CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 5 ottobre 2020 resa dal G.u.p. del Tribunale di Venezia all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per due distinte ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. e aveva ritenuto la recidiva qualificata in contestazione (art. 99, comma 4, ultima parte, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla chiesta esclusione della recidiva e all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato rilievo al percorso di collaborazione intrapreso dall'imputato e alla riabilitazione ottenuta (in relazione all'agire criminale oggetto della sentenza n. 158/2018 del Tribunale di Vicenza, su cui il primo Giudice aveva fondato la sussistenza della recidiva) ed avrebbe argomentato sulla scorta dei soli precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], ex se non sufficienti, senza confutare compiutamente le allegazioni mosse con il gravame. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di appello, nell'accogliere parzialmente il gravame in ordine alla commisurazione della pena (di cui si era chiesta l'irrogazione nel minimo) non avrebbe compiutamente motivato né sulla misura delle sanzioni per il reato più grave né sulla misura degli aumenti per continuazione, argomentando alla luce della pluralità delle banconote detenute e dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella criminalità organizzata ma non prendendo in considerazione nessuno dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen e non indicando le circostanze di fatto, oltre alla presenza di precedenti dello stesso tipo, che ostassero all'accoglimento della richiesta difensiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, difetta di specificità ed è versato in fatto. La Corte territoriale ha rigettato l'appello nella parte in cui aveva chiesto di escludere la recidiva, poiché ha ritenuto i delitti in imputazione dimostrativi di una pervicacia nel crimine del [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, nella commissione di tale tipo di illeciti (per i quali pure ha riportato già condanna) e pertanto espressivi di una sua più accentuata pericolosità; ed ha evidenziato non solo che l'addotta riabilitazione (relativa - secondo quanto qui esposto dalla difesa - a uno solo di tali precedenti) non risulta dal certificato del casellario ma pure che essa così come l'intrapreso percorso di collaborazione non costituisca elemento atti ad elidere la richiamata maggiore pericolosità del ricorrente. Si tratta di un'argomentazione che non si fonda soltanto sui precedenti dell'imputato ma che ha valutato le condotte oggetto del precedente procedimento nell'ambito della sua più ampia biografia criminale, considerandole un significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01), e che non può qui essere confutata sulla base di un diverso apprezzamento di merito che in definitiva il ricorso prospetta (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né utilmente censurato tramite la generica allegazione della riabilitazione relativa solo a uno dei precedenti richiamati dalla Corte di appello (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Quanto, poi, al bilanciamento, il rigetto dell'appello si è fondato correttamente sul divieto di prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche previsto per la ritenuta recidiva qualificata (art. 69, comma 4, cod. pen.). 3.2. Con riguardo alla determinazione della pena, la Corte distrettuale - nel disporne una riduzione in parziale accoglimento dell'appello - ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - ossia la pluralità delle banconote oggetto materiale del reato e la capacità a delinquere dell'imputato tratta dall'inserimento delle sue condotte nell'attività della criminalità organizzata - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ragion per cui il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in