CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20800/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 57, presso lo studio SeAs-Sanzo e associati, rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonchécontro COMITATO deiCREDITORI del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Colletta n. 35, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in R.G. n. 3338/2018depositato i l 12/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di Rizzo - Bottiglieri - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con decreto in data 6 marzo 2018, preso atto dell’impossibilità di costituire il comitato dei creditori e tenuto conto dell’urgenza rappresentata dai curatori, essendo in corso l’esercizio provvisorio, approvava, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 104-ter l. fall., il programma di liquidazione ed autorizzava l’esecuzione degli atti ad esso conformi. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso tale statuizione. Riteneva, in particolare, che nell’ipotesi in cui il provvedimento del G.D. fosse stato posto in essere nell’ambito dei poteri di surrogazione previsti dall’art. 41, comma 4, l. fall., in sostituzione del comitato dei creditori, il regime impugnatorio applicabile fosse quello previsto dall’art. 36 l. fall. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori piuttosto che quello stabilito dall’art. 26 l. fall. e che non fosse possibile una sorta di conversione dell’impugnazione, anche perché presentata quando il termine p er propor re quella prevista dall’art. 36cit. era spirato. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto, depositato in data 12 luglio 2018, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di Rizzo - Bottiglieri - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il comitato dei creditori del medesimo fallimento. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. La ricorrente e il comitato dei creditori hannodepositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato, nei termini previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2020 con cui è stato omologato il concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di parere favorevole espresso dai curatori del fallimento e dal comitato dei creditori della procedura. La proposta di concordato omologata, prevedendo “il trasferimento, ad uno o più soggetti individuati, del coacervo di beni che compongono l'attivo fallimentare”, ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti in ordine alle modalità di liquidazione dell’attivo fallimentare e, con ciò, dell’interesse al ricorso. Nessun dubbio può sorgere quanto all'ammissibilità del deposito di tale provvedimento, dato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso. La cessazione della materia del contendere così determinatasi giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione, bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, dei provvedimenti già emessi, oramai privi di attualità, e, dall'altro, l’adozione di una pronuncia finale sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. 26299/2018, Cass. 15042/2018, Cass.17817/2016, Cass. 9753/2017, Cass. 19160/2007). Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti e cassato senza rinvio il decreto impugnato. La presentazione da parte di un terzo e l’omologazione di un concordato fallimentare nel corso della procedura costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese dilite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, cassa senza rinvio il decreto del giudice deleg