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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20563/2024

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sona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2021, n. 88, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 15 aprile 2021 , n. 489/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INPS1. il Comune di Maranello (MO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia –Romagna il 15 aprile 2021, n. 489/03/2021, la quale, in controversia sull’impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso/parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2004, in relazione a d un ’area edificabile sita in Maranello (MO) ed utilizzata per l’esercizio di attività agricola, della quale [OSCURATO:PERSONA] era proprietario in vita , dopo la riassunzione del procedimento, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 25 giugno 2015, n. 1417/07/2015, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 30 gennaio 2020, n. 2141, ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata da lla Commissione tributaria p rovinciale di Modena il 13 maggio 2011, n. 114 /0 3 /2014 , con co mpensazione d e lle spese giudiziali;

2. ilgiudice del rinvio ha riformato la deci sione di prim e cure – che aveva rigettato i l ricors o originari o – nel senso di riconoscere l’esenzione da ICI sul rilievo dell’applicabilità retroattiva dell’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 3.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, è rimasta intimata ;

4. il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato atre motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, e 9, comma 1,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 78-bisdel d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 3 ottobre 2020, n. 126, 8, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio, in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità, chel’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fosse retroattivamente applicabile anche all’ICI, consentendo il riconoscimento dell’esenzione al contribuente defunto nonostante la percezione della pensione erogata dall’INPS; 1.2 con il secondo motivo, in linea subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di pronunciarsi sulle questioni dello stato di abbandono dell’area in questione e della percezione della maggior parte del reddito dall’esercizio dell’attività agricola; 1.3 con il terzo motivo, in linea ulteriormente subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, e 9, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 78-bis del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 8, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 384 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio, in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità, chel’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fosse retroattivamente applicabile anche all’ICI, consentendo il riconoscimento dell’esenzione al contribuente defunto nonostante la percezione della pensione erogata dall’INPS, l’omessa coltivazione del fondo e la mancata percezione della maggior parte del reddito dall’esercizio dell’attività agricola;

2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 sul tema in decisione, il collegio condivide le argomentazioni logiche anche di recente ribadite da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2023, n. 13131; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2024, n. 11882),secondo cui, i n tema di ICI, l'art. 2, comma 1, lett. b),del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che fornisce le nozioni di fabbricato, di area fabbricabile e di terreno agricolo, consente di considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, solo a condizione che lo stesso sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allafunghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi una situazione avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area;2.2. un orientamento consolidato del giudice di legittimità ha chiarito che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15566; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2011, n. 14824; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16636; Cass., Sez. 6^ - 5, 25 maggio 2017, n. 13261; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2017, n. 22486; Cass., Sez. 6^- 5, 3 luglio 2018, n . 17337 ; Cass., Sez. 6^-5, 23 settembre 2019, n. 23591); 2.3 si è anche precisato che in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria, ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente (Cass., Sez. 5^,28 aprile 2010, n. 10144; Cass. Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4394);ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazioneincompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio;2.4 mentre il citato art. 2, comma 1, lett. b), ha riguardo alla qualificazione dell'area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile ed ha carattere oggettivo, l'art. 9 dello stesso decreto introduce agevolazioni ulteriori, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile, prevedendo al comma 1 che: «I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sonosoggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire»; 2.5 il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,ha, poi, disposto all'art. 58, comma 2, che, agli effetti dell'applicazione dell’art. 9, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; 2.6 le due norme disciplinano profili diversi, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile, con la conseguenza che «l’area “considerata” dall’art. 2, comma 1, lett. b, del citato decreto come non fabbricabile (perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale) non è, per ciò stesso, ritenuta esente dal pagamento dell’imposta in esame, risultando piuttosto sottoposta ad un regime agevolato, nel duplice senso di assoggettare il terreno alla tassazione in relazione al suo valore catastale, al netto quindi della sua potenzialità edilizia, e di calibrare la misura dell’imposta secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 9, comma 1, del menzionato decreto, chepure prevedono, nella parte di valore eccedente 25.822,84 €, l’applicazione dell’imposta con le riduzioni ivi previste» (vedasi,in motivazione: Cass., Sez. 5 ^ , 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.7 la giurisprudenza di questa Corte ha, pertanto, più volte affermato che, in tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, nonché della conduzione effettiva dei terreni e che, ai sensi del citato art. 58, si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 dellalegge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; di conseguenza, i requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono stati così individuati: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito; secondo le regole generali, la prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2010, n. 9143), ed in particolare, mentre l'iscrizione di cui all’art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legataall'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete (su cui:Cass., Sez. 5^, 7 gennaio 2005, n. 214; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2008, n. 9510; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2011, n. 12336; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2016, n. 19130); 2.8 s i è anche ritenuto che la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dall’ordinanzadella Corte C ostituzionale n. 8 7 del 2 marzo 2005 (vedasi anche l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 336 del 7 novembre 2003), che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha statuito che «la giustificazione dell'agevo lazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici -all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito»; 2.9 questa Corte ha così ribadito che il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2010, n. 12565; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13745; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26455; Cass., Sez.5^, 24 luglio 2019, n. 19988; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2142; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3225);in particolare, era stato evidenziato che il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo statusdi pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura edessendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico (vedansi: Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2010, n. 12565; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14135; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26455); 2.10 per completezza,va anche precisato che, a seguito del venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e della sua sostituzione con quella dell’imprenditore agricolo professionale, sono state ridefinite le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione di cui si discute, rendendo, in particolare ed a tal fine, esigibile non più l’iscrizione nell’elenco comunale di cui all’art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (che concerneva, a mente dell’art. 11, comma1, della legge 9 gennaio 1963, n. 9,e poi dell’art. 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), ma quella negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle Regioni il compito di verificare in capo all’imprenditore agricolo richiedente il possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione qualifica di professionalità, da cui derivano, tra l’altro, le agevolazioni in oggetto (Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.11 il regime normativo dell’IMU ricalca in parte quello dell’ICI, in quanto l’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede al comma 2 che: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sonoindividuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; 2.12 il quadro normativo che qui rileva vede, quind i, l’inserimento dell'art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 3 ottobre 2020, n. 126, che, sotto la rubrica « Interpretazione autentica in materia di IMU» ha stabilito: «

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola»; 2.13 aquesto punto, occorre definire l’ambito applicativo di tali disposizioni, ed in particolare quali siano i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni in tema di IMU, e se e come tali requisiti siano stati incisi dall’ultima novella normativa; in tema di terreni agricoli, come innanzi riportato, la disciplina dell’IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì «nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; 2.14 ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali, mentre è venuto meno il requisito della conduzione diretta del fondo che, in tema di ICI, conseguiva al richiamo all’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 2.15 la conduzione diretta del fondo continua invece a rilevare ai fini delle riduzioni di cui al comma 8-bisdell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ratione temporisapplicabile; in effetti, la modifica risulta in parte un mero adeguamento formale all’evoluzione normativa che ha visto la sostituzione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), da cui consegue che non è più esigibile l'iscrizione nei suddetti elenchi comunali, bensì quella negli elenchi o albi delle Regioni, alle quali, in base alla sopravvenuta disciplina del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stato demandato il compito di verificare il possesso, in capo all'imprenditore agricolo richiedente, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione della qualifica di professionalità, da cui dipendono le agevolazioni fiscali (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.16 posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi; infatti, l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; del resto, ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito (Cass., Sez.

Lav., 9 giugno 2003, n. 9208; Cass., Sez.

Lav., 26 giugno 2017, n. 15869; Cass., Sez.

Lav., 14 ottobre 2022, n. 15869); 2.17 aseguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi; 2.18 non appaiono, infine, fondati eventuali dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta o sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo; sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratiodell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone; quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione del [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2012, n. 3/DF; notatrasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –Direzione del [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2016, prot. n. 20535/2016), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto; giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (tra le tante, si vedano le ordinanze della Corte Costituzionale n. 397 del 23 novembre 1994 e n. 435 del 24 ottobre 2000); in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (si vedano, ancora, le ordinanze della Corte Costituzionale n. 397 del 23 novembre 1994e n. 94 del 30 marzo 1995, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 12 luglio 1995); siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme suindicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 374 del 23 luglio 2002 e n. 234 del 26 giugno 2007); 2.19 del resto, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore(si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 234 del 26 giugno 2007, n. 170 del 23 maggio 2008, n. 24 del 30 gennaio 2009, n. 209 dell’ l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018», l’art. 78-bis, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha espressamente limitato la retroattività della disposizione normativa alle precedenti annate dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012, sicché un’ulteriore estensione alle precedenti annate dell’ICI fino all’anno 2011 non sarebbe coerente con la ratio– oltre che con la voluntas - legis ; l’art. 78-bis, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, avesse illimitata applicazione alle annate antecedenti alla sua entrata in vigore, senza alcuna distinzione tra ICI ed IMU;

3. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario;

