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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29131/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10597/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Satiri 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA – Sez.

Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 1895 / 08 / 14 , dep ositata in data 13 ottobre2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso proposto dinanzi la CTP di [OSCURATO:PERSONA] , la M .

C . srl, esercente l’attività di produzione di articoli disinfettanti, impugnava l'avviso di accertamento n. 817L00012004 di maggior Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES –IVA – IRAPreddito, per l'anno d'imposta 2004 , con il quale l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Locri, comunicava di aver determinato un maggior reddito in base agli studi di settore, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993,n. 331 per le imposte IRAP, IVA e IRES.

2. Si costituiva l’ufficio finanziario e la C.t.p. accoglie va parzialmente il ricorso riducendo del 35% il reddito accertato. 3.Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] avverso tale sentenza, lamentando che non si era tenuto conto della peculiarità, natura e ubicazione della propria attività, trattandosi di zona particolarmente depressa, e, costituitosi l’ufficio finanziario, la C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 1895/08/14, depositata in data 13 ottobre 2014 , rigettava l’appello. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, respingerlo integralmente confermando la sentenza impugnata.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia valutato che l'ufficio abbia applicato la normativa degli studi di settore senza considerare la realtà aziendale e la contingenza economica difficile, quale quella della Regione Calabria , zona questa asserita come notoriamente depressa.

2. Il motivo è inammissibile.

La censura è evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto il ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.

In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come l'accertamento dell'ufficio si sia basato sulle prescrizioni contenute nelle norme di cui all’art. 62-bise 62 del d.l. 331/1993.

3. Il metodo di determinazione dei maggiori ricavi ovvero del maggior volume d'affari, mediante applicazione degli studi di settore,è disciplinato dagli ar t t. 11 e 12 , d. l. 2 m arzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27aprile 1989, n. 154 .

In base a tali previsioni normative, tenendo conto di alcuni dati oggettivi (caratteristiche dimensioni, e strumenti d ell'attività) o soggettivi (contributo diretto lavorativo) assunti sulla base dei caratteri intrinseci dell'attività di impresa o professionale, si identificano alcuni indici statistico-matematici che esprimono un determinato ammontare di ricavi o compensi.

L'iter attraverso cui vengono disattese le scritture contabili non deve, pertanto , essere sviluppato e motivato dagli uffici in sede di accertamento essendo predeterminato per legge con atto amministrativo dicarattere generale ed astratto.

Peraltro, l’ufficio finanziario ha l’obbligo, prima di emettere l’avviso di accertamento, di richiedere al contribuente chiarimenti nei quali devono essere indicati, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i motivi dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quellopresunto in base agli studi di settore.

L'introduzione di una fase di contraddittorio tra ufficio e contribuente vienevalorizzata al punto che, da un lato, è sancita la nullità dell'avviso di accertamentoche non sia stato preceduto dalla suddetta richiesta di chiarimenti e, dall'altro , è stabilita la preclusione per il contribuente di dedurre in sede contenziosa.

Èevidente che l'accertamento mediante applicazione dei parametri al verificarsi delle condizioni ivi richieste viene attuato in deroga agli ordinari is tituti che presiedono l'accertamento previsto e disciplinato dal d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 633; tuttavia, l'eventuale scostamento riscontrato tra i dati dichiarati e quelli accertati, con l'applicazione dei coefficienti degli studi di settore , è giustific ato da una presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza ed essa , non assumendo valore di presunzione assoluta, non impedisce al contribuente di dare dimostrazione di possedere un reddito inferiore a quello accertato, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Quindi, la legge esprime un giudizio di attendibilità sulla ricostruzione induttiva del ricavo operata, integrando una presunzione legale, presunzione che può esser e contrastata da l contribuente attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

4. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha dato contezza di come il contribuente non abbia partecipato, pur essendo stato formalmente invitato, al contradditorio previsto dall’art. 10, comma 3, legge 8 maggio 1998, n. 146 e di come, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dinanzi alla C.t.p. fondate proprio sull’allocazione dell’azienda e sul ritardo dei pagamenti da parte della regione Calabria, il reddito accertato dall’ufficio finanziario è stato decurtato del 35 %.

