CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.5892/2019 depositata il 10/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005,emesso a seguito di processo verbale di constatazione emesso dalla Guardiadi finanza, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a [OSCURATO:PERSONA], titolaredi un’impresa individuale esercente, in convenzione con gli operatori dellagrande distribuzione, attività di “drogherie, salumerie, pizzicherie e simili”,maggiori ricavi d’impresa per euro 89.268,70, per maggiori impostecomplessivamente dovute (IRPEF, IRAP e IVA) pari ad euro 26.688,00.2. Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla CTP diAgrigento, che, con sentenza n. 642/01/13, ha annullato l’avviso per laritenuta nullità dello stesso per carenza di sottoscrizione, stante l’invaliditàdella delega di firma al funzionario prodotta dall’Ufficio.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n.6892/08/2019, depositata il 18 settembre 2019, ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate, affermando la validità della sottoscrizionedell’avviso e la correttezza, nel merito, dell’accertamento, sul rilievo che ilcontribuente, pur avendo tenuto le scritture contabili, ha completamenteomesso di dichiarare il reddito d’impresa per il 2005 e non ha fornito alcunadocumentazione idonea a comprovare le deduzioni e detrazioni da luirichieste in sede contenziosa, ivi compresa l’IVA sugli acquisti, non essendostati compilati i quadri VE e VF della dichiarazione IVA. Il giudice di appelloha ritenuto assorbita ogni altra questione sollevata dal contribuente.4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione ilcontribuente, con atto affidato a due motivi.5. La resistente ha depositato controricorso.6. In data 12.6.2026 parte resistente ha depositato una memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..Numero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3) cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 21 septies, 21 octiese 21 nonies della legge n. 241 del 1990, evidenziando che l’avviso diaccertamento è stato sottoscritto da un funzionario che, pur essendo statonominato, con ordine di servizio n. 2/2008, capo area controllo dell’Ufficioprovinciale, non aveva ricevuto, per il tramite del correlato provvedimentoorganizzativo interno n. 3/2008, con il quale erano state individuate le suecompetenze, alcuna delega alla firma degli atti impositivi, ma solo unagenerica “delega di firma e consegna documenti e corrispondenza”, nonriferita specificamente ai provvedimenti in questione, sicché egli non eralegittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento.2. Il motivo è infondato.Va premessa la consolidata la giurisprudenza della Sezione secondo cui“In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gliaccertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capodell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da unfunzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali peril quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, conla conseguenza che nessun effetto sulla validità ditali atti può conseguiredalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensidell'art. 363, comma 3, c.p.c.)” (Cass. 9 novembre 2015 n.22810).E’ poi acquisito il principio per cui la delega alla sottoscrizione dell'avvisodi accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmentecompetente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega difirma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramentoNumero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegatoimputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambitodell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firmapuò avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verificadella corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01;conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599- 01).Questa Corte ha, altresì, puntualizzato che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del nominativo delsoggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possonoessere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire expost la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20093; Cass. 11/12/2024, n.31928; Cass. 05/08/2024, n. 21972; Cass. 17/07/2019, n. 19190; Cass.19/04/2019, n. 11013; Cass. 29/03/2019, n. 8814). Risulta, quindi,inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17,comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. 02/08/2024, n. 21839). Taledelega di firma è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stessoapparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi lasussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettividell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n.689).La sentenza impugnata è rispettosa dei principi di diritto che precedono,posto che l’Ufficio ha assolto l’onere della prova su di sé gravante,Numero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026producendo la delega del direttore dell’Ufficio (ordini di servizio n. 2/2008e n. 3/2008, depositati dall'Agenzia), e che la CTR, nel ritenere che lagenerica locuzione “delega di firma”, contenuta nell’ordine di servizio n.3/2008 e relativa ai poteri di rappresentanza esterna conferito dal direttoredell’ufficio provinciale al capo area controllo, riguardasse anche lasottoscrizione degli avvisi di accertamento, ha fornito un’interpretazione delprovvedimento organizzativo coerente con la lettera della legge.Invero, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “Gliaccertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati aconoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscrittidal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato.”