4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna l’intimata alla rifus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2021, n. 88, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 15 aprile 2021 , n. 489/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INPS1. il Comune di Maranello (MO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia –Romagna il 15 aprile 2021, n. 489/03/2021, la quale, in controversia sull’impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso/parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2004, in relazione a d un ’area edificabile sita in Maranello (MO) ed utilizzata per l’esercizio di attività agricola, della quale [OSCURATO:PERSONA] era proprietario in vita , dopo la riassunzione del procedimento, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 25 giugno 2015, n. 1417/07/2015, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 30 gennaio 2020, n. 2141, ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata da lla Commissione tributaria p rovinciale di Modena il 13 maggio 2011, n. 114 /0 3 /2014 , con co mpensazione d e lle spese giudiziali; 2. ilgiudice del rinvio ha riformato la deci sione di prim e cure – che aveva rigettato i l ricors o originari o – nel senso di riconoscere l’esenzione da ICI sul rilievo dell’applicabilità retroattiva dell’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 3.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, è rimasta intimata ; 4. il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato atre motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, e 9, comma 1,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 78-bisdel d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 3 ottobre 2020, n. 126, 8, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio, in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità, chel’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fosse retroattivamente applicabile anche all’ICI, consentendo il riconoscimento dell’esenzione al contribuente defunto nonostante la percezione della pensione erogata dall’INPS; 1.2 con il secondo motivo, in linea subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di pronunciarsi sulle questioni dello stato di abbandono dell’area in questione e della percezione della maggior parte del reddito dall’esercizio dell’attività agricola; 1.3 con il terzo motivo, in linea ulteriormente subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, e 9, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 78-bis del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 8, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 384 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio, in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità, chel’art. 78-bis del d.l. 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fosse retroattivamente applicabile anche all’ICI, consentendo il riconoscimento dell’esenzione al contribuente defunto nonostante la percezione della pensione erogata dall’INPS, l’omessa coltivazione del fondo e la mancata percezione della maggior parte del reddito dall’esercizio dell’attività agricola; 2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 sul tema in decisione, il collegio condivide le argomentazioni logiche anche di recente ribadite da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2023, n. 13131; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2024, n. 11882),secondo cui, i n tema di ICI, l'art. 2, comma 1, lett. b),del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che fornisce le nozioni di fabbricato, di area fabbricabile e di terreno agricolo, consente di considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, solo a condizione che lo stesso sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allafunghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi una situazione avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area;2.2. un orientamento consolidato del giudice di legittimità ha chiarito che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15566; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2011, n. 14824; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16636; Cass., Sez. 6^ - 5, 25 maggio 2017, n. 13261; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2017, n. 22486; Cass., Sez. 6^- 5, 3 luglio 2018, n . 17337 ; Cass., Sez. 6^-5, 23 settembre 2019, n. 23591); 2.3 si è anche precisato che in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria, ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente (Cass., Sez. 5^,28 aprile 2010, n. 10144; Cass. Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4394);ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazioneincompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio;2.4 mentre il citato art. 2, comma 1, lett. b), ha riguardo alla qualificazione dell'area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile ed ha carattere oggettivo, l'art. 9 dello stesso decreto introduce agevolazioni ulteriori, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile, prevedendo al comma 1 che: «I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sonosoggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire»; 2.5 il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,ha, poi, disposto all'art. 58, comma 2, che, agli effetti dell'applicazione dell’art. 9, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; 2.6 le due norme disciplinano profili diversi, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile, con la conseguenza che «l’area “considerata” dall’art. 2, comma 1, lett. b, del citato decreto come non fabbricabile (perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale) non è, per ciò stesso, ritenuta esente dal pagamento dell’imposta in esame, risultando piuttosto sottoposta ad un regime agevolato, nel duplice senso di assoggettare il terreno alla tassazione in relazione al suo valore catastale, al netto quindi della sua potenzialità edilizia, e di calibrare la misura dell’imposta secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 9, comma 1, del menzionato decreto, chepure prevedono, nella parte di valore eccedente 25.822,84 €, l’applicazione dell’imposta con le riduzioni ivi previste» (vedasi,in motivazione: Cass., Sez. 5 ^ , 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.7 la giurisprudenza di questa Corte ha, pertanto, più volte affermato che, in tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, nonché della conduzione effettiva dei terreni e che, ai sensi del citato art. 58, si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 dellalegge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; di conseguenza, i requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono stati così individuati: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito; secondo le regole generali, la prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2010, n. 9143), ed in particolare, mentre l'iscrizione di cui all’art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legataall'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete (su cui:Cass., Sez. 5^, 7 gennaio 2005, n. 214; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2008, n. 9510; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2011, n. 