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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 29972/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22163-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1808 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 648/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22163/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], diretta a sentir riconoscere il proprio diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento dal 1.01.2007 interamente con il sistema retributivo in luogo che col sistema cd. misto, a norma dell'art. 1, co.12

I. n. 335 del 1995 sul presupposto di aver maturato un'anzianità contributiva superiore ad anni diciotto, prima del 1995; il Bellucci aveva dedotto di aver maturato nel 1983 la pensione di anzianità presso la gestione INPDAP quale dipendente dell'Aereonautica militare e, successivamente, un'anzianità contributiva presso il Fondo per la previdenza del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea (1983-2007); la Corte territoriale, richiamandosi a propri precedenti resi in fattispecie sovrapponibili, ha evidenziato come il riferimento contenuto nella

I. n. 335 del 1995 al requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva "ante 1995" al fine dell'integrale calcolo del trattamento col sistema retributivo, debba interpretarsi con riferimento alla sola contribuzione non ancora tradottasi nel riconoscimento di una pensione, non potendo farvisi rientrare eventuali periodi pregressi già liquidati; ha affermato che una soluzione diversa non sarebbe conforme alla volontà del legislatore, il quale ha inteso riservare il regime più favorevole soltanto a vantaggio di quei lavoratori che, avendo versato contributi per un elevato periodo di tempo, sarebbero risultati ingiustamente penalizzati dal passaggio al "nuovo" sistema contributivo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle seguenti norme di diritto: art. 1, commi 6, 12 e 13 della Legge n. 335/1995; art. 2 del D.Igs 164/1997"; sostiene che dei commi 12 e 13 dell'alt 1 della Legge n. 335/1995 debba essere data una interpretazione letterale e che l'inciso "anzianità contributiva" • vada letto come riferito alla complessiva anzianità maturata dal pensionato, dal _ momento che il legislatore non ha ritenuto fare ulteriori specificazioni nel senso di distinguere all'interno dell'anzianità contributiva generale i periodi già liquidati e più in generale i periodi maturati sotto l'uno o l'altro regime previdenziale; il motivo è infondato; la causa va decisa seguendo la medesima rado che ha ispirato questa Corte nella diversa ipotesi concernente i termini entro i quali la legge n. 335 del 1995 ammette la facoltà del cd. diritto di opzione in capo al pensionato; in quel caso questa Corte aveva affermato che "La facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, riconosciuta dall'art. 1, comma 23, della

I. n. 335 del 1995 ai lavoratori che abbiamo maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, è riservata a coloro che, alla data di esercizio dell'opzione, siano ancora iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e non può essere estesa a coloro che, alla stessa data, siano già pensionati, ancorché abbiano continuato a svolgere un'attività lavorativa dopo il pensionamento" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21057 del 2017); la logica interpretativa che presiede all'affermazione di principio sopra richiamata è suscettibile di applicazione anche con riguardo alla fattispecie in esame in quanto conforme alla medesima finalità di garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; infatti, con riferimento alle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, hanno dato causa all'erogazione di un distinto trattamento pensionistico, non avrebbe ragion d'essere l'applicazione del co. 13 dell'ad 1 della Legge n. 335/1995, il quale prevede che "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"; nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa dopo un primo pensionamento, sarebbe contrastante con la finalità della riforma computare, ai fini del raggiungimento dei diciotto anni di anzianità contributiva utili al calcolo della pensione col solo (e più vantaggioso) sistema retributivo, anche quegli stessi contributi che hanno già prodotto il riconoscimento del trattamento pensionistico in godimento: una tale interpretazione vanificherebbe l'intento primario voluto dal legislatore, consistente nel garantire la sostenibilità del sistema, pur tutelando, in via residuale, coloro che per avere al loro attivo una lunga anzianità contributiva, si vedrebbero penalizzati dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo; tale ultima ragione di tutela non sussiste in capo a chi, come [OSCURATO:PERSONA], avendo già maturato il diritto ad una pensione (di anzianità) anteriormente all'entrata in vigore della