. La norma non contiene alcuna specificazione in ordine allemodalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità,dovendosi per altro rilevare che al successivo terzo comma è prevista lanullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, “la sottoscrizione”.Nella parte motiva della sopra citata Sez. 5, 29/03/2019, n. 8814, inparticolare, si legge che “…la "delega di firma" realizza un merodecentramento burocratico: il "delegato alla firma" non esercita, infatti, inmodo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti allecompetenze amministrative riservate al delegante, ma agiscesemplicemente come "longa manus" - e dunque in qualità di mero sostitutomateriale - del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita lacompetenza (…) Sotto tale profilo deve osservarsi che l'art. 17, comma 1bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente edinequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che idirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegareper un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcunedelle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizionifunzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate. Tale rigore nonsi addice alla delega di firma, nella quale, come è stato già rilevato, ilNumero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (cfr.la citata Cass. n. 20628 del 2015) e che trova titolo nei poteri di ordine edirezione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente prepostoall'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), [OSCURATO:PERSONA]. Entrate - approvatocon Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazionegerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.”.Naturale corollario di tale statuizione è quello per cui la mancataapposizione, nel corpo dell’atto organizzativo adottato dal dirigentedell’ufficio finanziario, di una clausola recante la specifica delimitazione delperimetro di operatività della delega di firma non può indurre a ritenere chegli atti non specificamente nominati siano esclusi dal raggio dirappresentanza del delegato, significando viceversa, siffatta formulazione,che sono stati attribuiti al funzionario gli stessi poteri del direttore, ivicompreso quello di sottoscrizione degli atti impositivi. Né può assumererilievo, in sede di interpretazione dell’atto in questione, la locuzione “econsegna documenti e corrispondenza”, apposta subito dopo quella relativaalla delega di firma, dato che, come evincibile dal tipo di congiunzione usata,tale disposizione riguarda il conferimento di una delega ulteriore, di tipopassivo, relativa alla ricezione di atti. La mancata specificazione del campodi applicazione della delega, inoltre, non costituisce una lacuna suscettibiledi tramutarsi in vizio del provvedimento generale.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3) cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 24, 57 e 58 del d. lgs. n. 546 del1992, sostenendo che la CTR ha errato nel ritenere assorbita la questione,sollevata da esso contribuente solo in sede di appello, circa la eccessivitàdella percentuale di ricarico individuata dall’Agenzia, dato che è statopossibile sollevare tale questione solo dopo che era stata espletata, neiNumero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026giudizi relativi all’accertamento per le annualità 2007 e 2008, una CTU concui era stata accertata l’eccessività dell’aliquota.4. Il motivo è inammissibile, posto che, come allegato dall’Agenzia delleEntrate, con affermazione non specificamente contestata dal contribuente,per il periodo di imposta 2005 è stato emesso un accertamento meramenteanalitico. Ciò trova conferma nella sentenza impugnata, in cui si legge(pagg. 3-4) che “questo contenzioso nasce da una verifica effettuata dallaGG. di FF. di Sciacca che aveva evidenziato, per l’anno 2005, l’omessadichiarazione da parte del Contribuente del reddito d’impresa. Infatti, ilContribuente per l’anno 2005, pur svolgendo l’attività commerciale di cui siè già detto, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2005 ha indicato il soloriferito a fabbricati per un importo di Euro 295,00”.Deriva da quanto sopra la evidente inconferenza del motivo articolato dalcontribuente.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistenteper il presente grado, liquidate in dispositivo. Sussistono, inoltre, ipresupposti processuali per la condanna dell’istante al pagamento di unasomma dall’importo pari al doppio del contributo unificato, di cui all’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 13034/2020Numero sezionale 5102/2026Numero di raccolta generale 21730/2026Data pubblicazione 25/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]