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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 33942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso, presentato dal difensore di fiducia, nell’interesse diSaverio [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Anconain data 25.11.2025, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dellasentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del predetto dal Giudicedell'udienza preliminare di Bologna, in data 17.2.2020, divenuta definitiva il6.6.2020, avanzata, ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., percontrasto di giudicato rispetto alla pronuncia del 28 marzo 2023, irrevocabile il 27settembre 2023, del Tribunale collegiale di Bologna che aveva assolto i coimputatidel ricorrente dai medesimi reati a lui ascritti per l’insussistenza delle ipotesidelittuose per cui si procedeva.2.A fondamento del ricorso, si deducono due motivi di seguito enunciati neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazionedella legge processuale, e specificatamente del combinato disposto delle norme dicui agli artt. 630, comma 1, lettera a), e 637, comma 3, cod. proc. pen., nonché lamanifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cuiritiene provata l'ipotesi di cui all'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanzadi motivazione in relazione alla doglianza relativa al capo D).La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che sia configurata l'ipotesi previstadall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., quindi che si sia trattato di una merarivalutazione delle prove assunte nei precedenti giudizi, qualificando al più i fattiaddotti come un mero rilievo di un contrasto di principio (sent. revisione, pag. 9).Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato varie pronunce diquesta Corte di legittimità tra le quali la più significativa è Sez. 6, sentenza n.16477 del 2022, Rv. 283317 (sent. rev. pag. 8).

Tale sentenza distingue l’erroresulla ricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fondasolamente un'inconciliabilità logica tra due decisioni.

E ciò perché il vaglio dellalogicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsicomparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalentead un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto conl'ordinario giudizio di legittimità.

L'unica divergenza che rileva è solo quella tra ifatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioniche hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato.Per vero la sentenza ora indicata riguarda un caso di contrasto tra unasentenza in giudizio abbreviato e una in dibattimento, laddove nel secondo processoalcune prove non erano state ritenute ammissibili per questioni di rito; taledifferenza rispetto al caso che ci occupa è assai rilevante, perché esclude che ilcontrasto di giudicati abbia origine processuale.I principi espressi nella sentenza sopra riassunta sono sicuramente quelli cheregolano l'istituto della revisione per contrasto di giudicati, anche se la stessasentenza dà conto di un diverso filone interpretativo: il richiamo è alla sentenzaSez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024 Rv. 286615; il tema è quellodell’individuazione delle caratteristiche rilevanti del concetto di "fatto storico", qualepunto di riferimento per il confronto tra giudicati contrastanti.La sentenza da ultima citata ha alcuni pregi non irrilevanti e ignorabili nel casoche occupa; in particolare essa 1) affronta il tema dell’inconciliabilità tra giudicatirelativi ad un contrasto tra una sentenza di merito e una di applicazione pena,senza dunque valorizzare tematiche quali l’utilizzabilità di prove e documenti; 2)riguarda una contestazione, nel caso 323 cod. pen., nella quale, come nel presentecaso, i fatti hanno interessenze molto radicate con la dimensione giuridica (falso inbilancio, infedeltà patrimoniale, bancarotta), laddove quindi è più sottile ladistinzione tra elementi materiali e aspetti giuridici: anche tale aspetto è statocompletamente ignorato.

È del tutto evidente che alcune fattispecie di reatocontengano elementi normativi nel fatto tipico, che è cosa ben diversa dallavalutazione sulla loro sussistenza.Stante il contrasto esistente nella giurisprudenza riguardo alla nozione di fattorilevante per il giudizio di comparazione di giudicati, la Corte di Appello di Anconaavrebbe dovuto tenere in maggior considerazione le riflessioni provenienti dalsecondo filone giurisprudenziale citato e svolgere una riflessione più approfondita eadeguata alla domanda giudiziale.

Quindi la Corte di Appello di Ancona ha fatto malgoverno dei principi sopra esposti, essa infatti ha equivocato per eccesso la portatadel concetto di diversa valutazione, a discapito di quello di differente fatto storico e,dall'altro, ha contraddetto sé stessa nel corpo del testo.Indi si riproduce uno specchietto comparativo, tratto da passi stessi dellasentenza impugnata, tra la pronuncia di assoluzione del Tribunale collegiale diBologna e quella di patteggiamento al fine di chiarire meglio il punto di vista delladifesa, e, sulla base delle emergenze riprodotte, si evidenzia che la Corte di appelloha motivato nei seguenti termini.Innanzitutto, sul capo B, per quanto attiene alla mancata descrizione del fattorilevante nell’imputazione, ha osservato la Corte di appello :« Tale assuntorappresenta ovviamente una valutazione giuridica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] cheriteneva non sufficientemente specificata la condotta contestata» (sent.

Rev. pag.5); quanto invece alla parte di motivazione più pregnante operata dal tribunalecollegiale, la Corte territoriale ha affermato: «Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha accertatol'insussistenza oggettiva e fenomenologica degli atti contestati ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capod'imputazione, anche il contrasto con le risultanze dei curatori rispetto a quantocontestato» (sent. rev pag. 6).Occorre tuttavia precisare, si osserva in ricorso, che la motivazione dellaCorte territoriale non ha dato conto di altre affermazioni del Tribunale collegiale,per vero rilevanti, che compongono l'ossatura della motivazione, riportatetestualmente nell'istanza di revisione, in questo modo non confrontandosi conaspetti dedotti.Sempre in relazione al capo B) – bancarotta impropria societaria - sonoemerse: a) l' insussistenza dei mendaci contabili di cui all' art. 2622 c. c. (p. 6sentenza); b) l' irrilevanza dei fatti contabili, nel senso di cui all' art. 2632 c. c.,rispetto alla tenuta dell' impresa sociale (p. 8 sentenza).Con l’istanza di revisione si era inteso evidenziare che le asserite falsitàcontabili, ancor prima di risultare insussistenti, non erano state nemmeno in alcunmodo mai individuate nella contabilità della società in questione e quindi indicatenell'imputazione da parte dell' [OSCURATO:PERSONA] nonostante quella che, ad avvisodel Giudice dell'udienza preliminare, era stata una "lunga e complessissimaindagine".Il Tribunale collegiale ha poi evidenziato che, ad ogni buon conto, «in ipotesid' accusa le alterazioni o omissioni (avrebbero) agito modificando al rialzo il dato direaltà» e che dall' esame dei Curatori sarebbero trasparse «due voci, quella relativaai crediti e quella relativa alle rimanenze assolutamente gonfiate», per poiconcludere che in questo scenario risulta «sbiadire (se non dissolversi) il ruolo dellefalse comunicazioni sociali che, - del resto - nella specie, s' è visto, avrebbero avutol' effetto di distorcere la rappresentazione della salute economica della società insenso enormemente migliorativo: ciò che di per sé non dovrebbe aver agito dafattore di contrazione del credito bancario» (p. 8).

E ancora, il Tribunale, dopo averevidenziato che le fonti dichiarative si riferiscono ad una presunta falsificazionecontabile in tema di "impennata di ricavi" societari che non è nemmeno oggetto dicontestazione, in relazione alla eziologica riconducibilità alle false comunicazionisociali del dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., ha nuovamente acclarato come«in ordine al profilo del decorso causale che ha condotto al dissesto, le acquisizionitratteggiate dalle principali fonti di prova disegnano un mosaico rappresentativo che(..) illumina il rilievo assunto, piuttosto che da fatti contabili, da fatti gestori chedirettamente e massicciamente hanno impattato sulla tenuta dell' impresa sociale.Uno scenario che vede allora tendenzialmente sbiadire, se non svanire, il rilievo difalse comunicazioni di bilancio di cui peraltro occorrerebbe in premessa meglioperimetrare natura ed esatta consistenza».Pertanto, osserva la difesa, non solo non esistono i mendaci incriminati maqualora fossero esistiti non avrebbero avuto alcuna incidenza sul dissestosocietario.E, quanto all’esame comparato delle due sentenze in contrasto, conclude cheesso dimostra che in quella di patteggiamento, se pur limitato alla valutazionerichiesta ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare diBologna ha ritenuto le indagini complete e fondate, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ne hagiudicato l'inaffidabilità; precisando che ovviamente le indagini e le relativerisultanze sono accertamenti su elementi di fatto e non valutazioni di caratteresquisitamente giuridico; e che lo stesso deve affermarsi per la mancataspecificazione delle condotte accertata dal Tribunale collegiale, perché se questa ècertamente una valutazione del [OSCURATO:PERSONA], è dimostrato che si sia basata sul fatto chenon sia stata descritta la falsità, né la sua inerenza a fatti materiali determinati.In sostanza – si osserva in ricorso - la Corte di Appello ha equivocato sullavalenza delle affermazioni del Tribunale, nonché ha omesso qualsivoglia raffrontosu quanto ritenuto accertato dal Giudice dell'udienza preliminare.Passando al capo C riguardante diverse condotte distrattive - si rappresentain ricorso che la Corte di Appello ha motivato nei seguenti termini: «a fronte di taliconclusioni e di un risultato probatorio complessivamente sin troppo opaco,vischioso per fornire una conferma adeguatamente rassicurante sulla fondatezzadell' accusa appare chiaro che non può parlarsi di contrasto tra giudicati perdifformità dei fatti storici» (sent. rev. pag. 7).