I. n. 335 del 1995, calcolata col precedente sistema, ha continuato a lavorare e a versare contributi presso un'altra gestione previdenziale; nel caso dell'odierno ricorrente, iscritto al [OSCURATO:PERSONA] in gestione INPS presso il quale ha versato i contributi dal 1983 al 2007, la pensione deve essere calcolata secondo il sistema ratione temporis vigente, nella specie secondo il sistema cd. misto, avendo, il pensionato, maturato entro il 1995, nella predetta gestione previdenziale speciale soltanto dodici dei diciotto anni utili a vedersi riconoscere il (secondo) trattamento in base al più favorevole sistema retributivo, sistema con il quale ha visto calcolarsi la prima pensione INPDAP già maturata nel 1983 quale dipendente dell'Aereonautica militare; il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22163-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1808 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 648/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22163/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], diretta a sentir riconoscere il proprio diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento dal 1.01.2007 interamente con il sistema retributivo in luogo che col sistema cd. misto, a norma dell'art. 1, co.12 I. n. 335 del 1995 sul presupposto di aver maturato un'anzianità contributiva superiore ad anni diciotto, prima del 1995; il Bellucci aveva dedotto di aver maturato nel 1983 la pensione di anzianità presso la gestione INPDAP quale dipendente dell'Aereonautica militare e, successivamente, un'anzianità contributiva presso il Fondo per la previdenza del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea (1983-2007); la Corte territoriale, richiamandosi a propri precedenti resi in fattispecie sovrapponibili, ha evidenziato come il riferimento contenuto nella I. n. 335 del 1995 al requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva "ante 1995" al fine dell'integrale calcolo del trattamento col sistema retributivo, debba interpretarsi con riferimento alla sola contribuzione non ancora tradottasi nel riconoscimento di una pensione, non potendo farvisi rientrare eventuali periodi pregressi già liquidati; ha affermato che una soluzione diversa non sarebbe conforme alla volontà del legislatore, il quale ha inteso riservare il regime più favorevole soltanto a vantaggio di quei lavoratori che, avendo versato contributi per un elevato periodo di tempo, sarebbero risultati ingiustamente penalizzati dal passaggio al "nuovo" sistema contributivo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle seguenti norme di diritto: art. 1, commi 6, 12 e 13 della Legge n. 335/1995; art. 2 del D.Igs 164/1997"; sostiene che dei commi 12 e 13 dell'alt 1 della Legge n. 335/1995 debba essere data una interpretazione letterale e che l'inciso "anzianità contributiva" • vada letto come riferito alla complessiva anzianità maturata dal pensionato, dal _ momento che il legislatore non ha ritenuto fare ulteriori specificazioni nel senso di distinguere all'interno dell'anzianità contributiva generale i periodi già liquidati e più in generale i periodi maturati sotto l'uno o l'altro regime previdenziale; il motivo è infondato; la causa va decisa seguendo la medesima rado che ha ispirato questa Corte nella diversa ipotesi concernente i termini entro i quali la legge n. 335 del 1995 ammette la facoltà del cd. diritto di opzione in capo al pensionato; in quel caso questa Corte aveva affermato che "La facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, riconosciuta dall'art. 1, comma 23, della I. n. 335 del 1995 ai lavoratori che abbiamo maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, è riservata a coloro che, alla data di esercizio dell'opzione, siano ancora iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e non può essere estesa a coloro che, alla stessa data, siano già pensionati, ancorché abbiano continuato a svolgere un'attività lavorativa dopo il pensionamento" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21057 del 2017); la logica interpretativa che presiede all'affermazione di principio sopra richiamata è suscettibile di applicazione anche con riguardo alla fattispecie in esame in quanto conforme alla medesima finalità di garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; infatti, con riferimento alle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, hanno dato causa all'erogazione di un distinto trattamento pensionistico, non avrebbe ragion d'essere l'applicazione del co. 13 dell'ad 1 della Legge n. 335/1995, il quale prevede che "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"; nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa dopo un primo pensionamento, sarebbe contrastante con la finalità della riforma computare, ai fini del raggiungimento dei diciotto anni di anzianità contributiva utili al calcolo della pensione col solo (e più vantaggioso) sistema retributivo, anche quegli stessi contributi che hanno già prodotto il riconoscimento del trattamento pensionistico in godimento: una tale interpretazione vanificherebbe l'intento primario voluto dal legislatore, consistente nel garantire la sostenibilità del sistema, pur tutelando, in via residuale, coloro che per avere al loro attivo una lunga anzianità contributiva, si vedrebbero penalizzati dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo; tale ultima ragione di tutela non sussiste in capo a chi, come [OSCURATO:PERSONA], avendo già maturato il diritto ad una pensione (di anzianità) anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 335 del 1995, calcolata col precedente sistema, ha continuato a lavorare e a versare contributi presso un'altra gestione previdenziale; nel caso dell'odierno ricorrente, iscritto al [OSCURATO:PERSONA] in gestione INPS presso il quale ha versato i contributi dal 1983 al 2007, la pensione deve essere calcolata secondo il sistema ratione temporis vigente, nella specie secondo il sistema cd. misto, avendo, il pensionato, maturato entro il 1995, nella predetta gestione previdenziale speciale soltanto dodici dei diciotto anni utili a vedersi riconoscere il (secondo) trattamento in base al più favorevole sistema retributivo, sistema con il quale ha visto calcolarsi la prima pensione INPDAP già maturata nel 1983 quale dipendente dell'Aereonautica militare; il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bi
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