CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAMPOBASSO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 18- gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Campobasso, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di omicidio volontario aggravato, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2021. 2. La vicenda nell'ambito della quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti è scaturita dalla cessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo di sostanza stupefacente, del valore di circa 5C euro, in favore di [OSCURATO:PERSONA] il quale, insoddisfatto del prodotto acquistato, contattò il venditore tramite [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si portarono, quindi, a bordo del furgone del primo ed insieme a [OSCURATO:PERSONA], amico e dipendente di [OSCURATO:PERSONA], nel luogo indicato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla loro vista, non mancò di esternare le proprie recriminazioni, che diedero la stura ad una colluttazione, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] colpì [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, attingendolo al collo, all'altezza della zona latero cervicale sinistra, e provocandone, in questo modo, la morte. 3. Il Tribunale del riesame, nel pervenire alla conferma del titolo genetico della misura custodia, ha, in primo luogo, disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, nell'immediatezza del fatto (ovvero alle ore 4:34 del 25 dicembre 2021), da [OSCURATO:PERSONA] il quale, in quel momento, non era stato ancora raggiunto, in ordine al delitto di rissa, da indizi di spessore tale da imporre l'interruzione dell'escussione e l'attribuzione, nei suoi confronti, di una diversa veste processuale. Nel merito, ha ritenuto che le emergenze disponibili supportino, nell'ottica della gravità indiziaria, l'impostazione accusatoria, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], portatosi all'incontro con un coltello da cucina, della lunghezza complessiva di ventitrè centimetri, di cui tredici di lama, lo avrebbe deliberatamente utilizzato — senza versare in condizioni idonee a configurare la legittima difesa — per colpire [OSCURATO:PERSONA] al collo e cagionarne così la morte. Il Tribunale del riesame ha ancora, condiviso il giudizio espresso dal giudice procedente in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, attinenti al pericolo sia di reiterazione della condotta criminosa che di fuga, di pregnanza sufficiente ad imporre il mantenimento della misura di massimo rigore.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], formulata ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, cod. proc. pen., senza considerare che, nel momento nel quale costui le rese, gli investigatori avevano già escusso [OSCURATO:PERSONA], dal cui narrato era emerso con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ingaggiato una zuffa integrante gli estremi della rissa, reato in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente iscritto, sulla base proprio del contributo di [OSCURATO:PERSONA], nel registro degli indagati. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario in forza di considerazioni manifestamente illogiche e contraddittorie e di un'errata applicazione dei pertinenti istituti di diritto sostanziale e processuale. Al riguardo, obietta, preliminarmente, che gli elementi raccolti non confortano — anche per la marcata incompletezza dell'espletata attività istruttoria — l'illazione secondo cui egli avrebbe portato seco all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il coltello poi utilizzato in pregiudizio della vittima. Aggiunge che le lesioni da lui patite nell'area cervicale, all'osso occipitale ed alla mandibola sinistra dimostrano che egli è stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA], già responsabile della cessione di una difettosa (per quantità e qualità) partita di stupefacente, che si era portato in loco in compagnia del cognato e di [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva di risolvere la diatriba mediante il ricorso alle vie di fatto. Rileva, ulteriormente, che la condizione di inferiorità nella quale egli venne a trovarsi nei confronti degli aggressori lo espose ad un pericolo per la propria incolumità tanto intenso da costringerlo a porre in essere la sola reazione in quel frangente possibile, costituita dall'inflizione di un unico colpo, con finalità meramente difensive piuttosto che omicide. Nota, in proposito, di essersi trovato in una situazione tale da radicare il convincimento, quantomeno in termini putativi, di essere esposto ad un rischio superabile esclusivamente mediante l'impiego del coltello, concretamente connotato, al più, da un errore esecutivo, sì da configurare la fattispecie di eccesso colposo prevista dall'art. 55 cod. pen.. Con il terzo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, il cui apprezzamento il Tribunale del riesame ha operato senza considerare: l'assoluta modestia del suo curriculum criminale; la peculiare genesi dell'episodio, che lo ha visto bersaglio di un'aggressione portata da una pluralità di persone; l'estemporaneità ed occasionalità della condotta offensiva da lui posta in essere. Sottolinea, ulteriormente, che il pericolo di fuga è stato ritenuto dal Tribunale del riesame sulla base di dichiarazioni inutilizzabili, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA], ovvero generiche ed imprecise, e trascurando quelle di [OSCURATO:PERSONA], donde emerge che egli, lungi dal tentare di allontanarsi, fu allontanato da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, si presentò spontaneamente alle forze dell'ordine. Segnala, infine, l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui omette di spiegare per quale ragione le ravvisate esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, se del caso assistita da strumenti elettronici di controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Per quanto attiene alla contestata utilizzabilità delle dichiarazioni rese, in qualità di persona sentita a sommarie informazioni testirnoniali, da [OSCURATO:PERSONA] — che, a giudizio del ricorrente, avrebbe dovuto essere, invece, escusso con le garanzie difensive, perché raggiunto da indizi in ordine al coinvolgimento nel reato di rissa, connesso a quello oggetto di provvisoria contestazione — occorre muovere dal principio, consacrato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417, per cui «la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante». Il ricorrente assume, sul punto, che [OSCURATO:PERSONA], rendendo sommarie informazioni testimoniali, avrebbe descritto una situazione connotata da condotte reciprocamente aggressive, poste in essere, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA], onde, essendo stato formato il relativo verbale prima dell'inizio dell'audizione di [OSCURATO:PERSONA], l'incombente istruttorio avrebbe dovuto essere compiuto previa applicazione delle garanzie difensive.L'obiezione, vagliata alla luce del canone ermeneutico sopra richiamato, non coglie nel segno. A prescindere, invero, dalla dubbia attitudine del racconto di [OSCURATO:PERSONA] a configurare, a carico di [OSCURATO:PERSONA], «precisi, anche se non gravi, indizi di reità» in ordine al delitto di rissa (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 - 01, e Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476 - 01, che aggiungono, altresì, che «tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alta formulazione di addebiti penali a suo carico»; la necessità che, al fine considerato, gli indizi siano «chiari» è, peraltro, segnalata da Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Minutolo, Rv. 270363 - 01), decisiva si rivela la quasi contestualità dell'audizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], successiva di appena un'ora, lasso di tempo senz'altro insufficiente a consentire all'autorità procedente di cogliere la portata indiziante delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale, correttamente, è stato sentito in veste di sommario informatore. Né, va opportunamente ribadito in adesione a quanto statuito dal Tribunale del riesame (cfr. il terzo foglio dell'ordinanza impugnata), può ritenersi che la versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di una animata discussione tra i presenti e non anche di una vero e proprio tafferuglio, imponesse l'interruzione in itinere del verbale ed il mutamento della sua veste processuale. 3. Per quanto attiene ai residui motivi di ricorso, è opportuno ricordare, in linea preliminare, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzimente se il giudice 5 di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/201.3, Tiana, Rv. 255460). 4. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Ha spiegato, in particolare, che — pacifico che sia stato [OSCURATO:PERSONA] a sferrare il colpo mortale all'indirizzo della vittima — il complesso delle informazioni disponibili induce, allo stato delle investigazioni, a ritenere che .[OSCURATO:PERSONA], avendo portato seco il coltello per l'evenienza della degenerazione del chiarimento da lui preteso, lo abbia conficcato nel collo di [OSCURATO:PERSONA], così rendendosi autore di un comportamento da qualificarsi ai sensi dell'art. 575 cod. pen.. Il ricorrente assume, per contro, che, essendo stato aggredito, egli si sarebbe trovato in una condizione di minorata difesa, esposto ad un pericolo per sfuggire al quale avrebbe utilizzato il coltello in funzione essenzialmente difensiva. Detta versione, posta a fondamento della censura difensiva, non appare idonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, vizi logici di sorta. Il Tribunale del riesame ha tratto — nell'ottica, va ricordato, della gravità indiziaria — il proprio convincimento dalle emergenze istruttorie e, specificamente, dalle dichiarazioni rese da soggetti coinvolti e testimoni, dagli esiti degli espletati accertamenti medico-legali e dell'attività di polizia giudiziaria eseguita sui luoghi e nell'immediatezza del fatto e non si è giovato, invece, dell'apporto dell'imputato che, per quanto si evince dall'ordinanza impugnata e dal ricorso, non risulta avere reso dichiarazioni, se non quelle informalmente rilasciate al personale operante mentre veniva condotto in caserma che, qualora pure ritenute utilizzabili, non assumono rilevanza decisiva nell'economia della decisione. I giudici molisani hanno, in specie, stimato che la natura delle lesioni riportate, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha patito una ferita da taglio alla mano, e [OSCURATO:PERSONA], al quale, al contrario, sono state refertate ferite non da taglio e compatibili con la partecipazione ad una colluttazione con un antagonista a mani nude, concorre a convincere del fatto che l'odierno ricorrente si servì dell'arma per colpire deliberatamente, in una zona vitale del corpo, colui cui imputava la consegna di aliud pro alio. Hanno disatteso, con argomenti giuridicamente ineccepibili, la prospettazione difensiva che, muovendo dalla superiorità numerica del gruppo di cui la vittima faceva parte, mira al riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, che hanno escluso per la carenza del necessario requisito di proporzionalità tra l'esposizione a pericolo del bene e la reazione, che ben avrebbe potuto essere circoscritta all'utilizzo del coltello in funzione minatoria o, al più, nel dirigere il colpo verso un'area del corpo non sede di organi vitali. A fronte di un apparato motivazionale completo, coerente ed alieno da tangibili fratture razionali, il ricorrente svolge obiezioni che, reiterando quanto già esposto in sede di riesame, non si emancipano dal piano della mera confutazione già nella parte in cui assumono, in forza di una diversa lettura della genesi dell'episodio criminoso, che l'incontro, quantunque originato dalla vivace protesta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fornito a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi accompagnatori il destro per porre vita ad una vera e propria spedizione punitiva in pregiudizio del cliente recalcitrante. Trattasi, è agevole notare, di un dato che non pare pctersi ricavare