Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12436/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

edit [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026tempore-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.23206/2025 depositata il 13/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 23206/2025,pubblicato il 13/08/2025 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata (giàcontroricorrente) del 12/09/2025”, ha disposto l’apertura d’ufficio delpresente procedimento per la correzione dell’errore materiale conGenerale;2.

La parte interessata ha, in precedenza, sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 23206/2025,pubblicata il 13/08/2025, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodisporre il pagamento delle spese liquidate a [OSCURATO:PERSONA] “in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, dichiaratosi antistatario.3.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.4.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore in data 05/12/2025, altresì disponendo la notificazione acura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sussiste l’errore materiale rilevato nel procedimento aperto d’ufficio condecreto presidenziale.

Come si è recentemente osservato da Sez. 3, ord.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione dicorreggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato ilcontraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.2.

Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo” e neldispositivo “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida […] in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”.3.

Come già più volte rimarcato da questa Corte in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersivalidamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazionein ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancatariscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Sez.

U -,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01).Nella specie, risulta documentato che, effettivamente, era stata richiestanel controricorso la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; èinvece accaduto che il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizionulla ha disposto al riguardo.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, occorre procedere con la correzione relativa, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U.14/11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. racc. gen.23206/2025, pubblicata il 13/08/2025, sia corretto inserendo, dopol’espressione ”condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida […] ineuro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge”, le parole “da distrarsi in favore delprocuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edit [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026tempore-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.23206/2025 depositata il 13/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 23206/2025,pubblicato il 13/08/2025 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata (giàcontroricorrente) del 12/09/2025”, ha disposto l’apertura d’ufficio delpresente procedimento per la correzione dell’errore materiale conGenerale;2. La parte interessata ha, in precedenza, sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 23206/2025,pubblicata il 13/08/2025, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodisporre il pagamento delle spese liquidate a [OSCURATO:PERSONA] “in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, dichiaratosi antistatario.3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore in data 05/12/2025, altresì disponendo la notificazione acura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussiste l’errore materiale rilevato nel procedimento aperto d’ufficio condecreto presidenziale. Come si è recentemente osservato da Sez. 3, ord.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione dicorreggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato ilcontraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.2. Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo” e neldispositivo “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida […] in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”.3. Come già più volte rimarcato da questa Corte in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersivalidamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazionein ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancatariscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Sez. U -,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01).Nella specie, risulta documentato che, effettivamente, era stata richiestanel controricorso la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; èinvece accaduto che il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizionulla ha disposto al riguardo.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, occorre procedere con la correzione relativa, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. racc. gen.23206/2025, pubblicata il 13/08/2025, sia corretto inserendo, dopol’espressione ”condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida […] ineuro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge”, le parole “da distrarsi in favore delprocuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
Decreto Cassazione n. 12436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris