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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16641/2026

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dice dell’Udienza preliminare diMantovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 36198 del28 marzo 2023, ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Mantova di applicazione della pena per violazioni tributarie e inmateria di accise, limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca obbligatoriaprevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per i reati tributari.2.

Il Tribunale di Mantova, quale giudice del rinvio, ha disposto, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, la confisca per equivalente di beni esomme di denaro di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per interpostapersona, abbiano la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto dei reatidi cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, pari a complessivi euro 420.822,17.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi sostanzialmentesovrapponibili deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimentoimpugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi digravame (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenerconto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.); l’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), in relazioneall’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000.Premesso che il giudice del rinvio si è attenuto alla nota, prodotta dalPubblico ministero, redatta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Cento, relativaalla quantificazione dell’imposta evasa con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs.74/2000 indicate in imputazione, la difesa si duole del fatto che non si sialimitata la confisca all’importo indicato nella consulenza di parte, calcolato inrelazione alla transazione intercorsa tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta è stato, infatti, quantificatoin misura corrispondente alla somma dell’ammontare complessivo dell’IVAesposta nelle fatture passive per operazioni oggettivamente inesistentiindebitamente confluite nell’ammontare dell’IVA indicata nelle dichiarazionipresentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. negli anni 2013 e 2014 e, quanto all’IRES, nellaquota di imposta non versata sul maggior imponibile derivante dalla sottrazionedegli elementi passivi fittizi esposti nelle dichiarazioni.I difensori avevano, però, depositato consulenza tecnica di parte in cui laquantificazione del profitto si calcolava facendo riferimento all’ammontaredell’IVA e dell’IRES calcolate sulla sola quota di credito oggetto di transazione trala [OSCURATO:PERSONA] e l’emittente [OSCURATO:SOCIETA]Secondo la difesa, il presunto “profitto fiscale” derivante dall’utilizzo difatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) è, in astratto,riconducibile a due voci: (i) detrazione dell’IVA esposta in fattura e (ii)deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi inesistenti.

Un simile vantaggiopresuppone però, sul piano economico, che le forniture fittizie non venganopagate, o lo siano solo in minima parte, altrimenti il beneficio fiscale sarebbesostanzialmente neutralizzato.

Tale schema teorico non risulterebbe, però,coerente con i rapporti [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] in quanto le forniture di carburantesono state saldate in larga parte, senza evidenza di retrocessioni, e già all’iniziodel 2014 sono insorti contrasti proprio per i ritardi di pagamento della WhiteStar.

Da qui è seguito un recupero del credito prima stragiudiziale (fine 2014) epoi giudiziale nel 2015, definito con transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Sotto il profilo contabile, tra il 2013 e il 2014 l’importo complessivo delleforniture (IVA inclusa), comprendendo anche operazioni accessorie di noleggioautomezzi, è pari a circa € 1.400.000, di cui circa € 60.000 riferiti al noleggio.Alla data di avvio del contenzioso giudiziale (01/04/2015, ricorso per decretoingiuntivo al Tribunale di Mantova), risultavano insoluti € 478.032,19, cioè circail 34% del totale: ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già pagato circa il 66%(circa due terzi) del debito.

Una quota di pagamenti di tale entità è indicatacome ampiamente superiore al presunto vantaggio fiscale massimo, stimato inastratto nel 41–42% del debito complessivo (IVA + IRES + IRAP, in base aimponibili e aliquote).

La transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva inoltre: (i)stralcio di € 248.032,19 del credito e (ii) dilazione per il residuo di € 230.000,00;è stato previsto anche che una rata di € 70.000,00, da versare entro 15 giorni,sia pagata personalmente dalla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] tramiteprovvista da mutuo fondiario con ipoteca su beni immobili propri.

L’insieme ditali elementi (pagamenti significativi, contenzioso monitorio e successivatransazione con garanzie personali) non è compatibile, si assume, con unrapporto “fittizio” preordinato a risparmi fiscali, anche perché, in frodiintegralmente simulate (forniture/documenti/pagamenti), normalmente si evital’emersione davanti a legali e giudici.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che non risultano attispecifici di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]: la loro qualifica di “amministratoridi fatto” deriverebbe solo dalla loro posizione nella [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] socio dimaggioranza e [OSCURATO:PERSONA] amministratore), che controllava la [OSCURATO:PERSONA] con il 60%delle quote.

Da qui la conclusione del consulente, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] (eindirettamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe beneficiato di indebita detrazioneIVA né di indebite deduzioni IRES/IRAP.La difesa ha, in via subordinata, indicato come confiscabile il solo vantaggiofiscale concretamente riferibile alla sola quota stralciata in transazione,ipotizzando che essa afferisca al 2014 e applicando le aliquote allora vigenti: IVA22%, IRES 27,50%, IRAP 3,90% (Regione Emilia-Romagna).

Sulla quotastralciata di € 248.032,19, l’imponibile è indicato in € 203.305,07, con IVA €44.727,12 (22% su 203.305,07) e IRES € 55.980,90 (27,50% su 203.305,07),per un “profitto” complessivo calcolato in € 108.564,91.In senso critico rispetto alla sentenza impugnata, si osserva che laquantificazione del consulente, limitata alle imposte calcolate sulla sola quotatransatta, si fonda sulla considerazione che la scrittura privata e la stabilità delprovvedimento monitorio (D.I. n. 699/2015 del 17/04/2015) consentirebbero diritenere effettive le operazioni e, quindi, di escludere dal calcolo del “profitto” gliimporti non pertinenti.

Inoltre, se è vero che nelle dichiarazioni 2013 e 2014sarebbero stati esposti elementi passivi fittizi con conseguente risparmio(detrazione IVA e deduzione costi), la sentenza avrebbe omesso di considerareche decreto ingiuntivo e transazione sono del secondo semestre 2015 esarebbero stati correttamente rappresentati nella dichiarazione del relativoperiodo.

Perciò, la decisione che esclude “a priori” la rilevanza della transazionesulla quantificazione del profitto è giudicata illogica e in contrasto con l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

I ricorsi sono inammissibili in quanto meramente reiterativi dell’istanza,già sottoposta al giudice del rinvio e da questi esaminata, volta a mettere indiscussione l’assunto accusatorio e l’accertata fittizietà delle operazioni.2.

Il giudizio di primo grado è stato definito in sede di udienza preliminarecon sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 290/2021 in data 22/06/2021, conmotivazione contestuale, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Mantova, suconcorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputata [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto ilvincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche in regime diequivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusionee all’imputato [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenzacon le aggravanti, la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione.

Penasospesa alle condizioni di legge.3.

Deve considerarsi che l’accertamento contenuto nella sentenza dipatteggiamento, impugnata dal solo Procuratore generale presso la Corte diappello di Brescia per l’omessa confisca, preclude una nuova valutazione inmerito all’ammontare del debito tributario inadempiuto risultante dal complessodelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni oggettivamente inesistenti.Non è dedotto, infatti, nel caso concreto il parziale adempimento del debitotributario, quale unica ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la proporzionaleriduzione del profitto confiscabile.

Non può, dunque, essere in questa sedecontestato il provvedimento del giudice di merito che abbia determinatol’ammontare del profitto del reato tributario tenendo conto del risparmioeconomico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazionefiscale, in quanto con la sentenza di patteggiamento gli imputati hannorinunciato a contestare la fondatezza dell’accusa.4.

In perfetta aderenza a quanto indicato nei capi d’imputazione a) e b),dunque, la nota della Guardia di Finanza, emessa con prot. n. 0242636/2024 del10/07/2024, alla quale si è attenuto il giudice del rinvio, ha così quantificato leimposte evase con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate inimputazione:1) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamenteinesistenti” emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 341.321,07 (euro 280.802,93imponibile ed euro 60.518,14 IVA), che le hanno permesso di evadere:- IVA: euro 60.518,14;- IRES: euro 77.220,81 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro280.802,93).2) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamenteinesistenti” emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 697.792,07 (euro 572.012,21imponibile ed euro 125.779,86 IVA), che le hanno permesso di evadere:- IVA: euro 125.779,86;- IRES: euro 157.303,36 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro572.012,21).Per un ammontare complessivo di euro 420.822,17.5.

