CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 24/05/2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 16/06/2020, escluse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa, con ordine di espulsione a pena espiata e conferma nel resto per il reato di rapina aggravata in concorso. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art.129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]