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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 44389/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza del GI P.Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 27.12.2022, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze: 1) sentenza 21.10.2005 della Corte d'appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a anni 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14,

I. n. 497 del 1974, commessi il 13.4.2002; 2) sentenza 29.10.2013 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 99, 110, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011; 3) sentenza 22.1.2015 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 19.4.2017) in riforma della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso dal 2004 con condotta perdurante. 4) sentenza 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. 3, 648 cod. pen., art. 7,

I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12,

I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008.

Con tale ordinanza, GIP, dopo aver dato atto che con provvedimento in data 23.5.2022 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai nn. 1, 2 e 3, ha ritenuto che anche il tentato omicidio giudicato con la sentenza sub 4 fosse da ricondurre nell'ambito dei reati commessi da Chirico in qualità di appartenente al sodalizio criminale riferibile al clan Giampà.

Ha quindi proceduto alla rideterminazione della pena ritenendo più grave il reato di cui all'art. 416-bis, commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen. (n. 3) per il quale era stata irrogata una pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione.

Su tale pena ha poi operato gli aumenti per i reati satellite, e, specificamente, per il reato sub 4 (tentato omicidio) anni 5 e mesi 6 di reclusione, pervenendo alla determinazione della pena finale in complessivi 24 anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato in 16 anni di reclusione.

2. Con ordinanza in data 12.01.2023, il GIP presso il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, ha disposto, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della predetta ordinanza di riconoscimento della continuazione.3.

Avverso la prima ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo due motivi di censura.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen.

Il GIP, dopo avere in modo apodittico ritenuto il reato di tentato omicidio giudicato con la sentenza sub 4), avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.

In realtà, sulla base dei principi richiamati dalla stessa \) ordinanza impugnata, 'in base ai quali il reato più grave deve essere individuato nel reato per cui è stata inflitta la pena più grave, nella specie detto reato andrebbe individuato in quello sub 4 oggetto dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata stabilita la pena base in anni 21 di reclusione, sicché la pena base su cui operare gli aumenti per la continuazione avrebbe dovuto essere individuata in quella irrogata per il reato di cui a tale condanna.

3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata apportata una riduzione così drastica della pena in relazione alla sentenza sub

4. Invero, a fronte di una condanna alla pena di anni 21 di reclusione stabiliti dal giudice della cognizione, in sede esecutiva il GIP l'ha ridotta a 4 anni di reclusione.

4. Avverso l'ordinanza di sospensione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 666, 667 e 676 cod. proc. pen.

Contesta l'abnormità del provvedimento in quanto estraneo all'ordinamento processuale, ponendosi fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Infatti, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sarebbe consentito il ricorso per cassazione ma non sarebbe prevista la possibilità di presentare istanza di sospensione della stessa, ove non sia stato interposto gravame.

Inoltre, l'atto è censurato in quanto emesso senza previo contraddittorio, in tal modo non consentendo all'interessato di interloquire sulla richiesta di sospensione.

Infine, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione, non avendo esplicitato le ragioni poste a base della decisione.

5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza del GIP.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro è fondato e assorbente dell'ulteriore censura.

Vengono nella specie in rilievo le seguenti disposizioni: l'art. 81 comma 2 cod. pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo; la disposizione, dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; infine, la disposizione, dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la quale stabilisce che in sede esecutiva si considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato.

Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la sentenza sub 4, emessa in data 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 22.1.2021), che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con la quale il Chirico è stato condannato in relazione al reato di tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di cui all'art. 648 cod. pen., art. 7,

I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12,

I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008 e la pena è stata così determinata: escluse le attenuanti generiche per la gravità del fatto, pena base anni 14 di reclusione, aumentata ex art. 7,

I. n. 203 del 1991 ad anni 21 di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad anni 24, diminuita per la scelta del rito ad anni 16 di reclusione.

Tale pena è superiore a quella irrogata per il reato di cui all'art. 416-bis, giudicato con sentenza sub 3) emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 22.1.2015 (irrevocabile il 19.4.2017) e che era stata così determinata: pena base 13 anni di reclusione, aumentata per la recidiva a 13 anni e 6 mesi di reclusione.

