CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la tempestiva memoria difensiva depositata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento riqualificazione del reato contestato al capo a) dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 473 cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, la Corte territoriale, in conformità con i limiti della sua cognizione previsti dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., ha sussunto il fatto nell'alveo di una fattispecie giuridica meno grave rispetto a quella originariamente contestata, in accoglimento della espressa richiesta difensiva avanzata con l'atto di appello e ha conseguentemente rideterminato la pena in misura più favorevole; considerato che tale diversa qualificazione del fatto di reato non costituisce comunque un fatto nuovo ex art. 518 cod. proc. pen., dovendo a tal riguardo farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui «È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 283950 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso che l'imputato fosse concorrente nel delitto presupposto poiché in possesso di marchi contraffatti da terzi da lui apposti su svariati capi di abbigliamento (pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che, avuto riguardo al contributo utile fornito con la memoria difensiva tempestivamente depositata, si liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il gior