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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30056/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 18 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, in data 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina, invocandone la derubricazione nel delitto di furto con strappo, nonché il riconoscimento del tentativo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente inquadrato la fattispecie concreta nel delitto di rapina consumata, sottolineando, da un lato come la violenza fosse rivolta alla vittima per realizzare la sottrazione, e per altro verso come il prevenuto avesse conseguito, seppure temporaneamente, l'autonoma disponibilità della res sottratta, non potendo pertanto ritenersi la condotta arrestata allo stadio del tentativo); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'utilizzabilit:à delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sono pienamente utilizzabili nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla P.G. ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280242); rilevato inoltre che la devoluzione è generica in quanto non specifica in che misura le suddette dichiarazioni incidono sul giudizio di responsabilità; a tale proposito, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultinci sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento del c.d. concorso anomalo e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si limita a riproporre questioni su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta, evidenziando a pagina 10 le ragioni della piena consapevolezza del prevenuto di concorrere alla realizzazione non di un mero furto ed escludendo la congruità della somma offerta a riparare integralmente il danno patito dalla vittima, alla luce della natura plurioffensiva della rapina; Osservato che l'ultima doglianza, che contesta in ogni suo aspetto il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito, da un lato sancito come le modalità realizzative del reato in esame fossero evocative di una maggiore pericolosità, alla luce dei plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto, così -7) giustificando il riconoscimento della recidiva, stante l'assoluta indifferenza di questi rispetto alle precedenti condanne, e dall'altro evidenziato la congruità della sanzione irrogata, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), senza possibilità di una sua riduzione attraverso un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non sussistendo gli elementi per giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 18 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, in data 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina, invocandone la derubricazione nel delitto di furto con strappo, nonché il riconoscimento del tentativo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente inquadrato la fattispecie concreta nel delitto di rapina consumata, sottolineando, da un lato come la violenza fosse rivolta alla vittima per realizzare la sottrazione, e per altro verso come il prevenuto avesse conseguito, seppure temporaneamente, l'autonoma disponibilità della res sottratta, non potendo pertanto ritenersi la condotta arrestata allo stadio del tentativo); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'utilizzabilit:à delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sono pienamente utilizzabili nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla P.G. ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280242); rilevato inoltre che la devoluzione è generica in quanto non specifica in che misura le suddette dichiarazioni incidono sul giudizio di responsabilità; a tale proposito, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultinci sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento del c.d. concorso anomalo e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si limita a riproporre questioni su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta, evidenziando a pagina 10 le ragioni della piena consapevolezza del prevenuto di concorrere alla realizzazione non di un mero furto ed escludendo la congruità della somma offerta a riparare integralmente il danno patito dalla vittima, alla luce della natura plurioffensiva della rapina; Osservato che l'ultima doglianza, che contesta in ogni suo aspetto il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito, da un lato sancito come le modalità realizzative del reato in esame fossero evocative di una maggiore pericolosità, alla luce dei plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto, così -7) giustificando il riconoscimento della recidiva, stante l'assoluta indifferenza di questi rispetto alle precedenti condanne, e dall'altro evidenziato la congruità della sanzione irrogata, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), senza possibilità di una sua riduzione attraverso un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non sussistendo gli elementi per giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il C
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