Infine, ha rilevato come nell’appello, la [OSCURATO:SOCIETA] si sia limitata a ribadire i motivi posti a sostegno del ricorso di prime cure, già valutati e ritenuti in parte non meritevoli di accoglimento, senza porre alcuna critica alle conclus ioni cui era pervenuta la C.t.p., come invece sarebbe stato necessario per individuare quali sarebbero stati in concreto gli errori commessi nell'iter argomentativodella decisione appellata.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10597/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Satiri 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA – Sez. Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 1895 / 08 / 14 , dep ositata in data 13 ottobre2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso proposto dinanzi la CTP di [OSCURATO:PERSONA] , la M . C . srl, esercente l’attività di produzione di articoli disinfettanti, impugnava l'avviso di accertamento n. 817L00012004 di maggior Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES –IVA – IRAPreddito, per l'anno d'imposta 2004 , con il quale l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Locri, comunicava di aver determinato un maggior reddito in base agli studi di settore, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993,n. 331 per le imposte IRAP, IVA e IRES. 2. Si costituiva l’ufficio finanziario e la C.t.p. accoglie va parzialmente il ricorso riducendo del 35% il reddito accertato. 3.Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] avverso tale sentenza, lamentando che non si era tenuto conto della peculiarità, natura e ubicazione della propria attività, trattandosi di zona particolarmente depressa, e, costituitosi l’ufficio finanziario, la C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 1895/08/14, depositata in data 13 ottobre 2014 , rigettava l’appello. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, respingerlo integralmente confermando la sentenza impugnata. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia valutato che l'ufficio abbia applicato la normativa degli studi di settore senza considerare la realtà aziendale e la contingenza economica difficile, quale quella della Regione Calabria , zona questa asserita come notoriamente depressa. 2. Il motivo è inammissibile. La censura è evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto il ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come l'accertamento dell'ufficio si sia basato sulle prescrizioni contenute nelle norme di cui all’art. 62-bise 62 del d.l. 331/1993. 3. Il metodo di determinazione dei maggiori ricavi ovvero del maggior volume d'affari, mediante applicazione degli studi di settore,è disciplinato dagli ar t t. 11 e 12 , d. l. 2 m arzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27aprile 1989, n. 154 . In base a tali previsioni normative, tenendo conto di alcuni dati oggettivi (caratteristiche dimensioni, e strumenti d ell'attività) o soggettivi (contributo diretto lavorativo) assunti sulla base dei caratteri intrinseci dell'attività di impresa o professionale, si identificano alcuni indici statistico-matematici che esprimono un determinato ammontare di ricavi o compensi. L'iter attraverso cui vengono disattese le scritture contabili non deve, pertanto , essere sviluppato e motivato dagli uffici in sede di accertamento essendo predeterminato per legge con atto amministrativo dicarattere generale ed astratto. Peraltro, l’ufficio finanziario ha l’obbligo, prima di emettere l’avviso di accertamento, di richiedere al contribuente chiarimenti nei quali devono essere indicati, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i motivi dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quellopresunto in base agli studi di settore. L'introduzione di una fase di contraddittorio tra ufficio e contribuente vienevalorizzata al punto che, da un lato, è sancita la nullità dell'avviso di accertamentoche non sia stato preceduto dalla suddetta richiesta di chiarimenti e, dall'altro , è stabilita la preclusione per il contribuente di dedurre in sede contenziosa. Èevidente che l'accertamento mediante applicazione dei parametri al verificarsi delle condizioni ivi richieste viene attuato in deroga agli ordinari is tituti che presiedono l'accertamento previsto e disciplinato dal d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 633; tuttavia, l'eventuale scostamento riscontrato tra i dati dichiarati e quelli accertati, con l'applicazione dei coefficienti degli studi di settore , è giustific ato da una presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza ed essa , non assumendo valore di presunzione assoluta, non impedisce al contribuente di dare dimostrazione di possedere un reddito inferiore a quello accertato, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quindi, la legge esprime un giudizio di attendibilità sulla ricostruzione induttiva del ricavo operata, integrando una presunzione legale, presunzione che può esser e contrastata da l contribuente attraverso l'esibizione di idonea documentazione. 4. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha dato contezza di come il contribuente non abbia partecipato, pur essendo stato formalmente invitato, al contradditorio previsto dall’art. 10, comma 3, legge 8 maggio 1998, n. 146 e di come, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dinanzi alla C.t.p. fondate proprio sull’allocazione dell’azienda e sul ritardo dei pagamenti da parte della regione Calabria, il reddito accertato dall’ufficio finanziario è stato decurtato del 35 %. Infine, ha rilevato come nell’appello, la [OSCURATO:SOCIETA] si sia limitata a ribadire i motivi posti a sostegno del ricorso di prime cure, già valutati e ritenuti in parte non meritevoli di accoglimento, senza porre alcuna critica alle conclus ioni cui era pervenuta la C.t.p., come invece sarebbe stato necessario per individuare quali sarebbero stati in concreto gli errori commessi nell'iter argomentativodella decisione appellata. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari
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