Pertanto, erroneamente l'ordinanza impugnata ha individuato in quest'ultimo il reato più grave, sul quale operare gli aumenti per i reati satellite.

2. Il ricorso proposto dal Chirico avverso l'ordinanza di sospensione della sopra richiamata ordinanza di applicazione della continuazione, è inammissibilet.

Innanzitutto, occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è espressamente previsto dall'art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

Tale disposizione stabilisce che il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta dell'interessato o del pubblico ministero non ne sospende l'esecuzione, «a meno che il giudice che l'ha emessa non disponga diversamente».

La possibilità di sospensione dell'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione è specificamente contemplata dalla disposizione che disciplina il relativo procedimento.

Avverso di essa non è tuttavia previsto alcun mezzo di impugnazione.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 -

01. In senso conforme, altresì, Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Rv. 232395 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01).

Questa Corte ha infatti chiarito che il provvedimento reiettivo della richiesta di sospensione dell'esecuzione di ordinanza reso dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., non è ricorribile, perché non è un provvedimento decisorio, ma soltanto interlocutorio e nessuna norma ne prevede una autonoma impugnabilità.

Né è possibile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, estendere al caso in questione rimedi impugnatori previsti in relazione ad altri provvedimenti giurisdizionali, o sostenerne la ricorribilità sotto il profilo della incidenza sulla libertà personale, già pregiudicata o comunque limitata dalla condanna irrevocabile (tra le altre, Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Cecotto, Rv. 206241; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634).

Le medesime considerazioni possono estendersi anche al provvedimento di accoglimento della richiesta di sospensione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, quanto al denunciato vizio di difetto di contraddittorio, il Collegio condivide l'orientamento espresso da Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016, Rv. 268377, la quale ha affermato che «il provvedimento di sospensione, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale, non prevede alcuna formalità non richiedendo l'adozione del contraddittorio» (conf.

Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Rv. 225203 - 01; Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Rv. 206241 - 01).

3. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, limitatamente alla determinazione della pena.Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Chirico con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza del GI P.Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27.12.2022, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze: 1) sentenza 21.10.2005 della Corte d'appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a anni 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14, I. n. 497 del 1974, commessi il 13.4.2002; 2) sentenza 29.10.2013 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 99, 110, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011; 3) sentenza 22.1.2015 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 19.4.2017) in riforma della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso dal 2004 con condotta perdurante. 4) sentenza 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. 3, 648 cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008. Con tale ordinanza, GIP, dopo aver dato atto che con provvedimento in data 23.5.2022 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai nn. 1, 2 e 3, ha ritenuto che anche il tentato omicidio giudicato con la sentenza sub 4 fosse da ricondurre nell'ambito dei reati commessi da Chirico in qualità di appartenente al sodalizio criminale riferibile al clan Giampà. Ha quindi proceduto alla rideterminazione della pena ritenendo più grave il reato di cui all'art. 416-bis, commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen. (n. 3) per il quale era stata irrogata una pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione. Su tale pena ha poi operato gli aumenti per i reati satellite, e, specificamente, per il reato sub 4 (tentato omicidio) anni 5 e mesi 6 di reclusione, pervenendo alla determinazione della pena finale in complessivi 24 anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato in 16 anni di reclusione. 2. Con ordinanza in data 12.01.2023, il GIP presso il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, ha disposto, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della predetta ordinanza di riconoscimento della continuazione.3. Avverso la prima ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo due motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. Il GIP, dopo avere in modo apodittico ritenuto il reato di tentato omicidio giudicato con la sentenza sub 4), avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. In realtà, sulla base dei principi richiamati dalla stessa \) ordinanza impugnata, 'in base ai quali il reato più grave deve essere individuato nel reato per cui è stata inflitta la pena più grave, nella specie detto reato andrebbe individuato in quello sub 4 oggetto dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata stabilita la pena base in anni 21 di reclusione, sicché la pena base su cui operare gli aumenti per la continuazione avrebbe dovuto essere individuata in quella irrogata per il reato di cui a tale condanna. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata apportata una riduzione così drastica della pena in relazione alla sentenza sub 4. Invero, a fronte di una condanna alla pena di anni 21 di reclusione stabiliti dal giudice della cognizione, in sede esecutiva il GIP l'ha ridotta a 4 anni di reclusione. 4. Avverso l'ordinanza di sospensione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 666, 667 e 676 cod. proc. pen. Contesta l'abnormità del provvedimento in quanto estraneo all'ordinamento processuale, ponendosi fuori delle ipotesi previste dalla legge. Infatti, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sarebbe consentito il ricorso per cassazione ma non sarebbe prevista la possibilità di presentare istanza di sospensione della stessa, ove non sia stato interposto gravame. Inoltre, l'atto è censurato in quanto emesso senza previo contraddittorio, in tal modo non consentendo all'interessato di interloquire sulla richiesta di sospensione. Infine, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione, non avendo esplicitato le ragioni poste a base della decisione. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza del GIP. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro è fondato e assorbente dell'ulteriore censura. Vengono nella specie in rilievo le seguenti disposizioni: l'art. 81 comma 2 cod. pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo; la disposizione, dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; infine, la disposizione, dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la quale stabilisce che in sede esecutiva si considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la sentenza sub 4, emessa in data 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 22.1.2021), che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con la quale il Chirico è stato condannato in relazione al reato di tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di cui all'art. 648 cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008 e la pena è stata così determinata: escluse le attenuanti generiche per la gravità del fatto, pena base anni 14 di reclusione, aumentata ex art. 7, I. n. 203 del 1991 ad anni 21 di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad anni 24, diminuita per la scelta del rito ad anni 16 di reclusione. Tale pena è superiore a quella irrogata per il reato di cui all'art. 416-bis, giudicato con sentenza sub 3) emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 22.1.2015 (irrevocabile il 19.4.2017) e che era stata così determinata: pena base 13 anni di reclusione, aumentata per la recidiva a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Pertanto, erroneamente l'ordinanza impugnata ha individuato in quest'ultimo il reato più grave, sul quale operare gli aumenti per i reati satellite. 2. Il ricorso proposto dal Chirico avverso l'ordinanza di sospensione della sopra richiamata ordinanza di applicazione della continuazione, è inammissibilet. Innanzitutto, occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è espressamente previsto dall'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. Tale disposizione stabilisce che il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta dell'interessato o del pubblico ministero non ne sospende l'esecuzione, «a meno che il giudice che l'ha emessa non disponga diversamente». La possibilità di sospensione dell'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione è specificamente contemplata dalla disposizione che disciplina il relativo procedimento. Avverso di essa non è tuttavia previsto alcun mezzo di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01. In senso conforme, altresì, Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Rv. 232395 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01). Questa Corte ha infatti chiarito che il provvedimento reiettivo della richiesta di sospensione dell'esecuzione di ordinanza reso dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., non è ricorribile, perché non è un provvedimento decisorio, ma soltanto interlocutorio e nessuna norma ne prevede una autonoma impugnabilità. Né è possibile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, estendere al caso in questione rimedi impugnatori previsti in relazione ad altri provvedimenti giurisdizionali, o sostenerne la ricorribilità sotto il profilo della incidenza sulla libertà personale, già pregiudicata o comunque limitata dalla condanna irrevocabile (tra le altre, Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Cecotto, Rv. 206241; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634). Le medesime considerazioni possono estendersi anche al provvedimento di accoglimento della richiesta di sospensione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. In ogni caso, quanto al denunciato vizio di difetto di contraddittorio, il Collegio condivide l'orientamento espresso da Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016, Rv. 268377, la quale ha affermato che «il provvedimento di sospensione, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale, non prevede alcuna formalità non richiedendo l'adozione del contraddittorio» (conf. Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Rv. 225203 - 01; Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Rv. 206241 - 01). 3. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, limitatamente alla determinazione della pena.Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Chirico con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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