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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41136/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.

M.G.

Fodaroni , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolare quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, con sentenza del 14/10/2019, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8/1/2018/ con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) cod. strada - tale essendo la contestazione in fatto, indipendentemente dall'errata indicazione normativa riferentesi alla lettera b) - e co. 2 sexies, cod. strada commessa in Catanzaro il 10/2/2015 e l'aveva condan- nato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda (pena base mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda, aumentata per la contestata aggravante a mesi sei di arresto ed euro 3000 di ammenda, ridotta alla misura finale ex art. 62 bis cod. pen.), con concessione dei doppi benefici di legge.

All'imputato veniva, inoltre, applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Il giudice di prime cure aveva valorizzato, ai fini dell'affermazione di respon- sabilità, le risultanze dibattimentali attestanti che la notte del 10/2/2015 l'impu- tato, controllato mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di un terzo e sottoposto ad alcoltest in quanto presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza, risultava avere un valore alcolemico pari a 1,79 g/I alla prima misurazione e a 1,90 g/I alla seconda.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Sorrentino, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo(.il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 186 co. 2 bis cod. strada e l'illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto utilizzabile l'accertamento alcolimetrico in assenza della prova del corretto funzionamento e dell'espletamento delle verifiche annuali dello strumento utiliz- zato.

Con un secondo motivo lamenta violazione degli artt. 186 letti b) e 2 sexies cod. strada e l'illogicità della motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione amministrativa accessoria irrogata (sospensione della patente di guida per anni due).

Con un terzo motivo n il ricorrente si duole, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la Corte territoriale abbia risposto negativamente alla richiesta di una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] sandro Guerriero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolar modo quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa la questione circa il regolare funzionamento dell'etilornetro, la cui è prova stata conseguita validamente, atteso che l'operante di P.G. che ha eseguito l'accertamento ha riferito che lo strumento utilizzato era non solo regolarmente omologato, ma era stato altresì sottoposto alle verifiche periodiche prescritte dalla legge.

Sicché, non essendovi alcuna valida ragione per dubitare dell'attendibilità del dichiarato del teste qualificato, che non possono ritenersi inficiate dalla mancata indicazione nel verbale di accertamento della data dell'ultima verifica dell'etilometro, le censure circa il funzionamento dell'apparecchio sono state ritenute logicamente infondate.

Sulla questione si rimanda al più recente condivisibile dictum di cui alle sentenze di questa Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, e Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.) Ed invero, per quanto riguarda l'etilornetro, l'omologazione e le verifiche pe- riodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 no- vembre 1992, n. 495: ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di eti- lometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediata- mente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessaria- mente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del- lo stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg.

Esec.

Cod.

Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologa-zione e/o revisione possa essere avvenuta.

3. Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata (anni due di sospensione della patente) si tratta del minimo edittale.

Già il giudice di primo grado, infatti, aveva ben chiarito (cfr. pag. 4 della sen- tenza del Tribunale di Catanzaro) che, indipendentemente dall'errata indicazione della norma di diritto (laddove in imputazione si legge art. 186 lett. b) la conte- stazione in fatto, con l'indicazione di un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,79 gli in prima prova e 1,90 g/I in seconda prova, era attinente al reato contravven- zionale di cui all'art. 186 lett. c) cod. strada.

Ebbene, tale norma prevede che il minimo della sanzione amministrativa ac- cessoria irrogabile sia di un anno di sospensione della patente, che va tuttavia raddoppiato in casi come quello in esame in cui l'autoveicolo non può essere con- fiscato perché appartenente a terzi.

4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo in punto di mancata applica- zione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto il ricorrere del fatto di particolare tenuità è stato motivatamente escluso dalla Corte territoriale valorizzando il significativo superamento della soglia minima di cui all'art. 186 co. 2 lett c) cod. strada e, altresì, "le circostanze temporali della condotta" per essere il fatto avvenuto in piena notte.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Ukt, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Peraltro, le censure della parte si concentrano soprattutto su di una insussistente abitualità del comportamento, abitualità neppure richiamata nella impugnata sentenza; con quanto ne consegue in termini di genericità, prima ancora che di manifesta infondatezza del motivo.

