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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13913/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato av viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dato atto della tardività della memoria inviata; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di truffa contestatogli); che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato av viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dato atto della tardività della memoria inviata; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di truffa contestatogli); che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris