CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Roma, in data 15 dicembre 2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina in composizione monocratica aveva rigettato l'istanza, proposta nell'interesse dello stesso Toska, di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, che gli era stata applicata il 26 marzo 2021 in relazione a reati p. e p. dagli artt. 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309/1990 a seguito di convalida di arresto in flagranza. Nel respingere l'appello, il Collegio adìto ha affermato che il prevenuto non ha indicato alcun fatto nuovo idoneo a far rivalutare il quadro cautelare nei suoi confronti, a tanto non bastando il tempo decorso dai fatti, durante il quale l'indagato é stato sottoposto all'anzidetta misura custodiale, né essendo decisive a tal fine la costante osservanza, da parte del prevenuto, delle prescrizioni a lui impartite e l'allegata disponibilità di tale [OSCURATO:PERSONA] ad assumere il Toska con contratto di lavoro part-time. Sono state poi disattese, perché ritenute di marginale importanza e non pertinenti ad istanza avente ad oggetto la mera sostituzione della misura cautelare, le osservazioni della difesa del Toska basate su circostanze a lui favorevoli in ordine al quadro indiziario che sarebbero state riferite dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Toska, articolando un unico motivo di lagnanza, nel quale sostanzialmente deduce violazione di legge in relazione alle disposizioni del codice di rito che disciplinano le esigenze cautelari. Attraverso un ampio richiamo agli orientamenti della giurisprudenza in ordine ai principi di proporzionalità e adeguatezza e alle nozioni di attualità e di concretezza del pericolo di reiterazione di reati, alla luce della novella introdotta con la legge n. 47/2015, il deducente richiama gli elementi in suo favore riconducibili alle affermazioni degli appartenenti alla P.G. in ordine alla sua posizione nella vicenda, ed in specie alla carenza di elementi circa la sua asserita disponibilità delle chiavi dell'alloggio ove fu rinvenuto lo stupefacente e l'esistenza di una sua relazione con il predetto alloggio; e afferma che il Tribunale del Riesame capitolino ha omesso di confrontarsi con la situazione occorsa nel caso di specie, nel contesto di una vicenda in cui il ruolo del Toska appare messo in discussione dagli elementi raccolti con riguardo al quadro indiziario; tutto ciò a fronte del fatto che il prevenuto, durante l'intero periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, ha ottemperato alle prescrizioni impostegli dando prova di ravvedimento e di recisione dei legami con qualsiasi ambiente criminale, oltre ad avere dimostrato la disponibilità di un soggetto esterno ad assumerlo con regolare contratto di lavoro.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. E' noto, ed é stato correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, che il sindacato del Tribunale in ordine all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare é limitato al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (giurisprudenza pacifica: da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292). Nella specie, i "fatti nuovi" allegati dal ricorrente riguardano il tempo di sottoposizione del Toska a regime cautelare senza dare adito a rilievi, l'acquisizione di elementi asseritamente idonei ad affievolire il quadro indiziario e la disponibilità di un soggetto terzo ad assumere come dipendente il Toska per un lavoro part-time. Le suddette evenienze — come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata — non rivestono un carattere e una portata tali da vincere il giudicato cautelare nella specie formatosi. Quanto al tempo trascorso dal Toska in regime di arresti domiciliari, peraltro di pochi mesi, é noto che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119). Quanto agli elementi che ridurrebbero il peso degli indizi a carico del Toska, vi é un evidente difetto di specificità nella prospettazione contenuta nel ricorso, trattandosi in realtà di elementi che il ricorrente decontestualizza e riferisce in termini affatto inidonei a evidenziare un'effettiva modifica del quadro indiziario, tale da disarticolarne la portata. Quanto, infine, all'allegata disponibilità di terzi ad assumere il Toska, é costante la giurisprudenza nel richiedere che, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod.proc.pen., il criterio dell'"assoluta indigenza" introdotto dalla norma ai fini della predetta autorizzazione dev'essere valutato con particolare rigore, pur senza richiedere una dimostrazione di totale impossidenza (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205); nella specie, difetta qualsiasi allegazione di condizioni afferenti il Toska e anche solo astrattamente dimostrative di siffatta condizione. Per il resto, si rammenta che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione é ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (giurisprudenza costante, da Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, alle più recenti Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884, e Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor