CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 14 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza in data 1 ottobre 2019 del Tribunale di Pescara, appellata da [OSCURATO:PERSONA]Anse - che aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo per il delitto di furto aggravato perché commesso su cosa esposta alla pubblica fede (segnatamente del tergicristalli di una vettura parcheggiata sulla pubblica via) e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - ha riqualificato il fatto come danneggiamento ex art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. ed ha reso pronuncia di assoluzione in ragione della non punibilità di esso per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.). 2. Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che nel caso di specie, nonostante consti la commissione di un furto senza l'uso di alcuna violenza sulle cose, il fatto sia stato sussunto nell'ipotesi di danneggiamento e si sia fatta applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, non consentita per il fatto correttamente qualificato. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria scritta con la quale ha rappresentato la congruità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai dati di fatto emersi nel procedimento, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso del Procuratore generale distrettuale. 4. Il ricorso è fondato. All'imputato è stato contestato il delitto di furto aggravato, perché commesso su cosa esposta alla pubblica fede, in particolare per essersi impossessato del tergicristalli di un autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via; e il primo Giudice ne ha ritenuto la sussistenza, ravvisando i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stimata prevalente sulla detta aggravante. A seguito dell'appello proposto dall'imputato (che, quanto alla qualificazione del fatto, aveva chiesto di ritenere l'ipotesi tentata e, conseguentemente, di escluderne la punibilità per particolare tenuità), la Corte di appello ha ritenuto che la «rimozione della spazzola tergicristalli» integrasse il reato di danneggiamento ex art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. Tuttavia, come correttamente rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente: - dalla pronuncia di primo grado si trae che l'imputato è stato colto dalla Polizia giudiziaria mentre teneva in mano la spazzola in discorso che aveva appena prima asportato da un veicolo (di proprietà altrui) parcheggiato sulla pubblica via, veicolo nei pressi del quale lo stesso imputato ha condotto gli operanti; - e la Corte territoriale non ha in alcun modo chiarito la ragione per cui ha ravvisato nella specie una delle condotte contemplate dall'art. 635, comma 2, cit. (che punisce «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili» - per quel che qui interessa - le cose altrui «indicate nel numero 7) dell'articolo 625» cod. pen.), invero neppure descritta in imputazione, né comunque - quantunque la stessa difesa non avesse mosso censure sul punto (assumendo invece che il delitto di furto non fosse giunto a consumazione) - le ragioni per cui (alla luce delle modalità dell'azione, dei mezzi impiegati per realizzarla, delle caratteristiche strutturali della cosa mobile) ha ritenuto che nella specie l'intenzione dell'agente fosse diretta non all'impossessamento della cosa mobile bensì al mero deterioramento della stessa, profilo che per l'appunto pure costituisce tratto distintivo tra il delitto contestato e ritenuto in primo grado e quello, invece, ritenuto dal Giudice del gravame (cfr. Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927 - 01; Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491 - 01). Alla luce di quanto sopra esposto, non può ritenersi applicata conformemente alla legge la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che la pena edittale posta per le ipotesi di furto aggravato, quali quella de qua (art. 624 e 625, comma 1, n. 7), cod. pen.), è pari a sei anni e, pertanto, superiore al limite previsto dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. (pur alla luce della riconosciuta prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla contestata circostanza prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7), cit.: cfr. art. 131-bis, comma 4, cod. pen.). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d