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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di SULMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sulmona con sentenza del 21 settembre 2021 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione (art. 4, d.

Igs. 74 del 2000 - capo A, commesso nell'anno 2013 -, art. 10, d.

Igs. 74 del 2000 - capo B, commesso dal 2011 al 2014 -, art. 10 ter d.

Igs. 74 del 200 - capo C, commesso nell'anno 2012 -).

2. Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 17, comma 1 bis, d.

Igs. 74 del 2000).

Il Tribunale ha ritenuto estinti i reati per prescrizione senza considerare l'aumento dei termini di prescrizione intervenuto con il d.

I. n. 138 del 13 agosto 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1 bis all'art. 17 d.

Igs. 74 del 2000.

Per tale norma i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del d.

Igs. 74 del 2000 sono elevati di un terzo, quindi il termine massimo di prescrizione risulta di anni

10. Ad oggi, pertanto, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione; solo la contestazione generica del commesso reato di cui al capo B, nel 2011 potrebbe far ritenere già prescritta una parte della condotta.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente ai capi A e B dell'imputazione, infondato per il capo C. Il delitto di cui all'art. 10 ter, d.

Igs. 74 del 2000, contestato al capo C dell'imputazione non rientra nell'ipotesi di aumento dei termini della prescrizione, di cui al comma 1 bis dell'art. 17 d.

Igs. 74 del 2000 ("I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo").

Alla data odierna, quindi, il reato di cui al capo C, non prescritto alla data della sentenza impugnata, stante le sospensioni dovute ai rinvii di udienza del 6/11/18 per giorni 37 e del 30/06/2021 per giorni 64, risulta prescritto (alla data odierna) per il decorso del termine massimo di prescrizione (art. 157 e 161 cod. pen. di anni 7 e mesi 6).

Per il capo C, quindi, la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

4. Invece, i reati contestati ai capi A e B dell'imputazione non risultano prescritti, in quanto trova applicazione la norma citata dell'art. 17, comma 1 bis d.

Igs. 74 del 2000, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione.

In particolare, per il reato di cui al capo B), per gli anni 2011 e 2012, si rileva che è contestata sia la distruzione e sia l'occultamento e devono compiersi accertamenti di merito sulla condotta realizzata (se di occultamento o di distruzione), essendo l'occultamento un reato permanente.

Accertamenti che non può compiere questa Corte di Cassazione.

Conseguentemente la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila (ex art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.) limitatamente ai capi A e B dell'imputazione, con rinvio per il capo C dell'imputazione (reato estinto per prescrizione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub A) e B) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di L'Aquila e senza rinvio relativamente al reato sub C) per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di SULMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sulmona con sentenza del 21 settembre 2021 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione (art. 4, d. Igs. 74 del 2000 - capo A, commesso nell'anno 2013 -, art. 10, d. Igs. 74 del 2000 - capo B, commesso dal 2011 al 2014 -, art. 10 ter d. Igs. 74 del 200 - capo C, commesso nell'anno 2012 -). 2. Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000). Il Tribunale ha ritenuto estinti i reati per prescrizione senza considerare l'aumento dei termini di prescrizione intervenuto con il d. I. n. 138 del 13 agosto 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1 bis all'art. 17 d. Igs. 74 del 2000. Per tale norma i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del d. Igs. 74 del 2000 sono elevati di un terzo, quindi il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10. Ad oggi, pertanto, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione; solo la contestazione generica del commesso reato di cui al capo B, nel 2011 potrebbe far ritenere già prescritta una parte della condotta. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente ai capi A e B dell'imputazione, infondato per il capo C. Il delitto di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, contestato al capo C dell'imputazione non rientra nell'ipotesi di aumento dei termini della prescrizione, di cui al comma 1 bis dell'art. 17 d. Igs. 74 del 2000 ("I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"). Alla data odierna, quindi, il reato di cui al capo C, non prescritto alla data della sentenza impugnata, stante le sospensioni dovute ai rinvii di udienza del 6/11/18 per giorni 37 e del 30/06/2021 per giorni 64, risulta prescritto (alla data odierna) per il decorso del termine massimo di prescrizione (art. 157 e 161 cod. pen. di anni 7 e mesi 6). Per il capo C, quindi, la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 4. Invece, i reati contestati ai capi A e B dell'imputazione non risultano prescritti, in quanto trova applicazione la norma citata dell'art. 17, comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione. In particolare, per il reato di cui al capo B), per gli anni 2011 e 2012, si rileva che è contestata sia la distruzione e sia l'occultamento e devono compiersi accertamenti di merito sulla condotta realizzata (se di occultamento o di distruzione), essendo l'occultamento un reato permanente. Accertamenti che non può compiere questa Corte di Cassazione. Conseguentemente la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila (ex art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.) limitatamente ai capi A e B dell'imputazione, con rinvio per il capo C dell'imputazione (reato estinto per prescrizione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub A) e B) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di L'Aquila e senza rinvio relativamente al reato sub C) per
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