dalle emergenze riportate dal Tribunale del riesame, concordi nel convincere del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano portati sul luogo del rendez vous, avendo cura di munirsi del supporto di [OSCURATO:PERSONA], consapevoli della possibilità che l'incontro si traducesse in un parapiglia ma non anche intenzionati a ricorrere necessariamente alle maniere forti. Nulla autorizza, pertanto, ad ipotizzare — tanto più in considerazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle evidenze di natura medico- legale — che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avuta la meglio su [OSCURATO:PERSONA], lo abbiano costretto a reagire servendosi del coltello, laddove, piuttosto, le informazioni, allo stato disponibili, accreditano, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, la ricostruzione che vede i contendenti azzuffarsi e, nel corso della colluttazione, [OSCURATO:PERSONA] impiegare il coltello per prendere il sopravvento, con gli effetti tragici di cui si è detto. La tenuta razionale del percorso motivazionale sotteso alla decisione impugnata non è, d'altro canto, sminuita dall'assenza di sicure conoscenze in ordine all'identità del soggetto che portò l'arma, che il Tribunale del riesame ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] in via deduttiva (valorizzando, soprattutto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) ma, nondimeno, esente da deficit logici, anche nella parte in cui presuppone, almeno implicitamente, che [OSCURATO:PERSONA], all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe sottratto l'arma alla loro vista piuttosto che esibirla, a scopo preventivo ed in funzione minatoria.Quanto alla legittima difesa, invocata, eventualmente nella forma dell'eccesso colposo, da [OSCURATO:PERSONA], le censure svolte in ricorso, nell'esaltare la precarietà della condizione in cui egli si sarebbe venuto a trovare in ragione dell'inferiorità numerica rispetto ai contendenti ed all'intento aggressivo da costoro palesato, si infrangono contro il muro dell'assenza di proporzionalità, profilo che il Tribunale del riesame ha trattato a tutto tondo, traendo spunto da pertinenti riferimenti giurisprudenziali ed esprimendo rilievi assolutamente convincenti, a fronte dei quali il ricorrente oppone argomenti di palpabile fragilità. 5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono con rifermento alle esigenze cautelari, primariamente di tipo specialpreventivo, che il Tribunale del riesame àncora — oltre che alla propensione criminale di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, pochi mesi prima dell'omicidio, aveva cagionato, guidando in stato di ebbrezza, un sinistro stradale), attestata anche dall'inserimento nel mondo del narcotraffico — alle modalità della condotta, reazione del tutto ingiustificata e spropositata rispetto all'occasione che la ha generata e, perciò, indicativa di una allarmante mancanza di autocontrollo e dell'incapacità dell'indagato di frenare i propri istinti e contenere la propria indole violenta. Il collegio molisano ha, peraltro, ritenuto che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia tanto intenso da lasciar temere che [OSCURATO:PERSONA], se sottoposto ad una misura meno restrittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con il c.d. «braccialetto elettronico», non esiterebbe a rendersi protagonista di nuove imprese criminose: giudizio, questo, che, in quanto espressione della valutazione discrezionale del giudice della cautela, non manifestamente illogico né contraddittorio, sfugge alle censure del ricorrente, che appaiono, anche in questo caso, di stampo essenzialmente rivalutativo perché ispirate ad una diversa esegesi dell'episodio, dell'antefatto che lo ha generato, dell'atteggiamento dei protagonisti, dell'animus che sorresse l'azione illecita. Per quanto attiene, poi, alla motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, sebbene assistiti da strumenti elettronici di controllo, alla salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari va, per un verso, segnalato che il Tribunale del riesame, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, ha espressamente rilevato che il controllo a distanza garantito dall'apposizione del c.d. «braccialetto elettronico» lascerebbe a [OSCURATO:PERSONA] eccessiva libertà di azione e movimento e sarebbe, dunque, palesemente inadeguato a prevenire il rischio di recidiva.In diritto, peraltro, occorre ricordare, in replica a specifica obiezione del ricorrente — che trae spunto da un indirizzo in passato sporadicamente recepito dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 52747 del 09/12/2014, Schiavon, Rv. 261718 - 01) e successivamente abbandonato — che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo assestata nel senso che «Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01; Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv. 265494 - 01), atteso che «la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nucvo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati, dall'adozione di tale braccialetto» (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891 - 01). Il Tribunale del riesame ha, infine, ritenuto, con mol:ivazione parimenti scevra da vizi, la necessità di arginare, mediante l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore, il pericolo di fuga dell'indagato la cui concretezza ha ha rinvenuto, oltre che nella prospettiva di patire una sanzione assai severa, nell'atteggiamento serbato nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA] il quale venne, non senza difficoltà, bloccato da [OSCURATO:PERSONA]. Affermazione, questa, che il ricorrente contesta limitandosi ad osservare — in termini ancora una volta non idonei ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità — l'equivocità della resistenza da lui frapposta all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], non idonea a dimostrare che egli avesse in animo di allontanarsi da quell'area e sottrarsi alle prevedibili ricerche delle forze dell'ordine. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.