Le deduzioni difensive sono state già esaminate dal giudice di merito,che, con motivazione esente da vizi, le ha ritenute non fondate «in quanto lasola scrittura privata intercorsa tra le parti in relazione al credito derivante dallefatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti non consente diritenere, contrariamente all’accertamento passato in giudicato, che le operazionisi siano effettivamente tenute, né di escludere gli importi delle fatture oggetto ditransazione con l’emittente dal calcolo delle imposte evase, tenuto conto che glielementi passivi fittizi riguardanti sia l’IVA che l’imponibile sono stati comunqueesposti nelle dichiarazioni annuali 2013 e 2014 e hanno pertanto generato incapo alla società utilizzatrice un risparmio di spesa, consistito nella detrazionedell’IVA e nella deduzione dei costi (fittizi) oggetto delle fatture accertate comerelative ad operazioni mai avvenute».6.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrentivanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare ineuro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice dell’Udienza preliminare diMantovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 36198 del28 marzo 2023, ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Mantova di applicazione della pena per violazioni tributarie e inmateria di accise, limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca obbligatoriaprevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per i reati tributari.2. Il Tribunale di Mantova, quale giudice del rinvio, ha disposto, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, la confisca per equivalente di beni esomme di denaro di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per interpostapersona, abbiano la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto dei reatidi cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, pari a complessivi euro 420.822,17.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi sostanzialmentesovrapponibili deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimentoimpugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi digravame (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenerconto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.); l’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), in relazioneall’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000.Premesso che il giudice del rinvio si è attenuto alla nota, prodotta dalPubblico ministero, redatta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Cento, relativaalla quantificazione dell’imposta evasa con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs.74/2000 indicate in imputazione, la difesa si duole del fatto che non si sialimitata la confisca all’importo indicato nella consulenza di parte, calcolato inrelazione alla transazione intercorsa tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta è stato, infatti, quantificatoin misura corrispondente alla somma dell’ammontare complessivo dell’IVAesposta nelle fatture passive per operazioni oggettivamente inesistentiindebitamente confluite nell’ammontare dell’IVA indicata nelle dichiarazionipresentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. negli anni 2013 e 2014 e, quanto all’IRES, nellaquota di imposta non versata sul maggior imponibile derivante dalla sottrazionedegli elementi passivi fittizi esposti nelle dichiarazioni.I difensori avevano, però, depositato consulenza tecnica di parte in cui laquantificazione del profitto si calcolava facendo riferimento all’ammontaredell’IVA e dell’IRES calcolate sulla sola quota di credito oggetto di transazione trala [OSCURATO:PERSONA] e l’emittente [OSCURATO:SOCIETA]Secondo la difesa, il presunto “profitto fiscale” derivante dall’utilizzo difatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) è, in astratto,riconducibile a due voci: (i) detrazione dell’IVA esposta in fattura e (ii)deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi inesistenti. Un simile vantaggiopresuppone però, sul piano economico, che le forniture fittizie non venganopagate, o lo siano solo in minima parte, altrimenti il beneficio fiscale sarebbesostanzialmente neutralizzato. Tale schema teorico non risulterebbe, però,coerente con i rapporti [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] in quanto le forniture di carburantesono state saldate in larga parte, senza evidenza di retrocessioni, e già all’iniziodel 2014 sono insorti contrasti proprio per i ritardi di pagamento della WhiteStar. Da qui è seguito un recupero del credito prima stragiudiziale (fine 2014) epoi giudiziale nel 2015, definito con transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Sotto il profilo contabile, tra il 2013 e il 2014 l’importo complessivo delleforniture (IVA inclusa), comprendendo anche operazioni accessorie di noleggioautomezzi, è pari a circa € 1.400.000, di cui circa € 60.000 riferiti al noleggio.Alla data di avvio del contenzioso giudiziale (01/04/2015, ricorso per decretoingiuntivo al Tribunale di Mantova), risultavano insoluti € 478.032,19, cioè circail 34% del totale: ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già pagato circa il 66%(circa due terzi) del debito. Una quota di pagamenti di tale entità è indicatacome ampiamente superiore al presunto vantaggio fiscale massimo, stimato inastratto nel 41–42% del debito complessivo (IVA + IRES + IRAP, in base aimponibili e aliquote). La transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva inoltre: (i)stralcio di € 248.032,19 del credito e (ii) dilazione per il residuo di € 230.000,00;è stato previsto anche che una rata di € 70.000,00, da versare entro 15 giorni,sia pagata personalmente dalla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] tramiteprovvista da mutuo fondiario con ipoteca su beni immobili propri. L’insieme ditali elementi (pagamenti significativi, contenzioso monitorio e successivatransazione con garanzie personali) non è compatibile, si assume, con unrapporto “fittizio” preordinato a risparmi fiscali, anche perché, in frodiintegralmente simulate (forniture/documenti/pagamenti), normalmente si evital’emersione davanti a legali e giudici.