CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 36791/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, emessa in data 7 gennaio 2021, con cui è stata applicata nei confronti dei due ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce un unico motivo per vizio di motivazione in merito alla valutazione delle esigenze cautelari. Si ritiene che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 2019 per altro reato in materia di stupefacenti, e la conseguente ininterrotta detenzione prima in carcere e poi ai domiciliari avrebbe dovuto indurre a ritenere non più operativa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la necessità della custodia in carcere, anche in considerazione della precedente diversa decisione del Gip che nel procedimento separato lo aveva posto ai donniciliari. Sul punto si impugna la motivazione del riesame che ha messo in dubbio che l'imputato avesse la disponibilità di un alloggio e la possibilità di fare fronte alle proprie esigenze di sostentamento. Infine, trovandosi agli arresti domiciliari per l'esecuzione della pena inflittagli con fine pena al 23 agosto 2022, mancherebbe anche l'attualità del pericolo di reiterazione. 3. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere in ragione della mancata messa a disposizione della difesa delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e delle riprese video utilizzate ai fini dell'applicazione della misura. Al riguardo si rileva che il Gip non ha autorizzato la difesa ad accedere alle registrazioni prima di procedere all'interrogatorio di garanzia del suo assistito in data 12 febbraio 2021. Successivamente all'espletamento dell'interrogatorio in data 18 febbraio 2021, la difesa avanzava richiesta di accesso ai predetti atti al P.M. attraverso il portale PDP della Procura di Roma, che reiterava il 19 e 23 febbraio senza ricevere alcuna risposta. La questione veniva poi dedotta in sede di riesame ed il P.M. rappresentava in una memoria scritta che il portale utilizzato dalla difesa era consentito solo per la comunicazione delle richieste specificamente indicate ex art. 415-bis cod. proc. pen. Conseguentemente, il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 22,59 la difesa via Pec avanzava la richiesta di accesso che veniva reiterata stesso mezzo anche il 27 febbraio 2021, ma l'autorizzazione veniva rilascia in data 1 marzo 2021. Pertanto, in vista dell'udienza per il riesame dell' 1 marzo la difesa avanzava richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. con istanza inviata via Pec in data 25 febbraio 2021, che veniva rigettata dal Tribunale per e mancata allegazione della documentazione attestante la tempestiva richiesta di accesso alle registrazioni. /2 3.2. Eon il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di Motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento all'assenza di elementi di prova della stabilità del rapporto di collaborazione esistente tra il ricorrente e l'associazione, essendo le attività illecite riferibili all'indagato avvenute in un arco temporale molto ristretto e precisamente nelle tre giornate del 31 maggio, del 9 luglio e del 18 luglio 2019. Si censura anche la motivazione in merito alla ritenuta identificazione della persona indicata con il soprannome di "Ufo" nel ricorrente e per la limitazione dei contatti tra il ricorrente ed il solo Kanani, perchè sconosciuto agli altri associati. Si muovono, infine, altre censure sul contenuto delle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato perché nel suo complesso infondato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio dell'ammissibilità per la genericità di tutti i motivi dedotti che investono l'accertamento dei fatti senza evidenziare vizi logici della motivazione. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che impugna solo in punto di esigenze cautelari, si deve preliminarmente rilevare che la motivazione dell'ordinanza è incentrata sulla professionalità criminale dell'indagato, descritto come un pericoloso trafficante e sulla irrilevanza del suo stato di detenzione per altro reato della stessa tipologia. Giova premettere che, in ultima analisi, il ricorrente neppure contesta le evidenti ragioni poste dal Tribunale a sostegno del ravvisato rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, ma si limita a rilevare che dopo il suo arresto il predetto ha interrotto i suoi legami con la rete criminale dello spaccio per forza di cose, stante la permanente sottoposizione ad altra misura detentiva. Ma ciò non contraddice affatto la valutazione del Tribunale secondo cui, ove rimesso in libertà è da ritenersi altamente probabile che esso riprenda l'attività di spacciatore svolta in modo professionale, come ritenuto in modo non illogico in base al rilevato carattere reiterativo delle condotte di spaccio. Per giurisprudenza costante di legittimità, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo, lo stato di detenzione per altra causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (Sez. 5, n. 28750 de/ 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164). Del resto trattandosi di fatti relativamente recenti commessi in epoca ravvicinata a quelli già oggetto di altro titolo cautelare e della stessa tipologia perché tutti afferenti al traffico di stupefacenti, la valutazione sull'attualità del pericolo di reiterazione non può essere ritenuta compromessa dalla