Anche in questo caso, secondo ladifesa, la Corte territoriale, dopo aver individuato le effettive criticità mosse dalTribunale collegiale all'impianto accusatorio, da un lato equivoca sul punto diriferimento, individuato sulla prova dei fatti, che non è quello su cui occorrelavorare, essendo che tutte le sentenze si improntano al ragionamento probatorio;dall'altro, si contraddice perché non è conciliabile la parte motivazionale con lapresa d'atto che nel processo è stata acclarata la bontà della tesi difensiva chesconfessa le indagini svolte, poste alla base della sentenza di patteggiamento.Di nuovo si osserva una palese mancanza di riscontro alle ragioni espressenell’istanza di revisione anche in relazione alle distrazioni di cui al capo C, la cuiinsussistenza è stata accertata all’esito dell’istruttoria dibattimentale.Con riguardo alla fittizietà delle operazioni il Tribunale, preso atto dell' assolutainidoneità probatoria dei documenti riversati in atti e delle prove dichiarative aconfortare l'impianto accusatorio, ha riconosciuto che:« in ordine a tale bancarottapatrimoniale non può pertanto che registrarsi l' assenza di prova già sul piano dellasussistenza del fatto di reato» (p. 15) ; infatti, né i curatori né la Guardia di Finanzahan fornito alcun elemento utile « anche solo ad attivare lo scrutinio sul versante diquella stratificazione di operazioni fittizie che, in ipotesi d' accusa, avrebbero allafine provocato a più riprese l’indebita fuoriuscita di risorse dalle casse della societàpoi fallita».In relazione alle ulteriori condotte distrattive ipotizzate, occorre premettere –prosegue il ricorso - che le stesse « avrebbero coinvolto C. S. A. in una duplice,differente veste, a seconda del periodo, siccome differente sarebbe stato il modulo2008", quale intestataria (effettiva, almeno a leggere la formulazione dell' addebito)di assegni bancari tratti su conti dì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emessi a pagamento diprestazioni in parte inesistenti, che poi erano girati ad altre società, ("semprericonducili al COLOMBARINI), le quali a loro volta (con firme false dei relativi legalirappresentanti) ne incassavano l'importo; in un secondo momento, e cioè dagli inizidel 2008 al 2010, secondo l'accusa il meccanismo contemplava invece che gliassegni fossero inizialmente emessi senza indicazione del beneficiano (L'appositospazio rimaneva insomma vuoto) e che se ne facesse una fotocopia sulla quale poi(prima che la si conservasse in contabilità) veniva indicata, quale destinataria,C.S.A. (e, limitatamente ad una tranche di curo 03.000,00, [OSCURATO:PERSONA] s. 1.1.,amministrata da TAGLIAVINI Giulio); laddove invece, a quel punto, l’originale erariempito, nella parte relativa al beneficiario, con la clausola mie (me medesimo),che consentiva così una facile monetizzazione, mediante 'versamento' in banca deltitolo, dell'importo che esso veicolava.

In ogni caso, le liquidità che, grazie a questimoduli operativi, si andavano producendo, affluivano alla cassa RSS — in ipotesid'accusa di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] — e di lì utilizzate per finanziare le sue (diColombarini) attività ed imprese personali sebben intestate a soggetti suoiprestanome» (p. 19).Ebbene, in merito a tali fatti, la pronuncia assolutoria ha acclarato che «C.S.A.era "uno dei partner commerciali di maggior rilievo della fallita società" »(p. 15); «C.S.A. era descritta come compagine di cui facevano parte quarantatré aziendeterritorio nazionale» (pag. 11); « di essa (compagine) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. siavvaleva per la fornitura dei propri servizi in outsourcing in forza di un contrattostipulato il 17 dicembre 2002 che le attribuiva la veste di sua (di [OSCURATO:PERSONA])concessionario tecnica per tutto il territorio nazionale» (p. 16); « RSS eraappannaggio di CSA» (p. 20); «il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanzaserviva banalmente a creare provvista per pagamenti in nero, tuttavia funzionali aremunerare prestazioni realmente eseguite nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]»(sempre p. 20).Indi osserva la difesa che anche con riferimento a tale capo di imputazionepertanto la sentenza dibattimentale ha acclarato una verità storicairrimediabilmente inconciliabile con quanto posto a fondamento delle pronunciaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: mentre il provvedimento impugnato si è fondatosull'inesistenza dei finanziamenti, e sulla quindi conseguente fittizietà dei rimborsi,sull'analoga inesistenza delle prestazioni fatturate dal Consorzio in favore di Montis.p.a. e quindi sulla natura distrattiva di tali pagamenti e, infine, sulla riconducibilitàdella Cassa R. S. S. alla [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., l' istruttoria dibattimentale, alla base dellapronuncia assolutoria nei confronti dei correi, ha sancito l’insussistenza dellecondotte distrattive relative ai finanziamenti dei soci e ai conseguenti rimborsi, laeffettività delle operazioni svolte dal Consorzio, e dalle imprese consorziate, infavore della [OSCURATO:PERSONA] s. p. a. e, infine, la terzietà della cassa RSS rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p. a.Quanto infine al capo D, devoluto con ampia e argomentata dissertazione, laCorte di appello di Ancona avrebbe omesso la motivazione.Per completezza la difesa riporta il passaggio dell' istanza di revisione relativoal capo D che evidenziava come, nonostante il capo D) di imputazione non fossestato oggetto di valutazione da parte del Tribunale in composizione Collegiale, lapronuncia emessa nei confronti dei coimputati si fosse fondata su una conclamataalterità giuridica della realtà consortile rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., incompatibile conl' assunto, alla base della pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. di unasovrapposizione tra le due persone giuridiche, che avrebbe attribuito valoredistrattivo ai contratti di affitto dei rami aziendali.La liceità delle condotte descritte nel capo D) – prosegue la difesa- hacomportato l'assoluzione di Raggi e Tagliavini dal reato di cui all' art. 648-bis cod.pen. per insussistenza dei reati presupposti.

Ai due imputati infatti era contestata lacommissione del "reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648-bis cod. pen. perché, con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza aver concorso nel reato,sostituiva, trasferiva e compiva operazioni in modo da ostacolarne la provenienzadelittuosa in relazione al denaro proveniente dalla commissione dei reati dibancarotta fraudolenta per distrazione contestati nei capi C), D) del p. p 17004/11-21 (definito con richiesta di rinvio a giudizio ed al quale il presente procedimento ècollegato) nei confronti tra altri di COLOMBARINI Patrizio quale dominus del gruppoMONTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società dichiarata fallita dal Tribunale di Bolognaunitamente a diverse società partecipate)".La Corte di appello di Ancona infine segnala il silenzio nell'atto difensivorelativo alla contestazione di cui al capo E (sent. rev. pag. 4), ma si sbaglia inquanto [OSCURATO:PERSONA] non era imputato per quell'accusa.2.2.Col secondo motivo deduce violazione della legge penale, in relazione aldisposto degli artt. 634 cod. proc. pen.

Subordinatamente, e comunque sulla basedi quanto sopra descritto, la difesa adduce la violazione dell'art. 634 cod. proc.pen., ritenendo del tutto evidente che le argomentazioni spese dalla Corte diAppello di Ancona rappresentano l'esito di un esame incompatibile solo con la fasedi delibazione sommaria dell'istanza, laddove debbono essere rilevate manifesteinfondatezze; sul punto si segnalano i precedenti di questa Corte, per tutti Sez.1,Sentenza n. 31263 del 30/05/2014 Rv. 260238, secondo cui l'esistenza di unasentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti afondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituiscecondizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio direvisione; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessarioaccertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata inaltra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata lasentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di dover partire dalla giurisprudenza citata in ricorso che,a differenza di quanto assume la difesa, non consente di approdare all’esito da essaauspicato.La Corte di Appello di Ancona ha nella sostanza ritenuto che l'istanza risultainammissibile perché non vi è inconciliabilità tra i fatti accertati in entrambi iprocedimenti essendo il diverso esito assolutorio, intervenuto ai sensi dell’art. 530comma 2 cod. proc. pen., dipeso dalla diversa valutazione del materiale probatoriooperata dal Tribunale collegiale nell’ambito del giudizio ordinario in cui sono statigiudicati i coimputati per reati in parte coincidenti con quelli per i quali vi è statapronuncia di patteggiamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato variepronunce di questa Corte di legittimità, tra le quali la più significativa è senz’altroquella, segnalata dalla stessa difesa, Sez. 6, sentenza n. 16477 del 2022, Rv.283317-01, che, in conformità a consolidato orientamento di questa Corte, ritieneche il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendareun errore sulla ricostruzione del fatto e non sindacare la valutazione dello stesso,che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.Tale sentenza distingue, come riporta lo stesso ricorso, l’errore sullaricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fonda solamenteun'inconciliabilità logica tra due decisioni.

E ciò perché il vaglio della logicità delledecisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istitutodella revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra lamaggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un impropriocontrollo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudiziodi legittimità.E, riguardo all’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che si tratti di medesimofatto di reato attribuito a più concorrenti, la sentenza citata ha affermato che per lasussistenza della causa di revisione è necessario che la vicenda sia stata ricostruita,nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che ilconcetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo,lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto diprincipio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilitàtra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (in tal senso anche Sez. 6, n. 20029del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449).

Oggettiva incompatibilità cheevidentemente presuppone che i fatti storici siano stati accertati o, come si esprimela norma, stabiliti.È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso allarevisione.Né tanto meno può essere oggetto di revisione la differente valutazione dellamedesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata inmodo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato (in tal caso entra ingioco la valutazione giuridica che non assume rilievo a fini revisionistici se non,come precisato da Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01,allorquando essa non può essere scissa dal fatto-reato che si connota per lapresenza dell’elemento normativo richiamato nel precetto penale).Né può dar corso alla revisione il differente esito decisionale indotto da unadiversa valutazione delle prove che abbia lasciato intravedere – come nel caso dispecie – dubbi sulla esatta portata delle condotte incriminate, valutazione cheespressa in tali termini non consente di raffigurare la fattispecie della inconciliabilitàdei fatti stabiliti nei provvedimenti posti a confronto di cui alla lettera a) dell’art.630 cod. proc. pen., alla stregua della quale la difesa ha inteso avanzare la richiestadi revisione nel caso di specie.

