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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31270/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 26921del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, [OSCURATO:PERSONA] n. 38/D, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],rappresen- tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Massa [OSCURATO:PERSONA] RCR80B09 L833D avvlenzetti @ pec.it, iscritto all’Albo dei Patroci- natori innanzi alle Giurisdizioni superiori, ed elettivamente domici- liata presso e nel di lui studio in [OSCURATO:PERSONA] 31 ([OSCURATO:TELEFONO]), come da separata procura speciale in calce al ri- corso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec avvlenzetti@ pec.it e al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO].

Ricorrente contro Comune di Massa, con sede in Massa, via PortaFabbrica,1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro temporeFrancesco Per- siani, in forza di decreto sindacale n. 9/2025, rappresentatoe di- feso, vista la determinazione dirigenziale n. 95/2025, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PNSFNC 65E66 F023Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PLLMNL 68P64 L833M) del Foro di [OSCURATO:PERSONA] – le quali indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica e numero di fax presso iquali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni: avvpanesi.comunedimassa @ postacert.toscana.it; avvpelle- grini.comunedimassa @ postacert.toscana.it - 0585/490491 - ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori, con Studio in Massa, via [OSCURATO:PERSONA], 1 (Avvocatura comunale), nei loro do- micilidigitali, sopra indicati, come da mandato apposto a margine delcontroricorso.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 1427 depo- sitata il 26 novembre 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 223,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 26921del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, [OSCURATO:PERSONA] n. 38/D, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],rappresen- tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Massa [OSCURATO:PERSONA] RCR80B09 L833D avvlenzetti @ pec.it, iscritto all’Albo dei Patroci- natori innanzi alle Giurisdizioni superiori, ed elettivamente domici- liata presso e nel di lui studio in [OSCURATO:PERSONA] 31 ([OSCURATO:TELEFONO]), come da separata procura speciale in calce al ri- corso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec avvlenzetti@ pec.it e al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro Comune di Massa, con sede in Massa, via PortaFabbrica,1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro temporeFrancesco Per- siani, in forza di decreto sindacale n. 9/2025, rappresentatoe di- feso, vista la determinazione dirigenziale n. 95/2025, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PNSFNC 65E66 F023Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PLLMNL 68P64 L833M) del Foro di [OSCURATO:PERSONA] – le quali indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica e numero di fax presso iquali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni: avvpanesi.comunedimassa @ postacert.toscana.it; avvpelle- grini.comunedimassa @ postacert.toscana.it - 0585/490491 - ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori, con Studio in Massa, via [OSCURATO:PERSONA], 1 (Avvocatura comunale), nei loro do- micilidigitali, sopra indicati, come da mandato apposto a margine delcontroricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 1427 depo- sitata il 26 novembre 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 223,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo
Decreto Cassazione n. 31270/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris