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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04129/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33892/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 27 gennaio 2021 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva da escludersi per le condizioni di salute, il disagio socioeconomico e il comportamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, che ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva per i precedenti penali, indicativi dell'allarmante inclinazione dell'imputato alla commissione di delitti e per lo stabile inserimento nel commercio degli stupefacenti, e corretto il bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche giustificate dalle condizioni personali di salute e dal comportamento collaborativo.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. 2, . 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Sulla base delle considerazioni ,che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. r RG 33892/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33892/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 27 gennaio 2021 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato ricorre per cassazione eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva da escludersi per le condizioni di salute, il disagio socioeconomico e il comportamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, che ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva per i precedenti penali, indicativi dell'allarmante inclinazione dell'imputato alla commissione di delitti e per lo stabile inserimento nel commercio degli stupefacenti, e corretto il bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche giustificate dalle condizioni personali di salute e dal comportamento collaborativo. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. 2, . 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Sulla base delle considerazioni ,che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. r RG 33892/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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