CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 agosto 1965
Cassazione n. 17797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. e l'inammissibilità nel resto del ricorso, con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14.10.2015, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena principale inflitta al predetto Galasso, in relazione a plurime condotte di bancarotta fraudolenta - distrattiva, preferenziale e documentale -, nella misura di anni quattro di reclusione (le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. sono state confermate nella misura di dieci anni, poiché la sentenza d'appello è precedente alle indicazioni poi sopraggiunte con la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 222 del 2018). I reati attengono al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale l'imputato era stato amministratore di fatto nel periodo dal 10.10.2008 al 26.10.2009 e socio di maggioranza, detenendo il 70% delle quote societarie; la stessa sentenza d'appello ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nei medesimi reati, quale amministratore legale della società fallita, risultato essere una mera "testa di legno". Le condotte accertate sono consistite, secondo l'imputazione, nel distrarre risorse finanziarie e beni strumentali per un valore complessivo di oltre 254.000 euro, con operazioni dettagliatamente descritte ed accertate nel corso del processo di merito, costituite da prelievi, mediante emissione di assegni, utilizzati per finalità estranee a quelle d'impresa e privi di giustificazione economica e commerciale (per un importo di oltre 214.000 euro) ovvero tramite restituzione di precedenti finanziamenti ai soci, in violazione della par condicio creditorum (per un importo di oltre 32.000 euro) ovvero ancora tramite sottrazione di beni strumentali per 8.000 euro; la bancarotta fraudolenta documentale è stata contestata sotto il profilo della tenuta irregolare in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti. 2.1. La prima eccezione del ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto individuata come base per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, nonostante le evidenze contrarie che la difesa ha dimostrato nel giudizio di merito: egli non ha mai detenuto le quote maggioritarie della fallita, se non negli ultimi mesi di vita della società, ed ha svolto mansioni sempre di dipendente, addetto al procacciamento di appalti e commesse edilizie; si sottolinea, altresì, che le funzioni gestorie di base erano svolte dal rag. [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva anche ai pagamenti dei fornitori, dei creditori e dei dipendenti e si comportava da amministratore unico. Non sono state indicate, quindi, condotte materiali di ordine gestionale attribuibili al ricorrente e in ogni caso non si è superata la soglia di affidabilità necessaria per l'accertamento penale racchiusa nel canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, vizio di manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, avuto riguardo anche all'omessa assunzione in dibattimento della decisiva testimonianza del geometra [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente indica come un altro soggetto dotato di poteri gestionali ben più pregnanti di quelli, del tutto imprecisati, a lui riconnessi, poiché era colui il quale guidava i cantieri, dando direttive edilizie ed operative, oltre ad essere titolare di una significativa quota di partecipazione nella società fallita. In un passaggio il ricorso evoca anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], socio che aveva rilasciato garanzie fideiussorie presso gli istituti di credito, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. La terza ragione di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. per contraddittorietà della motivazione: l'assoluzione del coimputato avrebbe determinato un vulnus insuperabile anche nella coerenza logica dell'affermazione di colpevolezza nei confronti del ricorrente. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. e l'inammissibilità nel resto del ricorso, con requisitoria scritta. 4. Il ricorrente, tramite il nuovo difensore di fiducia nominato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e sottolinea che, in relazione al denunciato omesso esame di una prova decisiva - l'escussione del testimone [OSCURATO:PERSONA] -, addotta con i motivi d'appello, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta, così incorrendo in un vizio insanabile di carenza di motivazione. Inoltre, la difesa richiama la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale e chiede che venga disposto annullamento con rinvio per la rideterminazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. delle pene accessorie fallimentari illegali, determinate nella misura decennale fissa dichiarata incostituzionale, in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ma ciononostante la sentenza deve essere annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentare, che devono essere riparametrate rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 222 del 2018 (come segnalato, peraltro, dalla stessa difesa del ricorrente nei motivi aggiunti).2. I motivi di censura formulati con il ricorso principale sono, nella gran parte, reiterativi delle eccezioni già proposte in appello e manifestamente infondati, oltre ad essere costruiti secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. In particolare, il primo ed il terzo motivo di censura non tengono conto della rassicurante piattaforma probatoria che ha portato la Corte territoriale a confermare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, autore di una continua e costante ingerenza nella gestione della società fallita, benchè ne abbia assunto la formale rappresenta solo a liquidazione avviata: egli, infatti, ne ha sempre detenuto la maggioranza delle quote (il 70%) provvedendo in prima persona alla sua gestione. Il ruolo formale rivestito nell'ultimo periodo di vita sociale è stato poi ritenuto coincidente anche temporalmente con quello in cui si è dato corso alle maggiori irregolarità contabili e si è consumata l'omessa, corretta consegna delle scritture contabili al curatore (la documentazione è stata sia consegnata solo parzialmente, sia tenuta irregolarmente, da un punto di vista intrinseco). Di contro, sono stati indicati plurimi elementi dai quali desumere che Amadio non avrebbe potuto mai essere ritenuto, in nessuno dei periodi in considerazione, un amministratore di fatto o comunque "effettivo", di qui la sua assoluzione, che non mostra alcun profilo di contraddittorietà rispetto alla condanna del ricorrente, a dispetto di quanto addotto nel ricorso. 2.2. Il secondo argomento dedotto dalla difesa del ricorrente, ripreso anche nei motivi aggiunti, è generico e manifestamente infondato. Il tessuto argomentativo che si dispiega nella sentenza impugnata è confortante della attenta analisi di tutte le prove raccolte in dibattimento, laddove, invece, la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente non esplicita le ragioni di decisività della prova che sarebbe stata omessa nella sua assunzione (la testimonianza del geometra [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una quota sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e tecnico in diversi cantieri edili), ma procede con interrogativi retorici (del tipo.. "perché.. non è stato escusso?) ovvero con affermazioni assertivi sostanzialmente prive di contenuto (quali "Al medesimo è stato impedito di apportare il proprio contributo all'interno del medesimo processo). Le ripercussioni negative di tale omessa istruttoria sulla sentenza impugnata non sono state esplicitate, sicchè il motivo di ricorso si rivela evidentemente generico e, pertanto, inammissibile.3. Nonostante l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, come si è anticipato, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei suoi confronti quanto alle pene accessorie, coerentemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, che ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta ed ha rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto "fino a dieci anni". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba essere rilevata, anche d'ufficio eventualmente, l'illegalità della pena, pur se accessoria, inflitta sulla base di un dettato normativo divenuto incostituzionale, e benchè si ritenga l'inammissibilità del ricorso, tranne che nell'ipotesi di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207). Ed è certamente illegale la pena che sia stata determinata sulla base di limiti edittali dichiarati incostituzionali (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). L'annullamento deve essere operato con rinvio, spettando al giudice di merito la valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria, commisurandola ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 222 del 2018 Corte cost., hanno così disposto, risolvendo la questione del se la rimodulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dovesse comportare la commisurazione delle pene accessorie fisse illegali già disposte alla pena principale applicata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., ovvero la rideternninazione dovesse essere operata dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. In generale, infatti, con un principio che travalica la materia dei soli reati fallimentari, le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Del resto, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 aveva tracciato il solco per un'interpretazione che conducesse all'applicazione dei criteri previsti dall'art.133 cod. pen. per la determinazione della misura oramai non più fissa delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così de