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che non risultano attispecifici di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]: la loro qualifica di “amministratoridi fatto” deriverebbe solo dalla loro posizione nella [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] socio dimaggioranza e [OSCURATO:PERSONA] amministratore), che controllava la [OSCURATO:PERSONA] con il 60%delle quote. Da qui la conclusione del consulente, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] (eindirettamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe beneficiato di indebita detrazioneIVA né di indebite deduzioni IRES/IRAP.La difesa ha, in via subordinata, indicato come confiscabile il solo vantaggiofiscale concretamente riferibile alla sola quota stralciata in transazione,ipotizzando che essa afferisca al 2014 e applicando le aliquote allora vigenti: IVA22%, IRES 27,50%, IRAP 3,90% (Regione Emilia-Romagna). Sulla quotastralciata di € 248.032,19, l’imponibile è indicato in € 203.305,07, con IVA €44.727,12 (22% su 203.305,07) e IRES € 55.980,90 (27,50% su 203.305,07),per un “profitto” complessivo calcolato in € 108.564,91.In senso critico rispetto alla sentenza impugnata, si osserva che laquantificazione del consulente, limitata alle imposte calcolate sulla sola quotatransatta, si fonda sulla considerazione che la scrittura privata e la stabilità delprovvedimento monitorio (D.I. n. 699/2015 del 17/04/2015) consentirebbero diritenere effettive le operazioni e, quindi, di escludere dal calcolo del “profitto” gliimporti non pertinenti. Inoltre, se è vero che nelle dichiarazioni 2013 e 2014sarebbero stati esposti elementi passivi fittizi con conseguente risparmio(detrazione IVA e deduzione costi), la sentenza avrebbe omesso di considerareche decreto ingiuntivo e transazione sono del secondo semestre 2015 esarebbero stati correttamente rappresentati nella dichiarazione del relativoperiodo. Perciò, la decisione che esclude “a priori” la rilevanza della transazionesulla quantificazione del profitto è giudicata illogica e in contrasto con l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. I ricorsi sono inammissibili in quanto meramente reiterativi dell’istanza,già sottoposta al giudice del rinvio e da questi esaminata, volta a mettere indiscussione l’assunto accusatorio e l’accertata fittizietà delle operazioni.2. Il giudizio di primo grado è stato definito in sede di udienza preliminarecon sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 290/2021 in data 22/06/2021, conmotivazione contestuale, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Mantova, suconcorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputata [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto ilvincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche in regime diequivalenza con le aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusionee all’imputato [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenzacon le aggravanti, la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione. Penasospesa alle condizioni di legge.3. Deve considerarsi che l’accertamento contenuto nella sentenza dipatteggiamento, impugnata dal solo Procuratore generale presso la Corte diappello di Brescia per l’omessa confisca, preclude una nuova valutazione inmerito all’ammontare del debito tributario inadempiuto risultante dal complessodelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni oggettivamente inesistenti.Non è dedotto, infatti, nel caso concreto il parziale adempimento del debitotributario, quale unica ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la proporzionaleriduzione del profitto confiscabile. Non può, dunque, essere in questa sedecontestato il provvedimento del giudice di merito che abbia determinatol’ammontare del profitto del reato tributario tenendo conto del risparmioeconomico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazionefiscale, in quanto con la sentenza di patteggiamento gli imputati hannorinunciato a contestare la fondatezza dell’accusa.4. In perfetta aderenza a quanto indicato nei capi d’imputazione a) e b),dunque, la nota della Guardia di Finanza, emessa con prot. n. 0242636/2024 del10/07/2024, alla quale si è attenuto il giudice del rinvio, ha così quantificato leimposte evase con le condotte di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 indicate inimputazione:1) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamenteinesistenti” emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 341.321,07 (euro 280.802,93imponibile ed euro 60.518,14 IVA), che le hanno permesso di evadere:- IVA: euro 60.518,14;- IRES: euro 77.220,81 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro280.802,93).2) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha utilizzato fatture per operazioni “oggettivamenteinesistenti” emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 697.792,07 (euro 572.012,21imponibile ed euro 125.779,86 IVA), che le hanno permesso di evadere:- IVA: euro 125.779,86;- IRES: euro 157.303,36 (aliquota 27,5% sull’imponibile di euro572.012,21).Per un ammontare complessivo di euro 420.822,17.5. Le deduzioni difensive sono state già esaminate dal giudice di merito,che, con motivazione esente da vizi, le ha ritenute non fondate «in quanto lasola scrittura privata intercorsa tra le parti in relazione al credito derivante dallefatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti non consente diritenere, contrariamente all’accertamento passato in giudicato, che le operazionisi siano effettivamente tenute, né di escludere gli importi delle fatture oggetto ditransazione con l’emittente dal calcolo delle imposte evase, tenuto conto che glielementi passivi fittizi riguardanti sia l’IVA che l’imponibile sono stati comunqueesposti nelle dichiarazioni annuali 2013 e 2014 e hanno pertanto generato incapo alla società utilizzatrice un risparmio di spesa, consistito nella detrazionedell’IVA e nella deduzione dei costi (fittizi) oggetto delle fatture accertate comerelative ad operazioni mai avvenute».6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrentivanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare ineuro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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