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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15568/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione e che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia c:he la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravita dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo richiamato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede, le sue implicazioni e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Rilevato che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rammenta che al giudice del merito spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto della relativa richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha insistito sulla gravità della condotta e, negando una diversa e più favorevole dosimetria sanzionatoria, ha implicitamente disatteso anche la richiesta di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., del resto espressamente presa in considerazione nell'elencare i motivi d'appello. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, peraltro, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivazioni (cfr. Sez. 1, n.12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057), anche riferite all'assenza di elementi positivi ritenuti adeguati a fondare la concessione delle attenuanti comuni (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione e che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia c:he la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravita dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo richiamato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede, le sue implicazioni e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838). 3. Rilevato che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rammenta che al giudice del merito spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto della relativa richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Nel caso di specie, la Corte di merito ha insistito sulla gravità della condotta e, negando una diversa e più favorevole dosimetria sanzionatoria, ha implicitamente disatteso anche la richiesta di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., del resto espressamente presa in considerazione nell'elencare i motivi d'appello. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, peraltro, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivazioni (cfr. Sez. 1, n.12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057), anche riferite all'assenza di elementi positivi ritenuti adeguati a fondare la concessione delle attenuanti comuni (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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