CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 43057/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6, I. 283/1962 (per avere detenuto 10 chilogrammi di polipi congelati in cattivo stato di conservazione, perché venduti all'aperto, su un banco refrigerato, a temperatura ambiente). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando l'insufficienza della prova della sussistenza del fatto, in quanto in occasione delle analisi svolte sul prodotto ittico sequestratogli non gli era stato dato avviso della facoltà di poter far assistere alle operazioni a consulenti di propria fiducia, come previsto dall'art. 360 cod. proc. pen.; in via di subordine ha domandato la riduzione della pena tenendo conto della propria incensuratezza e della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, sia perché privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e volto a prospettare violazioni di norme processuali smentite dagli atti, sia perché il trattamento punitivo è stato adeguatamente giustificato e ne viene richiesta esclusivamente una rivalutazione sul piano della determinazione della pena, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale di Trani è pervenuto alla affermazione di responsabilità dell'imputato non sulla base di analisi sui prodotti detenuti per la vendita dall'imputato medesimo, bensì sulla base di quanto accertato direttamente dalla polizia giudiziaria, che aveva riscontrato le inidonee modalità di conservazione del pesce detenuto per la vendita dal ricorrente (in via di decongelamento ed esposto per la vendita non rispettando le prescritte modalità di conservazione, ossia la presenza di una temperatura compresa tra - 15° e - 20°), con la conseguente mancanza di pertinenza della censura relativa alle analisi, che non risultano essere state svolte, alla luce del consolidato principio secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 dei 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione. (Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Chen, Rv. 258705, relativa a fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato con riferimento a prodotti alimentari - tra cui carni, pasta ripiena e dolci - congelati in proprio conservati in promiscuità con scarti di lavorazione ed alimenti scaduti in recipienti inidonei, all'interno di elettrodomestici sporchi e, in un caso, con guarnizioni difettose; conf. Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Zaccaria, Rv. 259054; Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Barletta, Rv. 278248). Il trattamento sanzionatorio, di cui, peraltro, è stata solamente chiesta una riconsiderazione, è stato determinato in considerazione della obiettiva entità del fatto, irrogando la sola pena pecuniaria in misura inferiore alla media edittale, come tale non richiedente specifica motivazione, con la conseguente inammissibilità anche del motivo di ricorso relativo alla pena. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]