12336; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2016, n. 19130); 2.8 s i è anche ritenuto che la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dall’ordinanzadella Corte C ostituzionale n. 8 7 del 2 marzo 2005 (vedasi anche l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 336 del 7 novembre 2003), che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha statuito che «la giustificazione dell'agevo lazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici -all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito»; 2.9 questa Corte ha così ribadito che il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2010, n. 12565; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13745; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26455; Cass., Sez.5^, 24 luglio 2019, n. 19988; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2142; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3225);in particolare, era stato evidenziato che il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo statusdi pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura edessendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico (vedansi: Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2010, n. 12565; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14135; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26455); 2.10 per completezza,va anche precisato che, a seguito del venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e della sua sostituzione con quella dell’imprenditore agricolo professionale, sono state ridefinite le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione di cui si discute, rendendo, in particolare ed a tal fine, esigibile non più l’iscrizione nell’elenco comunale di cui all’art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (che concerneva, a mente dell’art. 11, comma1, della legge 9 gennaio 1963, n. 9,e poi dell’art. 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), ma quella negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle Regioni il compito di verificare in capo all’imprenditore agricolo richiedente il possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione qualifica di professionalità, da cui derivano, tra l’altro, le agevolazioni in oggetto (Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.11 il regime normativo dell’IMU ricalca in parte quello dell’ICI, in quanto l’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede al comma 2 che: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sonoindividuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; 2.12 il quadro normativo che qui rileva vede, quind i, l’inserimento dell'art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 3 ottobre 2020, n. 126, che, sotto la rubrica « Interpretazione autentica in materia di IMU» ha stabilito: « 1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018. 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola»; 2.13 aquesto punto, occorre definire l’ambito applicativo di tali disposizioni, ed in particolare quali siano i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni in tema di IMU, e se e come tali requisiti siano stati incisi dall’ultima novella normativa; in tema di terreni agricoli, come innanzi riportato, la disciplina dell’IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì «nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; 2.14 ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali, mentre è venuto meno il requisito della conduzione diretta del fondo che, in tema di ICI, conseguiva al richiamo all’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 2.15 la conduzione diretta del fondo continua invece a rilevare ai fini delle riduzioni di cui al comma 8-bisdell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ratione temporisapplicabile; in effetti, la modifica risulta in parte un mero adeguamento formale all’evoluzione normativa che ha visto la sostituzione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), da cui consegue che non è più esigibile l'iscrizione nei suddetti elenchi comunali, bensì quella negli elenchi o albi delle Regioni, alle quali, in base alla sopravvenuta disciplina del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stato demandato il compito di verificare il possesso, in capo all'imprenditore agricolo richiedente, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione della qualifica di professionalità, da cui dipendono le agevolazioni fiscali (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121); 2.16 posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi; infatti, l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; del resto, ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito (Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2003, n. 9208; Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2017, n. 15869; Cass., Sez. Lav., 14 ottobre 2022, n. 15869); 2.17 aseguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi; 2.18 non appaiono, infine, fondati eventuali dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta o sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo; sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratiodell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone; quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione del [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2012, n. 3/DF; notatrasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –Direzione del [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2016, prot. n. 20535/2016), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto; giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (tra le tante, si vedano le ordinanze della Corte Costituzionale n. 397 del 23 novembre 1994 e n. 435 del 24 ottobre 2000); in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (si vedano, ancora, le ordinanze della Corte Costituzionale n. 397 del 23 novembre 1994e n. 94 del 30 marzo 1995, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 12 luglio 1995); siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme suindicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 374 del 23 luglio 2002 e n. 234 del 26 giugno 2007); 2.19 del resto, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore(si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 234 del 26 giugno 2007, n. 170 del 23 maggio 2008, n. 24 del 30 gennaio 2009, n. 209 dell’ l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018», l’art. 78-bis, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha espressamente limitato la retroattività della disposizione normativa alle precedenti annate dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012, sicché un’ulteriore estensione alle precedenti annate dell’ICI fino all’anno 2011 non sarebbe coerente con la ratio– oltre che con la voluntas - legis ; l’art. 78-bis, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, avesse illimitata applicazione alle annate antecedenti alla sua entrata in vigore, senza alcuna distinzione tra ICI ed IMU; 3. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario; 4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna l’intimata alla rifus
Sentenza Cassazione n. 20563/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris