CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 4 L. 110 del 1975, con esclusione dell'attenuante della lieve entità del fatto, a causa della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali e dal fatto che avesse con sé sostanze stupefacenti; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, detti motivi di ricorso non sono scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]