessa decisione su alcune eccezioni sollevate dall’appellato, 36 del d.lgs.546/92, 132, comma primo, n.4. cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.”, che la CTR non ha deciso sulle eccezioni di giudicato formatosi su due sentenze della CTP di Palermo indicate nel corpo del terzo motivo di ricorso con numero e data di deposito e prodotte con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92 e poi nel fascicolo di appello, con cui sarebbero state annullate, per difetto di motivazione e per prescrizione della pretesa, due delle cartelle asseritamente sottese alla intimazione. E ciò - sottolinea la ricorrente- nonostante che la CTR abbia dato conto delle sentenze laddove ha esaminato la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] spa per “responsabilità aggravata”; 3. con il quarto motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione degli art 7, comma primo, della l.27 luglio 2000, n. 212” per avere la CTR ritenuto l’intimazione motivata; 4. con il quinto motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione degli art. 5 del d.l. 953/82, modificato dall’art.3 del d.l. 2/86 convertito dalla l. 60/86”, che “negli atti dello stesso Agente della riscossione” vi sarebbero dichiarazioni relative alla data di notifica di due delle cartelle sottese all’intimazione, dalle quali sarebbe possibile desumere che per le pretese portate in dette cartelle sarebbe maturato il termine di prescrizione triennale; 5. con quello che può denominarsi come il sesto motivo di ricorso (sebbene non vi sia apposita numerazione), la ricorrente, al termine del quinto motivo, censura ulteriormente la sentenza per “violazione o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.”, in riferimento al rigetto da parte della CTR della domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per “responsabilità processuale aggravata”. 6. i primi due motivi di ricorso sono infondati. 6.1. Questa Corte ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art.360 cod. proc. civ., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4, cod. proc. civ. - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 30 agosto 2004, n.17392 e Cass. 20 settembre 1999, n.10129). I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose pronunce successive, (v., Cass. 19 luglio 2006, n. 16488; Cass. 12 marzo 2018, n. 5939; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26074). 6.2. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con assoluta certezza quale è il contenuto essenziale del decisum che appare inequivoco dovendosi considerare un errore materiale evidente l’inserimento della parola “non” laddove la CTR dichiara, in motivazione, “non fondato” l’appello dell’agente della riscossione, dopo averne rappresentato il contenuto (“ha appellato l’agente della riscossione censurando la decisione [con cui la CTR aveva accolto il ricorso originario sul motivo assorbente per cui non vi sarebbe stata prova della notifica della cartelle sottese all’intimazione in quanto l’agente della riscossione aveva prodotto solo le relate di notifica ma non anche l’originale delle cartelle] sotto il profilo che la normativa di settore prevede una speciale procedura che impone la consegna della cartella in un unico originale al destinatario”) e scrivendo, subito dopo la frase “l’appello non è fondato”, le parole “l’agente della riscossione infatti sulla base della speciale normativa che disciplina la notifica delle cartelle non disposizione dell’originale della cartella: la prova della notifica può conseguentemente essere data con la semplice produzione della relata (Cass.17 marzo 2017, n.6913)”. 6.3. Né è fondata la deduzione per cui la sentenza impugnata non darebbe conto dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti. Premesso che la concisa esposizione dello svolgimento del processo era richiesta dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 mentre nella versione applicabile ratione temporis non è più richiesto, nella sentenza si legge che il ricorso originario era stato accolto in primo grado sulla motivazione -nel quale erano rimaste assorbite tutte le altre doglianze della contribuente- per c ui non risultava provata la notifica delle cartelle, che l’agente della riscossione aveva proposto appello in relazione alla prova della notifica, che la contribuente aveva riproposto “tutti i motivi non esaminati”. Si legge poi che l’appello doveva essere accolto (in ragione di quanto già ricordato al superiore punto 6.2). Si leggono infine le eccezioni della contribuente -che evidentemente sono quelle che la CTR ha così significato essere state proposte in primo grado, essere rimaste assorbite ed essere state riproposte in appello- e le ragioni del relativo rigetto. Sono dunque chiaramente indicate le “richieste” i.e. “le conclusioni” delle parti (art. 132, secondo comma, n.3, cod. proc. civ.); 7. il quarto motivo di ricorso -che va esaminato prima degli altri perché involge la questione preliminare della motivazione dell’intimazione- è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 cod. proc. civ.) posto che la ricorrente non riproduce il testo della motivazione della intimazione e non allega l’intimazione al ricorso. Non precisa se ed eventualmente quando l’intimazione sia stata prodotta nel giudizio di merito. Ciò rende impossibile verificare se la CTR laddove ha affermato che “l’intimazione contiene tutti gli elementi informativi ed esplicativi necessari per una adeguata difesa e non può considerarsi priva di motivazione”, ha rispettato o, come sostiene la ricorrente, falsamente applicato l’art. 7 della 30 luglio 2000, n.212; 8. il terzo motivo di ricorso è parimenti carente di specificità e quindi parimenti inammissibile. La mancata riproduzione del testo della intimazione, la mancata allegazione dell’intimazione e la mancata precisazione del se e del quando sia stata prodotta nel merito, rende impossibile apprezzare il rilievo della mancata pronuncia sulla ricordata eccezione di giudicato asseritamente ma non verificabilmente riguardante due delle cartelle richiamate e sottese alla intimazione. Né alcunché di utile a sostegno della doglianza in esame è ricavabile dalla affermazione della CTR per cui le due sentenze di annullamento di altrettante cartelle non avevano rilievo ai fini della domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] spa per “responsabilità aggravata”, atteso che la CTR non ha dato conto in positivo della coincidenza delle cartelle annullate con due delle cartelle sottese alla intimazione oggetto di causa e che, al contrario, se la CTR avesse riscontrato trattarsi di cartelle sottese alla intimazione avrebbe non confermato ma annullato l’intimazione medesima; 9. il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specificità (art. 366 cod. proc. civ.) che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Nel motivo si dice che “negli atti dello stesso Agente della riscossione” vi sarebbero dichiarazioni relative alla data di notifica di due delle cartelle sottese all’intimazione, dalle quali sarebbe possibile desumere che per le pretese portate in dette cartelle sarebbe maturato il termine di prescrizione triennale. Tuttavia non è specificato di quali “atti” si tratta. A ciò va aggiunto che la già rilevata omissione della riproduzione o allegazione della intimazione di pagamento preclude la possibilità di verificare se le cartelle sono o non menzionate nell’intimazione e sottese ad essa; 10. quanto, infine, alla doglianza di violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. per avere la CTR negato la condanna dell’Agente della Riscossione alle spese, è assorbente il rilievo per cui laresponsabilità aggravata ricorre quando la par te soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, laddove invece nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata dalla CTR interamente vittoriosa. La doglianza è quindi infondata; 11. in conclusione il ricorso deve essere rigettato. 12. le spese non devono essere liquidate atteso che la [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata; PQM la Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il