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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08610/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 19 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove dì arresto ed euro duemila di ammenda inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dì cui agli artt. 186, comma 7 (capo A), 187, comma 8, C.d.S. (capo B) e 4

I. n. 110 del 1975 (capo C) (fatti del 24 febbraio 2017).

Ha revocato, inoltre, la sospensione condizio- nale della pena concessa con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 marzo 1990 (irrevocabile il 17 aprile 1990).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale della pena.

2.2. Omessa motivazione delle ragioni della revoca della sospensione condizio- nale della pena.

2.3. Vizio di motivazione sulla genesi del rifiuto di essere sottoposto ad accerta- menti, non essendo chiaro il momento in cui il Chirico avrebbe ricevuto gli avvisi di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata va annullata perché i reati sono estinti per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate.

La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Va disposta, infine, la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Novara, ai sensi dell'art. 224 Cod.

Strada, a cura dell'Ufficio di provenienza.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre- scrizione.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod.

Strada a cura dell'ufficio di provenienza.

Così deciso in Roma il 9 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 19 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove dì arresto ed euro duemila di ammenda inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dì cui agli artt. 186, comma 7 (capo A), 187, comma 8, C.d.S. (capo B) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C) (fatti del 24 febbraio 2017). Ha revocato, inoltre, la sospensione condizio- nale della pena concessa con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 marzo 1990 (irrevocabile il 17 aprile 1990). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale della pena. 2.2. Omessa motivazione delle ragioni della revoca della sospensione condizio- nale della pena. 2.3. Vizio di motivazione sulla genesi del rifiuto di essere sottoposto ad accerta- menti, non essendo chiaro il momento in cui il Chirico avrebbe ricevuto gli avvisi di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata va annullata perché i reati sono estinti per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Va disposta, infine, la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Novara, ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada, a cura dell'Ufficio di provenienza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre- scrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada a cura dell'ufficio di provenienza. Così deciso in Roma il 9 nove
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