CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42872/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I R.G.N. 24328/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la continuazione e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente confermato l'affermazione di colpevolezza del prevenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iglier stensore [OSCURATO:PERSONA] dente rcol rile Pierlui