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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11305/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante in carica della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Fondazione EEnasarco, condannava la prima al pagamento, nei confronti della seconda, della minor somma di euro 15.041,29, di cui euro 8.360,15 a titolo di contributi dovuti in relazione al rapporto di agenzia intercorso con [OSCURATO:PERSONA], dal 2010 al 2013, ed euro 6.681,14, a titolo di sanzioni, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo; 2.1a lite era insorta a seguito di verbale ispettivo nr. 1244 del 2015, con cui l'Enasarco aveva richiesto contributi e sanzioni in relazione al rapporto di agenzia commerciale che assumeva intercorso tra la società ed il predetto collaboratore;

3. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha qualificato il rapporto controverso nei termini indicati dalla Fondazione, perché caratterizzato da stabilità e continuità.

A tale riguardo, ha valorizzato una serie di emergenze e, in particolare, il numero di fatture emesse, gli importi corrisposti a titolo di provvigione, il contenuto dei documenti emessi;

4. in particolare, la Corte di appello ha osservato come non fosse rilevante la circostanza dedotta dalla società (al fine di dimostrare la marginalità della collaborazione controversa) secondo cui 1'80% dei clienti era rappresentato da enti pubblici, come tali soggetti alla procedura di evidenza pubblica.

L'attività comunque remunerata in favore del collaboratore, relativa alla clientela privata, dimostrava l'attività promozionale svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto, infine, di non Ric. 2020 n. 28710 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- ammettere la prova testimoniale in quanto vedente su circostanze contradditorie;

5. per l'anno 2014, invece, il rapporto non poteva considerarsi d'agenzia e, pertanto, il credito contributivo andava rideterminato in misura inferiore;

6. avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte in epigrafe, nella qualità ivi specificata;

7. ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], 8.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

9. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

10. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'ad. 1742 cod.civ.;

11. con il secondo motivo -ai sensi dell'ad. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione degli artt. 421 e 437 cod.proc.civ. in relazione all'ordinanza con cui la Corte di appello non ammetteva la prova testimoniale;

12. i motivi possono esaminarsi congiuntamente, presentando profili di stretta connessione e vanno, complessivamente, disattesi;

13. a ben vedere, le censure, sub specie di errori di diritto, investono l'iter argomentativo che sorregge la decisione e degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici, non consentita in questa sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'ad. 360 nr. 5 cod.proc.civ., non ritualmente denunciato;

14. le pretese violazioni o false applicazioni di legge, infatti, propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma dettato dell'art.

Ric. 2020 n. 28710 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3- 360 nr. 3 cod.proc.civ., nonostante lo sforzo del ricorso di fornire loro una sostanza coerente con la forma dei vizio prospettato;

15. la sentenza impugnata non contiene affermazioni in contrasto con le norme e/o i principi di diritto idonei a regolare la fattispecie concreta;

16. la Corte di appello ha condotto l'indagine avendo chiari i caratteri distintivi del contratto di agenzia da quello di procacciamento di affari, come delineati da questa Corte (tra le più recenti, v.

Cass. nr. 16565 del 2020);

17. in questa sede, è solo il caso di ricordare che le caratteristiche del rapporto di agenzia commerciale vanno individuate nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;

18. la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri distintivi indicati, adottando, ai fini della qualificazione dell'intercorsa collaborazione, quello della «stabilità della prestazione e dell'obbligatorietà dell'attività di promozione».

Ha, quindi, accertato, alla stregua degli elementi di causa - e, cioè, in base ad un giudizio di merito- che il rapporto del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la società fosse stabile, con precisi obblighi oltre che continuativo; Ric. 2020 n. 28710 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -4-

19. la selezione e la valutazione degli elementi fattuali, idonei a configurare la fattispecie legale tipica, è attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità;

20. in ultimo, si osserva che tanto l'omessa pronunzia sulle istanze istruttorie (Cass. nr. 13716 del 2016; Cass. nr. 6715 del 2013) quanto la mancata ammissione del mezzo istruttorio per difetto di rilevanza (o come nella specie per ritenuta contraddittorietà delle circostanze da provare) configurano un giudizio di fatto, inerendo ai fatti materiali da provare in causa (in argomento, cfr. Cass., sez.un., nr.8078 dei 2012, in motiv., § 4.1.) che, del pari, non è stato adeguatamente censurato nei termini di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., come interpretato da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive plurime conformi);

21. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va rigettato;

22. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

23. sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 28710 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -5- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante in carica della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Fondazione EEnasarco, condannava la prima al pagamento, nei confronti della seconda, della minor somma di euro 15.041,29, di cui euro 8.360,15 a titolo di contributi dovuti in relazione al rapporto di agenzia intercorso con [OSCURATO:PERSONA], dal 2010 al 2013, ed euro 6.681,14, a titolo di sanzioni, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo; 2.1a lite era insorta a seguito di verbale ispettivo nr. 1244 del 2015, con cui l'Enasarco aveva richiesto contributi e sanzioni in relazione al rapporto di agenzia commerciale che assumeva intercorso tra la società ed il predetto collaboratore; 3. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha qualificato il rapporto controverso nei termini indicati dalla Fondazione, perché caratterizzato da stabilità e continuità. A tale riguardo, ha valorizzato una serie di emergenze e, in particolare, il numero di fatture emesse, gli importi corrisposti a titolo di provvigione, il contenuto dei documenti emessi; 4. in particolare, la Corte di appello ha osservato come non fosse rilevante la circostanza dedotta dalla società (al fine di dimostrare la marginalità della collaborazione controversa) secondo cui 1'80% dei clienti era rappresentato da enti pubblici, come tali soggetti alla procedura di evidenza pubblica. L'attività comunque remunerata in favore del collaboratore, relativa alla clientela privata, dimostrava l'attività promozionale svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto, infine, di non Ric. 2020 n. 28710 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- ammettere la prova testimoniale in quanto vedente su circostanze contradditorie; 5. per l'anno 2014, invece, il rapporto non poteva considerarsi d'agenzia e, pertanto, il credito contributivo andava rideterminato in misura inferiore; 6. avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte in epigrafe, nella qualità ivi specificata; 7. ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], 8.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; 9. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 10. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'ad. 1742 cod.civ.; 11. con il secondo motivo -ai sensi dell'ad. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione degli artt. 421 e 437 cod.proc.civ. in relazione all'ordinanza con cui la Corte di appello non ammetteva la prova testimoniale; 12. i motivi possono esaminarsi congiuntamente, presentando profili di stretta connessione e vanno, complessivamente, disattesi; 13. a ben vedere, le censure, sub specie di errori di diritto, investono l'iter argomentativo che sorregge la decisione e degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici, non consentita in questa sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'ad. 360 nr. 5 cod.proc.civ., non ritualmente denunciato; 14. le pretese violazioni o false applicazioni di legge, infatti, propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma dettato dell'art. Ric. 2020 n. 28710 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- 360 nr. 3 cod.proc.civ., nonostante lo sforzo del ricorso di fornire loro una sostanza coerente con la forma dei vizio prospettato; 15. la sentenza impugnata non contiene affermazioni in contrasto con le norme e/o i principi di diritto idonei a regolare la fattispecie concreta; 16. la Corte di appello ha condotto l'indagine avendo chiari i caratteri distintivi del contratto di agenzia da quello di procacciamento di affari, come delineati da questa Corte (tra le più recenti, v. Cass. nr. 16565 del 2020); 17. in questa sede, è solo il caso di ricordare che le caratteristiche del rapporto di agenzia commerciale vanno individuate nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa; 18. la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri distintivi indicati, adottando, ai fini della qualificazione dell'intercorsa collaborazione, quello della «stabilità della prestazione e dell'obbligatorietà dell'attività di promozione». Ha, quindi, accertato, alla stregua degli elementi di causa - e, cioè, in base ad un giudizio di merito- che il rapporto del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la società fosse stabile, con precisi obblighi oltre che continuativo; Ric. 2020 n. 28710 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- 19. la selezione e la valutazione degli elementi fattuali, idonei a configurare la fattispecie legale tipica, è attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; 20. in ultimo, si osserva che tanto l'omessa pronunzia sulle istanze istruttorie (Cass. nr. 13716 del 2016; Cass. nr. 6715 del 2013) quanto la mancata ammissione del mezzo istruttorio per difetto di rilevanza (o come nella specie per ritenuta contraddittorietà delle circostanze da provare) configurano un giudizio di fatto, inerendo ai fatti materiali da provare in causa (in argomento, cfr. Cass., sez.un., nr.8078 dei 2012, in motiv., § 4.1.) che, del pari, non è stato adeguatamente censurato nei termini di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., come interpretato da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive plurime conformi); 21. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va rigettato; 22. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 23. sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 28710 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,
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