Né tanto meno potrebbero assumere rilievo ai finidella revisione eventuali considerazioni sulla genericità del capo d’imputazioneposta nel caso in esame come premessa rispetto alla valutazione dell’insufficienzadella prova rispetto a determinate condotte.Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza omeno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante ilsemplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati delmedesimo reato.

L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici chesorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hannoportato a ritenere sussistente o insussistente il reato (Sez. 6 Rv. 283317-01).Il ricorso nella consapevolezza di tale limite tenta di arginarlo evidenziandoche il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre unaoperazione valutativa che può condurre ad esiti differenti e che pertanto la diversavalutazione probatoria non può essere ritenuta di per sé preclusiva della revisione.Ciò è ovviamente corretto ma l’assunto non considera che nel caso di specie ladiversa valutazione probatoria – ammessa dunque dallo stesso ricorso – non hacondotto alla delineazione di fatti storici inconciliabili tra loro costituente ilpresupposto dell’ammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 lett.a) cod. proc. pen., unitamente al requisito della idoneità degli elementi posti a basedella richiesta – che nel caso di inconciliabilità dei fatti discendono e dipendonodall’errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui sichiede la revisione - a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto (aspettoquest’ultimo peraltro non affrontato adeguatamente dal ricorrente che si èsoffermato sul presunto contrasto dei fatti giudicato).Come ha già precisato Sez. 6 Rv. 283317, « È fuori discussione chel'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi diprova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambitodel giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fattostorico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e chesia stato posto a fondamento della condanna».«Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non giàquello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che, comedetto, implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione»(così testualmente nella sentenza citata).Ed ancora, sempre nella medesima sentenza della sesta sezione, si affermache «Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di uncontrasto di valutazione da parte di giudici diversi, che abbiano l'uno condannato el'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di uncompendio probatorio non del tutto sovrapponibile e senza l'accertamento di fattistorici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame.

Come si evincechiaramente dalla lettera della legge, la revisione per contrasto di giudicatipresuppone che i fatti posti a fondamento della condanna siano inconciliabili conquelli stabiliti in altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione.

Non èrilevante la divergenza di valutazioni, né rileva il diverso esito del giudizio, perché ilcontrasto tra decisioni difformi adottate in diversi giudizi a carico di diversi soggettiè considerato un evento non avulso dal sistema processuale».Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, poi, essere, comegià detto, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che ilcondannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel merorilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento glistessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14110/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757).«È stato osservato che la regola della intangibilità del giudicato» (Sez.

U,Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002), Pisani, in motivazione),«che pure costituisce uno dei valori fondamentali del sistema giudiziario, devesoccombere di fronte alla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario,evidenziandosi che essa presuppone la "presenza di specifiche situazioni ritenutedalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia dellasentenza irrevocabile di condanna» (in tali termini sempre la pronuncia della sestasezione più volte richiamata, condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai principi da essaaffermati e qui richiamati).Il tutto, nel caso in esame, si è, invece, fermato alla evidenziazione di esitidecisionali dissonanti tra loro, dipeso dalla diversa ottica con cui il Tribunale havalutato le prove.

Diversa ottica che in ogni caso non ha condotto all’affermazionedi un fatto storico inconciliabile con quello stabilito a fondamento della sentenza dipatteggiamento.Nel caso di specie, pur a voler ritenere rispetto ad alcune delle fattispecieincriminate una qualche interferenza tra il fatto e la qualificazione giuridica di suecomponenti tale da non potersi scindere il fatto storico in sé dalla sua portata erilevanza giuridica (aspetto su cui il ricorso pure si appunta spostando l’attenzionesulla valutazione giuridica del fatto che tuttavia non costituisce il fattore fondantedella decisione del Tribunale e trascurando che la sentenza citata Sez. 6 n. 22283del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01, cui ha aderito Sez. 5, Sentenza n. 16159 del29/01/2026, Rv. 289999 – 01, ha comunque lasciato ferma la irrilevanza della soladivergenza tra valutazioni giuridiche), ciò che viene in rilievo è appunto la diversitàdella valutazione probatoria che ha condotto al diverso esito decisorio,sostanzialmente dipeso riguardo all’assoluzione pronunciata ai sensi del commasecondo dell’art. 530 cod. proc. pen. dall’insufficienza del complessivo panoramaprobatorio, formatosi in dibattimento, a fondare la sussistenza dei fatti-reato.

Ciò dilà di singole affermazioni in termini di insussistenza riguardanti specifici aspetti,comunque frutto di valutazioni composite per come emerge dallo stesso ricorso edancor più nitidamente dalla precisa ricostruzione svolta nella sentenza impugnata,con la quale in definitiva le doglianze difensive non si sono adeguatamenteconfrontate.La Corte di appello, invero, ha dato innanzitutto atto che il ricorrente venivatratto a giudizio, insieme a molti altri soggetti, per rispondere di una serie di reatitra cui il reato associativo (capo a) perché, "si assodavano allo scopo di commetterepiù delitti di tipo societario e fiscale, di bancarotta fraudolenta, di aggiotaggio, difalso in scrittura privata, di turbata libertà degli incanti, di riciclaggio, avvalendosi dinumerose strutture speciali, quali la quotata [OSCURATO:PERSONA] ascensori s.p.a., il [OSCURATO:SOCIETA]., ilCAE s.c.r.l. e tantissime società a responsabilità limitata aventi sede in varie regionid’Italia”; che il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva nella qualità di organizzatore della compagineassociativa, quale consigliere di gestione dal 2005 al 2008 e presidente del consigliodi gestione dal 28.7.2011 alla data del fallimento, nonché consigliere disorveglianza dal 10.11.2024 al 23.3.2025, dal 9.6.2008 al 6.7.2011 della [OSCURATO:SOCIETA]; che all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposto uno stralcio dellaposizione del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati per i quali aveva chiesto di poterpatteggiare ed era intervenuto l'accordo col P.M.(quelli di cui ai capi B, C e D, conesclusione del reato associativo di cui al capo A rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] eccepival’intervenuta prescrizione); che il Tribunale di Bologna assolveva i coimputatiCariani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tagliavini e Raggi dai reati loro ascritti (B e C perché ilfatto non sussiste ed E per non aver commesso il fatto, il capo E non era contestatoal [OSCURATO:PERSONA] al quale era invece ascritto il capo D non oggetto del giudizio ordinarioconclusosi con l’assoluzione).Ha in premessa altresì esposto la Corte di appello che in merito al capo B)(bancarotta impropria societaria) nell'ambito del reato associativo di cui al capo A),il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva per aver “cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] ascensori spa, dichiaratafallita dal Tribunale, il suo dissesto perché, al fine di ottenere i requisiti richiesti perl’ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], che prevedevano uncapitale sodale di almeno 1 milione, aumentavano fittiziamente il capitale di talesocietà, simulando versamenti da patre della società Jame SA riconducibile alColombarini" – altro correo, imputato.

Per fare ciò, avrebbero utilizzato sommedella stessa [OSCURATO:PERSONA] che venivano fatte uscire dalla cassa contabilizzando pagamentidi fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società collegate sempre alColombarini.

Inoltre, nei bilanci 2003-2010 avrebbero esposto fatti materialirilevanti ed omesso l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero,al fine di ingannare i soci e il pubblico ([OSCURATO:PERSONA] partecipava alla redazione deibilanci).Tanto premesso, la Corte di appello è passata ad esaminare i passaggimotivazionali della sentenza del Tribunale collegiale che hanno condottoall’assoluzione.Indi ha posto in rilievo che il Tribunale aveva in primo luogo evidenziato che lacondotta contestata faceva riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2632 (formazionefittizia del capitale) e 2622 c.c. (falsi bilanci su società quotate), precisando come,in relazione a quest'ultima ipotesi (false comunicazioni sociali), la formulazionedell'addebito non era esaustiva perché alludeva a “fatti materiali rilevanti” senzaindicare quali fossero, quindi senza descrivere i profili di falsità.

In pratica ladescrizione della condotta ex art. 2622 c.c. si sarebbe limitata a dar conto dellaincidenza dei contestati falsi sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio deisingoli bilanci (con relativi specchietti riepilogativi), senza descrivere i profili difalsità.