5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. M.G. Fodaroni , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolare quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, con sentenza del 14/10/2019, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8/1/2018/ con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) cod. strada - tale essendo la contestazione in fatto, indipendentemente dall'errata indicazione normativa riferentesi alla lettera b) - e co. 2 sexies, cod. strada commessa in Catanzaro il 10/2/2015 e l'aveva condan- nato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda (pena base mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda, aumentata per la contestata aggravante a mesi sei di arresto ed euro 3000 di ammenda, ridotta alla misura finale ex art. 62 bis cod. pen.), con concessione dei doppi benefici di legge. All'imputato veniva, inoltre, applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Il giudice di prime cure aveva valorizzato, ai fini dell'affermazione di respon- sabilità, le risultanze dibattimentali attestanti che la notte del 10/2/2015 l'impu- tato, controllato mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di un terzo e sottoposto ad alcoltest in quanto presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza, risultava avere un valore alcolemico pari a 1,79 g/I alla prima misurazione e a 1,90 g/I alla seconda. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Sorrentino, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo(.il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 186 co. 2 bis cod. strada e l'illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto utilizzabile l'accertamento alcolimetrico in assenza della prova del corretto funzionamento e dell'espletamento delle verifiche annuali dello strumento utiliz- zato. Con un secondo motivo lamenta violazione degli artt. 186 letti b) e 2 sexies cod. strada e l'illogicità della motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione amministrativa accessoria irrogata (sospensione della patente di guida per anni due). Con un terzo motivo n il ricorrente si duole, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la Corte territoriale abbia risposto negativamente alla richiesta di una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] sandro Guerriero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolar modo quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa la questione circa il regolare funzionamento dell'etilornetro, la cui è prova stata conseguita validamente, atteso che l'operante di P.G. che ha eseguito l'accertamento ha riferito che lo strumento utilizzato era non solo regolarmente omologato, ma era stato altresì sottoposto alle verifiche periodiche prescritte dalla legge. Sicché, non essendovi alcuna valida ragione per dubitare dell'attendibilità del dichiarato del teste qualificato, che non possono ritenersi inficiate dalla mancata indicazione nel verbale di accertamento della data dell'ultima verifica dell'etilometro, le censure circa il funzionamento dell'apparecchio sono state ritenute logicamente infondate. Sulla questione si rimanda al più recente condivisibile dictum di cui alle sentenze di questa Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, e Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.) Ed invero, per quanto riguarda l'etilornetro, l'omologazione e le verifiche pe- riodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 no- vembre 1992, n. 495: ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di eti- lometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediata- mente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessaria- mente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del- lo stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologa-zione e/o revisione possa essere avvenuta. 3. Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata (anni due di sospensione della patente) si tratta del minimo edittale. Già il giudice di primo grado, infatti, aveva ben chiarito (cfr. pag. 4 della sen- tenza del Tribunale di Catanzaro) che, indipendentemente dall'errata indicazione della norma di diritto (laddove in imputazione si legge art. 186 lett. b) la conte- stazione in fatto, con l'indicazione di un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,79 gli in prima prova e 1,90 g/I in seconda prova, era attinente al reato contravven- zionale di cui all'art. 186 lett. c) cod. strada. Ebbene, tale norma prevede che il minimo della sanzione amministrativa ac- cessoria irrogabile sia di un anno di sospensione della patente, che va tuttavia raddoppiato in casi come quello in esame in cui l'autoveicolo non può essere con- fiscato perché appartenente a terzi. 4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo in punto di mancata applica- zione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto il ricorrere del fatto di particolare tenuità è stato motivatamente escluso dalla Corte territoriale valorizzando il significativo superamento della soglia minima di cui all'art. 186 co. 2 lett c) cod. strada e, altresì, "le circostanze temporali della condotta" per essere il fatto avvenuto in piena notte. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Ukt, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Peraltro, le censure della parte si concentrano soprattutto su di una insussistente abitualità del comportamento, abitualità neppure richiamata nella impugnata sentenza; con quanto ne consegue in termini di genericità, prima ancora che di manifesta infondatezza del motivo. 5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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