contemporanea esecuzione di altra misura custodiale, ma ne risulta al contrario rafforzata. Con riguardo alla questione della disponibilità di un alloggio per l'applicazione degli arresti domiciliari, la decisione del Tribunale per il riesame che ne ha rimesso l'accertamento al giudice procedente non può ritenersi viziata dalla dedotta sottoposizione per altro fatto ed in separato procedimento dello stesso ricorrente alla predetta misura, essendone stata congruamente condizionata la possibile applicazione alla verifica della attuale e perdurante disponibilità di un alloggio, oltre che di redditi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. In altri termini, il fatto che l'indagato si trovasse in detenzione domiciliare per altro procedimento, non rende superfluo l'accertamento richiesto, trattandosi di valutazioni circa la concreta praticabilità del regime detentivo domiciliare che impongono un'autonoma valutazione per ciascun procedimento, non potendosi evidentemente ratificare acriticamente quelle adottate da altro giudice senza compiere le dovute verifiche del caso. 2. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la dedotta nullità è stata respinta dal Tribunale con argomentazioni ineccepibili. Innanzitutto deve ricordarsi che la richiesta di accesso alle registrazioni andava fatta al P.M. e non al Gip, perché solo il P.M. dispone delle registrazioni delle intercettazioni, considerato che ai fini della richiesta della misura è sufficiente la trasmissione dei c.d. brogliacci. Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato nella sentenza delle Sez. U, n.20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246906, secondo cui in tema di riesame la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, deve essere presentata al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento cautelare. In secondo luogo, è stato evidenziato che la richiesta è stata dapprima inoltrata al P.M. utilizzando un portale telematico riservato ad altri scopi tanto da averne forzato l'utilizzo digitando un atto diverso da quello trasmesso ("nomina difensore"), con conseguente irricevibilità della stessa. Mentre la prima richiesta ricevibile, inoltrata a mezzo PEC, è stata inoltrata al P.M. tardivamente, due giorni prima dell'udienza del riesame, e quindi motivatamente non è stata neppure accolta da parte del Tribunale per il riesame la richiesta di rinvio dell'udienza, non avendo la difesa provato che avesse avanzato tempestiva richiesta al P.M. per ottenere le copie delle registrazioni. Dagli stessi atti allegata) dal ricorrente emerge che l'ordinanza cautelare è stata comunicata al difensore il 9 febbraio 2021 e che la prima richiesta di accesso agli atti valida è stata inoltrata il 26 febbraio 2021, di venerdì alle ore 22.59, per l'udienza fissata il giorno di lunedì 1 marzo 2021. Appare evidente quindi, considerato anche il giorno festivo, la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, alla luce del principio affermato nella sopra richiamata sentenza n.20300 del 22/04/2010, secondo cui al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere obbligo di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate", è del pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali. 3. Passando agli altri motivi dedotti sulla gravità degli indizi se ne deve rilevare la inammissibilità per genericità. Il ricorrente, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare ha confermato il provvedimento custodiale dopo aver evidenziato come la individuazione del ricorrente nel soggetto indicato con il soprannome di "Ufo" è stata resa possibile proprio grazie alle intercettazioni ed alle attività di osservazione e controllo, che hanno consentito di ricollegare alla sua persona le conversazioni intercettate in cui si menziona il soggetto così soprannominato, individuato come il fornitore dell'associazione facente capo al [OSCURATO:PERSONA] in almeno tre occasioni. Più specificamente il Tribunale ha indicato le intercettazioni, riportandone ampi brani, da cui si evince la correlazione con le forniture di importanti carichi di cocaina degli incontri avvenuti presso il negozio di compro-oro del ricorrente con gli altri coindagati (vedi pp.15-19 dell'ordinanza impugnata). Il quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto :tutt'altro che illogicamente, della individuazione del ricorrente come il fornitore della sostanza stupefacente che l'associazione di Kanani provvedeva poi a smerciare. Le incoerenze intrinseche denunciate sono manifestamente infondate, trattandosi di critiche che investono I l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, che anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. 6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Corso, Rv. 258164; Sez. U, n. 22471 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715). In definitiva, la motivazione è logica e coerente alle risultanze delle intercettazioni che dimostrano il legame funzionale del ruolo di fornitore svolto da [OSCURATO:PERSONA] per conto dell'associazione, essendosi evidenziato come al di là delle tre volte in cui ha operato forniture, le intercettazioni ricostruiscono un quadro di costanti e ripetuti contatti legati alle necessità di approvvigionamento del sodalizio criminale. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spece processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di