CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1975
Cassazione n. 22580/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 28/06/1975 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che invoca la configurabilità di una ipotesi di falso grossolano, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M