Ed ha concluso al riguardo come l’assunto del Tribunale rappresentasseovviamente una valutazione giuridica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] che riteneva nonsufficientemente specificata la condotta contestata, in quanto tale non suscettibiledi trovare ingresso nella valutazione propria del giudizio di revisione che come dettoafferisce unicamente all’inconciliabilità dei fatti stabiliti nelle sentenze a confronto enon alle valutazioni giuridiche (eventuali nullità avrebbero in ogni caso dovutoessere eccepite nel relativo giudizio).Ha posto altresì in evidenza, la Corte di appello, soprattutto come il Collegiodell’assoluzione aveva osservato che vi sarebbe stata discrasia tra quantoricostruito dai curatori e quanto accertato dalla Guardia di Finanza, affermando:“Traspare dalle risposte e dalle domande successive che la diversità risiede inprimis nel fatto che hanno puntualizzato i curatori - le rettifiche riferite agli esercizidal 2003 al 2007 sono essenzialmente opera della Guardia di Finanza, chè detticuratori si sono piuttosto concentrati sugli esercizi dal 2008 al 2010, pur reputandoplausibili...quelle relative ai cinque anni precedenti”; e come il medesimo Collegioaveva evidenziato che i curatori si sarebbero dedicati ai bilanci 2008, 2009, 2010; equanto alle falsità riscontrate, sempre secondo quanto sarebbe riportato dallasentenza assolutoria, i curatori avevano chiarito che la loro analisi aveva preso lemosse dalle indicazioni che "emergevano con grande chiarezza dalla relazioneErnest Young, dai rilievi della Consob, dallo stesso processo verbale della Guardia direlativa ai "crediti" e quella relativa alle "rimanenze" erano assolutamente gonfiate,sì da far rideterminare il patrimonio netto in due milioni di euro anziché diciassettemilioni per il 2008, in meno di cinque milioni di euro anziché diciassette milioni peril 2009 ed in meno di dodici milioni di euro anziché quattro milioni per il 2010".

LaCorte di appello sottolinea come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione avesseespressamente rappresentato che tali valori erano difformi rispetto a quelli riportatinegli specchietti del capo d'imputazione e che tale difformità, unita alla complessivaintellegibilità della contestazione che, a monte, scontava già "quel deficit didescrizione dei mendaci contabili, non poteva dirsi irrilevante sul piano del compiutosviluppo del contraddittorio”.

E ciò tanto più “per imputati (quali [OSCURATO:PERSONA] eMezzetti...) pur sempre soggetti che, nella loro veste, intervennero sul documentocontabile ab externo, con funzioni di controllo esercitale ex post su opzionicontenutistiche di cui altri, in prima battuta, avevano la paternità”.

Anzi, secondoquanto riporta la sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione inricorso, il Tribunale aveva affermato che le false comunicazioni sociali nonavrebbero avuto un ruolo così determinante nel causare il dissesto rispetto invece aproblematiche di carattere gestorio, interno e di regolarità fiscale con conseguentecontrazione del credito bancario dovuto appunto a problemi di carattere gestorio.Alla stregua di tali argomenti ha osservato la Corte di appello che pertantonon si può affermare che il [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione abbia accertato l’insussistenzaoggettiva e fenomenologica dei fatti contestati ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capo d'imputazionerispetto a determinate condotte, anche il contrasto con le risultanze dei curatoririspetto a quanto contestato.

Non senza evidenziare, poi, che la posizione delBersanetti era ben diversa da quella dei coimputati, avendo egli rivestito la veste diconsigliere di gestione, presidente del consiglio di gestione e consigliere disorveglianza; e ha quindi congruamente concluso che non sussiste alcunainconciliabilità di fatti storici nel senso delineato dalla Suprema Corte.Quanto poi alle distrazioni, rappresenta la Corte di appello che il Collegiodell’assoluzione aveva riportato quanto esposto dai curatori che avevano affermatoche ad aver dissanguato la società sarebbe stato lo schema adottato perl'acquisizione dei “patrimoni destinati"; in pratica, l’imprenditore titolare diun'aziendina sul territorio che “veniva avvicinato", non vendeva direttamente allaMonti (ovvero al separato patrimonio destinato), bensì ad una società cheintermediava (Camma, CSA, sempre riconducibili al Colombarini), che poi rivendevaalla [OSCURATO:PERSONA] a prezzo gonfiato.

In tal modo si sarebbero perpetrate le condottedistrattive per cui è processo (euro 15.397.884).[OSCURATO:PERSONA], sempre secondo la ricostruzione riportata nella sentenzaimpugnata non oggetto di specifica contestazione sul punto, aveva ricostruito anchei dati fomiti alla GDF (anche in riferimento al capo C, distrazioni effettuatel'aggravamento del dissesto, non tanto quanto affermato dai curatori (prassi disovrafatturazione coltivata dalle società intermediarie con connessa distrazione dirisorse).

Ed aveva osservato che l'approdo del ragionamento non era affatto quellodi far escludere che operazioni di artefazione contabile abbiano contribuito adaggravare il dissesto, quanto di insinuare il dubbio che ciò sia effettivamenteavvenuto.

Infine il [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione, pur riconoscendo che l'aumento dicapitale sarebbe stato fittizio ("perché in realtà irrorato da somme provenienti dallastessa [OSCURATO:PERSONA], fatte uscire dalle casse contabilizzando pagamenti di fatture peroperazioni inesistenti emesse da altre società"), cioè pur riconoscendo che talericostruzione non era incorsa in significative contestazioni, supportata da elementiconvergenti offerti dai curatori e dalla GDF, aveva dubitato del rapporto diderivazione causale rispetto al dissesto perché i curatori lo facevano risalire adepoca di gran lunga antecedente al 2004, mentre l'aumento di capitale eraavvenuto a novembre 2004; e pertanto aveva concluso che difettava la prova dellasussistenza di un nesso di causa tra il reato condotta e l'evento-dissesto inrelazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo revisore dei bilanci degliesercizi dal 2004 al 2009, forse nemmeno a conoscenza dell'origine deifinanziamenti ai soci.Dopo aver passato in rassegna le parti della pronuncia assolutoria rilevanti aifini che occupano, che la difesa ha omesso di considerare in maniera adeguata,appuntando la sua attenzione su stralci motivazionali che non dannocompiutamente conto delle composite ragioni su cui si fonda l’esito assolutorio, laCorte di appello passa a considerare la diversa posizione del Bersanettievidenziando come questi aveva partecipato all’approvazione della redazione deibilanci dal 2004 al 2010 e dei bilanci consolidati dal 2005 al 2010.

Indi precisa laCorte di appello che in merito al capo C), tre erano le ipotesi contestate.

Capo C1.(fatti distrattivi), cioè bonifici che simularono rimborsi di fittizi "finanziamenti soci"erogati a società riconducibili allo stesso Colombarini, fittizi perché realizzati consomme precedentemente uscite dalle casse di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di pagamenti difatture per operazioni inesistenti.

Il meccanismo era analogo a quello sottesoall'aumento di capitale; secondo il Tribunale collegiale non sarebbe stata dimostratala fittìzietà dei rimborsi e ciò sulla base della scarsa analisi dei curatori e della GDFche non avrebbero fornito elementi utili.

Quindi in ordine alla bancarottapatrimoniale per distrazione non sarebbe sufficientemente provato il fatto.C.2 e C.3 (omessa vigilanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si riporta nellasentenza impugnata che i curatori avevano detto di non aver avuto contezzadell'esistenza della cassa RSS (cioè una cassa occulta), che invece la Guardia dila stessa fosse solo il tramite, nel senso che le manutenzioni erano curate dalleimprese socie delle quali la [OSCURATO:PERSONA] poteva avvalersi direttamente, “talché ilpanorama degli elementi esaminati dai curatori li ha indotti a ritenere,ragionevolmente, che i rapporti tra la fallita società e il CSA si modulassero intermini ulteriori rispetto a quelli di un ordinario rapporto commerciale”.

Ilmeccanismo sarebbe stato quello che CSA riceveva le somme in virtù di bonificieseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e poi emetteva assegni apparentemente intestati a tutta una seriedi società, in realtà a m.m., sì da essere monetizzati per andare ad irrorare la solitacassa RSS, fondo utilizzato dal Colombarini per fini personali.

La cassaextracontabile sarebbe stata il collettore occulto di risorse della società.La G.d.f. in punto di fittizietà delle prestazioni di CSA fondava il suoconvincimento non già su accertamenti diretti a saggiare l'avvenuta esecuzione,bensì su un esame incrociato delle schede contabili.[OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione aveva valorizzato invece la tesi difensiva e laconsulenza di parte per giungere alla conclusione che due profili rimanevano un po'inesplorati: quello della riferibilità della cassa extracontabile a [OSCURATO:PERSONA].p.a. e quello della parziale fittizietà delle prestazioni a fronte delle quali sisarebbero verificati i flussi di denaro lungo la direttrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- CSA.È dunque a fronte di tale ricostruzione e conclusione, ritenute dalla Corte diappello indicative di un "risultato probatorio complessivamente fin troppo opaco, sintroppo vischioso, per fornire una conferma adeguatamente rassicurante dellafondatezza della tesi d'accusa", che, dunque, la Corte di appello ha concluso che nelcaso di specie non può parlarsi di contrasto tra giudicati per difformità dei fattistorici.E ha opportunamente ricordato al riguardo la Corte di appello che è noto,infatti, che il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intendaemendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dellostesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione; e che non è ammissibilel'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia statodiversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrentenello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999,Pucci D, Rv. 214643, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Seiro,Rv.).

E ha concluso richiamando la sentenza indicata in premessa, Sez. 6, Sentenzan. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01 che, come detto, ha affermato che l’unicadivergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisionie non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente oinsussistente il reato.In tema di revisione, invero, è il caso di ribadire, il concetto di inconciliabilitàfra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pcn.,deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storicistabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra levalutazioni operate nelle due decisioni.Allorquando si versa nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 630 cod. proc.pen. è in ogni caso preliminare ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione chela sentenza di condanna non si fondi sugli stessi dati probatori utilizzati dallasentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sullaricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del15/11/2016, dep.05/01/2017, Rv. 269232).Più in generale deve condividersi l'orientamento che pone a fondamento dellarevisione non già il contrasto tra decisioni di assoluzione e di condanna, emesse neiconfronti di soggetti separatamente giudicati per accuse interconnesse, ma solo ladivergenza tra "fatti storici", che siano stati affermati e negati in due decisionigiudiziarie, indipendentemente dall'esito definitorio, che non costituisce ilpresupposto dell'istituto della revisione, considerato che la legge volutamente fatestuale riferimento a "fatti stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile", senzaalcuna rilevanza dell'esito decisorio.Nel caso di specie, si deve quindi concludere concordando con la Corte diappello secondo cui la diversa valutazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione,dopo ampia istruttoria dibattimentale – rispetto alla quale la difesa non pone unaquestione di sopravvenienze idonee, da sole o unite a quelle già valutate, adimostrare che il condannato deve essere prosciolto (lett. c) dell’art. 630 cod. proc.pen.) avendo prospettato la questione unicamente sotto il profilo dell’inconciliabilitàdei fatti diversamente giudicati ai sensi della lettera a) dell’art. 630 cod. proc. pen.- non comporta e comunque non dimostra inconciliabilità tra i fatti storici machiaramente una diversa valutazione del materiale probatorio che non può fondareil presupposto per la invocata revisione.3.Alla stregua di tutto quanto sopra osservato rimane manifestamenteinfondato anche il secondo motivo di ricorso che lamenta la declaratoria diinammissibilità intervenuta in via sommaria, laddove essa, tra l’altro, non è statapronunciata de plano ma all’esito del contraddittorio instaurato tra le parti.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 06/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso, presentato dal difensore di fiducia, nell’interesse diSaverio [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Anconain data 25.11.2025, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dellasentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del predetto dal Giudicedell'udienza preliminare di Bologna, in data 17.2.2020, divenuta definitiva il6.6.2020, avanzata, ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., percontrasto di giudicato rispetto alla pronuncia del 28 marzo 2023, irrevocabile il 27settembre 2023, del Tribunale collegiale di Bologna che aveva assolto i coimputatidel ricorrente dai medesimi reati a lui ascritti per l’insussistenza delle ipotesidelittuose per cui si procedeva.2.A fondamento del ricorso, si deducono due motivi di seguito enunciati neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazionedella legge processuale, e specificatamente del combinato disposto delle norme dicui agli artt. 630, comma 1, lettera a), e 637, comma 3, cod. proc. pen., nonché lamanifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cuiritiene provata l'ipotesi di cui all'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanzadi motivazione in relazione alla doglianza relativa al capo D).La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che sia configurata l'ipotesi previstadall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., quindi che si sia trattato di una merarivalutazione delle prove assunte nei precedenti giudizi, qualificando al più i fattiaddotti come un mero rilievo di un contrasto di principio (sent. revisione, pag. 9).Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato varie pronunce diquesta Corte di legittimità tra le quali la più significativa è Sez. 6, sentenza n.16477 del 2022, Rv. 283317 (sent. rev. pag. 8). Tale sentenza distingue l’erroresulla ricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fondasolamente un'inconciliabilità logica tra due decisioni. E ciò perché il vaglio dellalogicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsicomparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalentead un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto conl'ordinario giudizio di legittimità. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra ifatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioniche hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato.Per vero la sentenza ora indicata riguarda un caso di contrasto tra unasentenza in giudizio abbreviato e una in dibattimento, laddove nel secondo processoalcune prove non erano state ritenute ammissibili per questioni di rito; taledifferenza rispetto al caso che ci occupa è assai rilevante, perché esclude che ilcontrasto di giudicati abbia origine processuale.I principi espressi nella sentenza sopra riassunta sono sicuramente quelli cheregolano l'istituto della revisione per contrasto di giudicati, anche se la stessasentenza dà conto di un diverso filone interpretativo: il richiamo è alla sentenzaSez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024 Rv. 286615; il tema è quellodell’individuazione delle caratteristiche rilevanti del concetto di "fatto storico", qualepunto di riferimento per il confronto tra giudicati contrastanti.La sentenza da ultima citata ha alcuni pregi non irrilevanti e ignorabili nel casoche occupa; in particolare essa 1) affronta il tema dell’inconciliabilità tra giudicatirelativi ad un contrasto tra una sentenza di merito e una di applicazione pena,senza dunque valorizzare tematiche quali l’utilizzabilità di prove e documenti; 2)riguarda una contestazione, nel caso 323 cod. pen., nella quale, come nel presentecaso, i fatti hanno interessenze molto radicate con la dimensione giuridica (falso inbilancio, infedeltà patrimoniale, bancarotta), laddove quindi è più sottile ladistinzione tra elementi materiali e aspetti giuridici: anche tale aspetto è statocompletamente ignorato. È del tutto evidente che alcune fattispecie di reatocontengano elementi normativi nel fatto tipico, che è cosa ben diversa dallavalutazione sulla loro sussistenza.Stante il contrasto esistente nella giurisprudenza riguardo alla nozione di fattorilevante per il giudizio di comparazione di giudicati, la Corte di Appello di Anconaavrebbe dovuto tenere in maggior considerazione le riflessioni provenienti dalsecondo filone giurisprudenziale citato e svolgere una riflessione più approfondita eadeguata alla domanda giudiziale. Quindi la Corte di Appello di Ancona ha fatto malgoverno dei principi sopra esposti, essa infatti ha equivocato per eccesso la portatadel concetto di diversa valutazione, a discapito di quello di differente fatto storico e,dall'altro, ha contraddetto sé stessa nel corpo del testo.Indi si riproduce uno specchietto comparativo, tratto da passi stessi dellasentenza impugnata, tra la pronuncia di assoluzione del Tribunale collegiale diBologna e quella di patteggiamento al fine di chiarire meglio il punto di vista delladifesa, e, sulla base delle emergenze riprodotte, si evidenzia che la Corte di appelloha motivato nei seguenti termini.Innanzitutto, sul capo B, per quanto attiene alla mancata descrizione del fattorilevante nell’imputazione, ha osservato la Corte di appello :« Tale assuntorappresenta ovviamente una valutazione giuridica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] cheriteneva non sufficientemente specificata la condotta contestata» (sent. Rev. pag.5); quanto invece alla parte di motivazione più pregnante operata dal tribunalecollegiale, la Corte territoriale ha affermato: «Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha accertatol'insussistenza oggettiva e fenomenologica degli atti contestati ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capod'imputazione, anche il contrasto con le risultanze dei curatori rispetto a quantocontestato» (sent. rev pag. 6).Occorre tuttavia precisare, si osserva in ricorso, che la motivazione dellaCorte territoriale non ha dato conto di altre affermazioni del Tribunale collegiale,per vero rilevanti, che compongono l'ossatura della motivazione, riportatetestualmente nell'istanza di revisione, in questo modo non confrontandosi conaspetti dedotti.Sempre in relazione al capo B) – bancarotta impropria societaria - sonoemerse: a) l' insussistenza dei mendaci contabili di cui all' art. 2622 c. c. (p. 6sentenza); b) l' irrilevanza dei fatti contabili, nel senso di cui all' art. 2632 c. c.,rispetto alla tenuta dell' impresa sociale (p. 8 sentenza).Con l’istanza di revisione si era inteso evidenziare che le asserite falsitàcontabili, ancor prima di risultare insussistenti, non erano state nemmeno in alcunmodo mai individuate nella contabilità della società in questione e quindi indicatenell'imputazione da parte dell' [OSCURATO:PERSONA] nonostante quella che, ad avvisodel Giudice dell'udienza preliminare, era stata una "lunga e complessissimaindagine".Il Tribunale collegiale ha poi evidenziato che, ad ogni buon conto, «in ipotesid' accusa le alterazioni o omissioni (avrebbero) agito modificando al rialzo il dato direaltà» e che dall' esame dei Curatori sarebbero trasparse «due voci, quella relativaai crediti e quella relativa alle rimanenze assolutamente gonfiate», per poiconcludere che in questo scenario risulta «sbiadire (se non dissolversi) il ruolo dellefalse comunicazioni sociali che, - del resto - nella specie, s' è visto, avrebbero avutol' effetto di distorcere la rappresentazione della salute economica della società insenso enormemente migliorativo: ciò che di per sé non dovrebbe aver agito dafattore di contrazione del credito bancario» (p. 8). E ancora, il Tribunale, dopo averevidenziato che le fonti dichiarative si riferiscono ad una presunta falsificazionecontabile in tema di "impennata di ricavi" societari che non è nemmeno oggetto dicontestazione, in relazione alla eziologica riconducibilità alle false comunicazionisociali del dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., ha nuovamente acclarato come«in ordine al profilo del decorso causale che ha condotto al dissesto, le acquisizionitratteggiate dalle principali fonti di prova disegnano un mosaico rappresentativo che(..) illumina il rilievo assunto, piuttosto che da fatti contabili, da fatti gestori chedirettamente e massicciamente hanno impattato sulla tenuta dell' impresa sociale.Uno scenario che vede allora tendenzialmente sbiadire, se non svanire, il rilievo difalse comunicazioni di bilancio di cui peraltro occorrerebbe in premessa meglioperimetrare natura ed esatta consistenza».Pertanto, osserva la difesa, non solo non esistono i mendaci incriminati maqualora fossero esistiti non avrebbero avuto alcuna incidenza sul dissestosocietario.E, quanto all’esame comparato delle due sentenze in contrasto, conclude cheesso dimostra che in quella di patteggiamento, se pur limitato alla valutazionerichiesta ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare diBologna ha ritenuto le indagini complete e fondate, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ne hagiudicato l'inaffidabilità; precisando che ovviamente le indagini e le relativerisultanze sono accertamenti su elementi di fatto e non valutazioni di caratteresquisitamente giuridico; e che lo stesso deve affermarsi per la mancataspecificazione delle condotte accertata dal Tribunale collegiale, perché se questa ècertamente una valutazione del [OSCURATO:PERSONA], è dimostrato che si sia basata sul fatto chenon sia stata descritta la falsità, né la sua inerenza a fatti materiali determinati.In sostanza – si osserva in ricorso - la Corte di Appello ha equivocato sullavalenza delle affermazioni del Tribunale, nonché ha omesso qualsivoglia raffrontosu quanto ritenuto accertato dal Giudice dell'udienza preliminare.Passando al capo C riguardante diverse condotte distrattive - si rappresentain ricorso che la Corte di Appello ha motivato nei seguenti termini: «a fronte di taliconclusioni e di un risultato probatorio complessivamente sin troppo opaco,vischioso per fornire una conferma adeguatamente rassicurante sulla fondatezzadell' accusa appare chiaro che non può parlarsi di contrasto tra giudicati perdifformità dei fatti storici» (sent. rev. pag. 7). Anche in questo caso, secondo ladifesa, la Corte territoriale, dopo aver individuato le effettive criticità mosse dalTribunale collegiale all'impianto accusatorio, da un lato equivoca sul punto diriferimento, individuato sulla prova dei fatti, che non è quello su cui occorrelavorare, essendo che tutte le sentenze si improntano al ragionamento probatorio;dall'altro, si contraddice perché non è conciliabile la parte motivazionale con lapresa d'atto che nel processo è stata acclarata la bontà della tesi difensiva chesconfessa le indagini svolte, poste alla base della sentenza di patteggiamento.Di nuovo si osserva una palese mancanza di riscontro alle ragioni espressenell’istanza di revisione anche in relazione alle distrazioni di cui al capo C, la cuiinsussistenza è stata accertata all’esito dell’istruttoria dibattimentale.Con riguardo alla fittizietà delle operazioni il Tribunale, preso atto dell' assolutainidoneità probatoria dei documenti riversati in atti e delle prove dichiarative aconfortare l'impianto accusatorio, ha riconosciuto che:« in ordine a tale bancarottapatrimoniale non può pertanto che registrarsi l' assenza di prova già sul piano dellasussistenza del fatto di reato» (p. 15) ; infatti, né i curatori né la Guardia di Finanzahan fornito alcun elemento utile « anche solo ad attivare lo scrutinio sul versante diquella stratificazione di operazioni fittizie che, in ipotesi d' accusa, avrebbero allafine provocato a più riprese l’indebita fuoriuscita di risorse dalle casse della societàpoi fallita».In relazione alle ulteriori condotte distrattive ipotizzate, occorre premettere –prosegue il ricorso - che le stesse « avrebbero coinvolto C. S. A. in una duplice,differente veste, a seconda del periodo, siccome differente sarebbe stato il modulo2008", quale intestataria (effettiva, almeno a leggere la formulazione dell' addebito)di assegni bancari tratti su conti dì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emessi a pagamento diprestazioni in parte inesistenti, che poi erano girati ad altre società, ("semprericonducili al COLOMBARINI), le quali a loro volta (con firme false dei relativi legalirappresentanti) ne incassavano l'importo; in un secondo momento, e cioè dagli inizidel 2008 al 2010, secondo l'accusa il meccanismo contemplava invece che gliassegni fossero inizialmente emessi senza indicazione del beneficiano (L'appositospazio rimaneva insomma vuoto) e che se ne facesse una fotocopia sulla quale poi(prima che la si conservasse in contabilità) veniva indicata, quale destinataria,C.S.A. (e, limitatamente ad una tranche di curo 03.000,00, [OSCURATO:PERSONA] s. 1.1.,amministrata da TAGLIAVINI Giulio); laddove invece, a quel punto, l’originale erariempito, nella parte relativa al beneficiario, con la clausola mie (me medesimo),che consentiva così una facile monetizzazione, mediante 'versamento' in banca deltitolo, dell'importo che esso veicolava. In ogni caso, le liquidità che, grazie a questimoduli operativi, si andavano producendo, affluivano alla cassa RSS — in ipotesid'accusa di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] — e di lì utilizzate per finanziare le sue (diColombarini) attività ed imprese personali sebben intestate a soggetti suoiprestanome» (p. 19).Ebbene, in merito a tali fatti, la pronuncia assolutoria ha acclarato che «C.S.A.era "uno dei partner commerciali di maggior rilievo della fallita società" »(p. 15); «C.S.A. era descritta come compagine di cui facevano parte quarantatré aziendeterritorio nazionale» (pag. 11); « di essa (compagine) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. siavvaleva per la fornitura dei propri servizi in outsourcing in forza di un contrattostipulato il 17 dicembre 2002 che le attribuiva la veste di sua (di [OSCURATO:PERSONA])concessionario tecnica per tutto il territorio nazionale» (p. 16); « RSS eraappannaggio di CSA» (p. 20); «il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanzaserviva banalmente a creare provvista per pagamenti in nero, tuttavia funzionali aremunerare prestazioni realmente eseguite nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]»(sempre p. 20).Indi osserva la difesa che anche con riferimento a tale capo di imputazionepertanto la sentenza dibattimentale ha acclarato una verità storicairrimediabilmente inconciliabile con quanto posto a fondamento delle pronunciaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: mentre il provvedimento impugnato si è fondatosull'inesistenza dei finanziamenti, e sulla quindi conseguente fittizietà dei rimborsi,sull'analoga inesistenza delle prestazioni fatturate dal Consorzio in favore di Montis.p.a. e quindi sulla natura distrattiva di tali pagamenti e, infine, sulla riconducibilitàdella Cassa R. S. S. alla [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., l' istruttoria dibattimentale, alla base dellapronuncia assolutoria nei confronti dei correi, ha sancito l’insussistenza dellecondotte distrattive relative ai finanziamenti dei soci e ai conseguenti rimborsi, laeffettività delle operazioni svolte dal Consorzio, e dalle imprese consorziate, infavore della [OSCURATO:PERSONA] s. p. a. e, infine, la terzietà della cassa RSS rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p. a.Quanto infine al capo D, devoluto con ampia e argomentata dissertazione, laCorte di appello di Ancona avrebbe omesso la motivazione.Per completezza la difesa riporta il passaggio dell' istanza di revisione relativoal capo D che evidenziava come, nonostante il capo D) di imputazione non fossestato oggetto di valutazione da parte del Tribunale in composizione Collegiale, lapronuncia emessa nei confronti dei coimputati si fosse fondata su una conclamataalterità giuridica della realtà consortile rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., incompatibile conl' assunto, alla base della pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. di unasovrapposizione tra le due persone giuridiche, che avrebbe attribuito valoredistrattivo ai contratti di affitto dei rami aziendali.La liceità delle condotte descritte nel capo D) – prosegue la difesa- hacomportato l'assoluzione di Raggi e Tagliavini dal reato di cui all' art. 648-bis cod.pen. per insussistenza dei reati presupposti. Ai due imputati infatti era contestata lacommissione del "reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648-bis cod. pen. perché, con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza aver concorso nel reato,sostituiva, trasferiva e compiva operazioni in modo da ostacolarne la provenienzadelittuosa in relazione al denaro proveniente dalla commissione dei reati dibancarotta fraudolenta per distrazione contestati nei capi C), D) del p. p 17004/11-21 (definito con richiesta di rinvio a giudizio ed al quale il presente procedimento ècollegato) nei confronti tra altri di COLOMBARINI Patrizio quale dominus del gruppoMONTI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società dichiarata fallita dal Tribunale di Bolognaunitamente a diverse società partecipate)".La Corte di appello di Ancona infine segnala il silenzio nell'atto difensivorelativo alla contestazione di cui al capo E (sent. rev. pag. 4), ma si sbaglia inquanto [OSCURATO:PERSONA] non era imputato per quell'accusa.2.2.Col secondo motivo deduce violazione della legge penale, in relazione aldisposto degli artt. 634 cod. proc. pen. Subordinatamente, e comunque sulla basedi quanto sopra descritto, la difesa adduce la violazione dell'art. 634 cod. proc.pen., ritenendo del tutto evidente che le argomentazioni spese dalla Corte diAppello di Ancona rappresentano l'esito di un esame incompatibile solo con la fasedi delibazione sommaria dell'istanza, laddove debbono essere rilevate manifesteinfondatezze; sul punto si segnalano i precedenti di questa Corte, per tutti Sez.1,Sentenza n. 31263 del 30/05/2014 Rv. 260238, secondo cui l'esistenza di unasentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti afondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituiscecondizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio direvisione; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessarioaccertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata inaltra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata lasentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di dover partire dalla giurisprudenza citata in ricorso che,a differenza di quanto assume la difesa, non consente di approdare all’esito da essaauspicato.La Corte di Appello di Ancona ha nella sostanza ritenuto che l'istanza risultainammissibile perché non vi è inconciliabilità tra i fatti accertati in entrambi iprocedimenti essendo il diverso esito assolutorio, intervenuto ai sensi dell’art. 530comma 2 cod. proc. pen., dipeso dalla diversa valutazione del materiale probatoriooperata dal Tribunale collegiale nell’ambito del giudizio ordinario in cui sono statigiudicati i coimputati per reati in parte coincidenti con quelli per i quali vi è statapronuncia di patteggiamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato variepronunce di questa Corte di legittimità, tra le quali la più significativa è senz’altroquella, segnalata dalla stessa difesa, Sez. 6, sentenza n. 16477 del 2022, Rv.283317-01, che, in conformità a consolidato orientamento di questa Corte, ritieneche il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendareun errore sulla ricostruzione del fatto e non sindacare la valutazione dello stesso,che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.Tale sentenza distingue, come riporta lo stesso ricorso, l’errore sullaricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fonda solamenteun'inconciliabilità logica tra due decisioni. E ciò perché il vaglio della logicità delledecisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istitutodella revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra lamaggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un impropriocontrollo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudiziodi legittimità.E, riguardo all’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che si tratti di medesimofatto di reato attribuito a più concorrenti, la sentenza citata ha affermato che per lasussistenza della causa di revisione è necessario che la vicenda sia stata ricostruita,nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che ilconcetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo,lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto diprincipio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilitàtra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (in tal senso anche Sez. 6, n. 20029del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Oggettiva incompatibilità cheevidentemente presuppone che i fatti storici siano stati accertati o, come si esprimela norma, stabiliti.È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso allarevisione.Né tanto meno può essere oggetto di revisione la differente valutazione dellamedesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata inmodo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato (in tal caso entra ingioco la valutazione giuridica che non assume rilievo a fini revisionistici se non,come precisato da Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01,allorquando essa non può essere scissa dal fatto-reato che si connota per lapresenza dell’elemento normativo richiamato nel precetto penale).Né può dar corso alla revisione il differente esito decisionale indotto da unadiversa valutazione delle prove che abbia lasciato intravedere – come nel caso dispecie – dubbi sulla esatta portata delle condotte incriminate, valutazione cheespressa in tali termini non consente di raffigurare la fattispecie della inconciliabilitàdei fatti stabiliti nei provvedimenti posti a confronto di cui alla lettera a) dell’art.630 cod. proc. pen., alla stregua della quale la difesa ha inteso avanzare la richiestadi revisione nel caso di specie. Né tanto meno potrebbero assumere rilievo ai finidella revisione eventuali considerazioni sulla genericità del capo d’imputazioneposta nel caso in esame come premessa rispetto alla valutazione dell’insufficienzadella prova rispetto a determinate condotte.Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza omeno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante ilsemplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati delmedesimo reato. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici chesorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hannoportato a ritenere sussistente o insussistente il reato (Sez. 6 Rv. 283317-01).Il ricorso nella consapevolezza di tale limite tenta di arginarlo evidenziandoche il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre unaoperazione valutativa che può condurre ad esiti differenti e che pertanto la diversavalutazione probatoria non può essere ritenuta di per sé preclusiva della revisione.Ciò è ovviamente corretto ma l’assunto non considera che nel caso di specie ladiversa valutazione probatoria – ammessa dunque dallo stesso ricorso – non hacondotto alla delineazione di fatti storici inconciliabili tra loro costituente ilpresupposto dell’ammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 lett.a) cod. proc. pen., unitamente al requisito della idoneità degli elementi posti a basedella richiesta – che nel caso di inconciliabilità dei fatti discendono e dipendonodall’errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui sichiede la revisione - a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto (aspettoquest’ultimo peraltro non affrontato adeguatamente dal ricorrente che si èsoffermato sul presunto contrasto dei fatti giudicato).Come ha già precisato Sez. 6 Rv. 283317, « È fuori discussione chel'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi diprova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambitodel giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fattostorico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e chesia stato posto a fondamento della condanna».«Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non giàquello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che, comedetto, implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione»(così testualmente nella sentenza citata).Ed ancora, sempre nella medesima sentenza della sesta sezione, si affermache «Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di uncontrasto di valutazione da parte di giudici diversi, che abbiano l'uno condannato el'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di uncompendio probatorio non del tutto sovrapponibile e senza l'accertamento di fattistorici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame. Come si evincechiaramente dalla lettera della legge, la revisione per contrasto di giudicatipresuppone che i fatti posti a fondamento della condanna siano inconciliabili conquelli stabiliti in altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. Non èrilevante la divergenza di valutazioni, né rileva il diverso esito del giudizio, perché ilcontrasto tra decisioni difformi adottate in diversi giudizi a carico di diversi soggettiè considerato un evento non avulso dal sistema processuale».Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, poi, essere, comegià detto, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che ilcondannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel merorilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento glistessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14110/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757).«È stato osservato che la regola della intangibilità del giudicato» (Sez. U,Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002), Pisani, in motivazione),«che pure costituisce uno dei valori fondamentali del sistema giudiziario, devesoccombere di fronte alla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario,evidenziandosi che essa presuppone la "presenza di specifiche situazioni ritenutedalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia dellasentenza irrevocabile di condanna» (in tali termini sempre la pronuncia della sestasezione più volte richiamata, condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai principi da essaaffermati e qui richiamati).Il tutto, nel caso in esame, si è, invece, fermato alla evidenziazione di esitidecisionali dissonanti tra loro, dipeso dalla diversa ottica con cui il Tribunale havalutato le prove. Diversa ottica che in ogni caso non ha condotto all’affermazionedi un fatto storico inconciliabile con quello stabilito a fondamento della sentenza dipatteggiamento.Nel caso di specie, pur a voler ritenere rispetto ad alcune delle fattispecieincriminate una qualche interferenza tra il fatto e la qualificazione giuridica di suecomponenti tale da non potersi scindere il fatto storico in sé dalla sua portata erilevanza giuridica (aspetto su cui il ricorso pure si appunta spostando l’attenzionesulla valutazione giuridica del fatto che tuttavia non costituisce il fattore fondantedella decisione del Tribunale e trascurando che la sentenza citata Sez. 6 n. 22283del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01, cui ha aderito Sez. 5, Sentenza n. 16159 del29/01/2026, Rv. 289999 – 01, ha comunque lasciato ferma la irrilevanza della soladivergenza tra valutazioni giuridiche), ciò che viene in rilievo è appunto la diversitàdella valutazione probatoria che ha condotto al diverso esito decisorio,sostanzialmente dipeso riguardo all’assoluzione pronunciata ai sensi del commasecondo dell’art. 530 cod. proc. pen. dall’insufficienza del complessivo panoramaprobatorio, formatosi in dibattimento, a fondare la sussistenza dei fatti-reato. Ciò dilà di singole affermazioni in termini di insussistenza riguardanti specifici aspetti,comunque frutto di valutazioni composite per come emerge dallo stesso ricorso edancor più nitidamente dalla precisa ricostruzione svolta nella sentenza impugnata,con la quale in definitiva le doglianze difensive non si sono adeguatamenteconfrontate.La Corte di appello, invero, ha dato innanzitutto atto che il ricorrente venivatratto a giudizio, insieme a molti altri soggetti, per rispondere di una serie di reatitra cui il reato associativo (capo a) perché, "si assodavano allo scopo di commetterepiù delitti di tipo societario e fiscale, di bancarotta fraudolenta, di aggiotaggio, difalso in scrittura privata, di turbata libertà degli incanti, di riciclaggio, avvalendosi dinumerose strutture speciali, quali la quotata [OSCURATO:PERSONA] ascensori s.p.a., il [OSCURATO:SOCIETA]., ilCAE s.c.r.l. e tantissime società a responsabilità limitata aventi sede in varie regionid’Italia”; che il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva nella qualità di organizzatore della compagineassociativa, quale consigliere di gestione dal 2005 al 2008 e presidente del consigliodi gestione dal 28.7.2011 alla data del fallimento, nonché consigliere disorveglianza dal 10.11.2024 al 23.3.2025, dal 9.6.2008 al 6.7.2011 della [OSCURATO:SOCIETA]; che all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposto uno stralcio dellaposizione del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati per i quali aveva chiesto di poterpatteggiare ed era intervenuto l'accordo col P.M.(quelli di cui ai capi B, C e D, conesclusione del reato associativo di cui al capo A rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] eccepival’intervenuta prescrizione); che il Tribunale di Bologna assolveva i coimputatiCariani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tagliavini e Raggi dai reati loro ascritti (B e C perché ilfatto non sussiste ed E per non aver commesso il fatto, il capo E non era contestatoal [OSCURATO:PERSONA] al quale era invece ascritto il capo D non oggetto del giudizio ordinarioconclusosi con l’assoluzione).Ha in premessa altresì esposto la Corte di appello che in merito al capo B)(bancarotta impropria societaria) nell'ambito del reato associativo di cui al capo A),il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva per aver “cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] ascensori spa, dichiaratafallita dal Tribunale, il suo dissesto perché, al fine di ottenere i requisiti richiesti perl’ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], che prevedevano uncapitale sodale di almeno 1 milione, aumentavano fittiziamente il capitale di talesocietà, simulando versamenti da patre della società Jame SA riconducibile alColombarini" – altro correo, imputato. Per fare ciò, avrebbero utilizzato sommedella stessa [OSCURATO:PERSONA] che venivano fatte uscire dalla cassa contabilizzando pagamentidi fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società collegate sempre alColombarini. Inoltre, nei bilanci 2003-2010 avrebbero esposto fatti materialirilevanti ed omesso l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero,al fine di ingannare i soci e il pubblico ([OSCURATO:PERSONA] partecipava alla redazione deibilanci).Tanto premesso, la Corte di appello è passata ad esaminare i passaggimotivazionali della sentenza del Tribunale collegiale che hanno condottoall’assoluzione.Indi ha posto in rilievo che il Tribunale aveva in primo luogo evidenziato che lacondotta contestata faceva riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2632 (formazionefittizia del capitale) e 2622 c.c. (falsi bilanci su società quotate), precisando come,in relazione a quest'ultima ipotesi (false comunicazioni sociali), la formulazionedell'addebito non era esaustiva perché alludeva a “fatti materiali rilevanti” senzaindicare quali fossero, quindi senza descrivere i profili di falsità. In pratica ladescrizione della condotta ex art. 2622 c.c. si sarebbe limitata a dar conto dellaincidenza dei contestati falsi sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio deisingoli bilanci (con relativi specchietti riepilogativi), senza descrivere i profili difalsità. Ed ha concluso al riguardo come l’assunto del Tribunale rappresentasseovviamente una valutazione giuridica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] che riteneva nonsufficientemente specificata la condotta contestata, in quanto tale non suscettibiledi trovare ingresso nella valutazione propria del giudizio di revisione che come dettoafferisce unicamente all’inconciliabilità dei fatti stabiliti nelle sentenze a confronto enon alle valutazioni giuridiche (eventuali nullità avrebbero in ogni caso dovutoessere eccepite nel relativo giudizio).Ha posto altresì in evidenza, la Corte di appello, soprattutto come il Collegiodell’assoluzione aveva osservato che vi sarebbe stata discrasia tra quantoricostruito dai curatori e quanto accertato dalla Guardia di Finanza, affermando:“Traspare dalle risposte e dalle domande successive che la diversità risiede inprimis nel fatto che hanno puntualizzato i curatori - le rettifiche riferite agli esercizidal 2003 al 2007 sono essenzialmente opera della Guardia di Finanza, chè detticuratori si sono piuttosto concentrati sugli esercizi dal 2008 al 2010, pur reputandoplausibili...quelle relative ai cinque anni precedenti”; e come il medesimo Collegioaveva evidenziato che i curatori si sarebbero dedicati ai bilanci 2008, 2009, 2010; equanto alle falsità riscontrate, sempre secondo quanto sarebbe riportato dallasentenza assolutoria, i curatori avevano chiarito che la loro analisi aveva preso lemosse dalle indicazioni che "emergevano con grande chiarezza dalla relazioneErnest Young, dai rilievi della Consob, dallo stesso processo verbale della Guardia direlativa ai "crediti" e quella relativa alle "rimanenze" erano assolutamente gonfiate,sì da far rideterminare il patrimonio netto in due milioni di euro anziché diciassettemilioni per il 2008, in meno di cinque milioni di euro anziché diciassette milioni peril 2009 ed in meno di dodici milioni di euro anziché quattro milioni per il 2010". LaCorte di appello sottolinea come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione avesseespressamente rappresentato che tali valori erano difformi rispetto a quelli riportatinegli specchietti del capo d'imputazione e che tale difformità, unita alla complessivaintellegibilità della contestazione che, a monte, scontava già "quel deficit didescrizione dei mendaci contabili, non poteva dirsi irrilevante sul piano del compiutosviluppo del contraddittorio”. E ciò tanto più “per imputati (quali [OSCURATO:PERSONA] eMezzetti...) pur sempre soggetti che, nella loro veste, intervennero sul documentocontabile ab externo, con funzioni di controllo esercitale ex post su opzionicontenutistiche di cui altri, in prima battuta, avevano la paternità”. Anzi, secondoquanto riporta la sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione inricorso, il Tribunale aveva affermato che le false comunicazioni sociali nonavrebbero avuto un ruolo così determinante nel causare il dissesto rispetto invece aproblematiche di carattere gestorio, interno e di regolarità fiscale con conseguentecontrazione del credito bancario dovuto appunto a problemi di carattere gestorio.Alla stregua di tali argomenti ha osservato la Corte di appello che pertantonon si può affermare che il [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione abbia accertato l’insussistenzaoggettiva e fenomenologica dei fatti contestati ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capo d'imputazionerispetto a determinate condotte, anche il contrasto con le risultanze dei curatoririspetto a quanto contestato. Non senza evidenziare, poi, che la posizione delBersanetti era ben diversa da quella dei coimputati, avendo egli rivestito la veste diconsigliere di gestione, presidente del consiglio di gestione e consigliere disorveglianza; e ha quindi congruamente concluso che non sussiste alcunainconciliabilità di fatti storici nel senso delineato dalla Suprema Corte.Quanto poi alle distrazioni, rappresenta la Corte di appello che il Collegiodell’assoluzione aveva riportato quanto esposto dai curatori che avevano affermatoche ad aver dissanguato la società sarebbe stato lo schema adottato perl'acquisizione dei “patrimoni destinati"; in pratica, l’imprenditore titolare diun'aziendina sul territorio che “veniva avvicinato", non vendeva direttamente allaMonti (ovvero al separato patrimonio destinato), bensì ad una società cheintermediava (Camma, CSA, sempre riconducibili al Colombarini), che poi rivendevaalla [OSCURATO:PERSONA] a prezzo gonfiato. In tal modo si sarebbero perpetrate le condottedistrattive per cui è processo (euro 15.397.884).[OSCURATO:PERSONA], sempre secondo la ricostruzione riportata nella sentenzaimpugnata non oggetto di specifica contestazione sul punto, aveva ricostruito anchei dati fomiti alla GDF (anche in riferimento al capo C, distrazioni effettuatel'aggravamento del dissesto, non tanto quanto affermato dai curatori (prassi disovrafatturazione coltivata dalle società intermediarie con connessa distrazione dirisorse). Ed aveva osservato che l'approdo del ragionamento non era affatto quellodi far escludere che operazioni di artefazione contabile abbiano contribuito adaggravare il dissesto, quanto di insinuare il dubbio che ciò sia effettivamenteavvenuto. Infine il [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione, pur riconoscendo che l'aumento dicapitale sarebbe stato fittizio ("perché in realtà irrorato da somme provenienti dallastessa [OSCURATO:PERSONA], fatte uscire dalle casse contabilizzando pagamenti di fatture peroperazioni inesistenti emesse da altre società"), cioè pur riconoscendo che talericostruzione non era incorsa in significative contestazioni, supportata da elementiconvergenti offerti dai curatori e dalla GDF, aveva dubitato del rapporto diderivazione causale rispetto al dissesto perché i curatori lo facevano risalire adepoca di gran lunga antecedente al 2004, mentre l'aumento di capitale eraavvenuto a novembre 2004; e pertanto aveva concluso che difettava la prova dellasussistenza di un nesso di causa tra il reato condotta e l'evento-dissesto inrelazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo revisore dei bilanci degliesercizi dal 2004 al 2009, forse nemmeno a conoscenza dell'origine deifinanziamenti ai soci.Dopo aver passato in rassegna le parti della pronuncia assolutoria rilevanti aifini che occupano, che la difesa ha omesso di considerare in maniera adeguata,appuntando la sua attenzione su stralci motivazionali che non dannocompiutamente conto delle composite ragioni su cui si fonda l’esito assolutorio, laCorte di appello passa a considerare la diversa posizione del Bersanettievidenziando come questi aveva partecipato all’approvazione della redazione deibilanci dal 2004 al 2010 e dei bilanci consolidati dal 2005 al 2010. Indi precisa laCorte di appello che in merito al capo C), tre erano le ipotesi contestate. Capo C1.(fatti distrattivi), cioè bonifici che simularono rimborsi di fittizi "finanziamenti soci"erogati a società riconducibili allo stesso Colombarini, fittizi perché realizzati consomme precedentemente uscite dalle casse di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di pagamenti difatture per operazioni inesistenti. Il meccanismo era analogo a quello sottesoall'aumento di capitale; secondo il Tribunale collegiale non sarebbe stata dimostratala fittìzietà dei rimborsi e ciò sulla base della scarsa analisi dei curatori e della GDFche non avrebbero fornito elementi utili. Quindi in ordine alla bancarottapatrimoniale per distrazione non sarebbe sufficientemente provato il fatto.C.2 e C.3 (omessa vigilanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si riporta nellasentenza impugnata che i curatori avevano detto di non aver avuto contezzadell'esistenza della cassa RSS (cioè una cassa occulta), che invece la Guardia dila stessa fosse solo il tramite, nel senso che le manutenzioni erano curate dalleimprese socie delle quali la [OSCURATO:PERSONA] poteva avvalersi direttamente, “talché ilpanorama degli elementi esaminati dai curatori li ha indotti a ritenere,ragionevolmente, che i rapporti tra la fallita società e il CSA si modulassero intermini ulteriori rispetto a quelli di un ordinario rapporto commerciale”. Ilmeccanismo sarebbe stato quello che CSA riceveva le somme in virtù di bonificieseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e poi emetteva assegni apparentemente intestati a tutta una seriedi società, in realtà a m.m., sì da essere monetizzati per andare ad irrorare la solitacassa RSS, fondo utilizzato dal Colombarini per fini personali. La cassaextracontabile sarebbe stata il collettore occulto di risorse della società.La G.d.f. in punto di fittizietà delle prestazioni di CSA fondava il suoconvincimento non già su accertamenti diretti a saggiare l'avvenuta esecuzione,bensì su un esame incrociato delle schede contabili.[OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione aveva valorizzato invece la tesi difensiva e laconsulenza di parte per giungere alla conclusione che due profili rimanevano un po'inesplorati: quello della riferibilità della cassa extracontabile a [OSCURATO:PERSONA].p.a. e quello della parziale fittizietà delle prestazioni a fronte delle quali sisarebbero verificati i flussi di denaro lungo la direttrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- CSA.È dunque a fronte di tale ricostruzione e conclusione, ritenute dalla Corte diappello indicative di un "risultato probatorio complessivamente fin troppo opaco, sintroppo vischioso, per fornire una conferma adeguatamente rassicurante dellafondatezza della tesi d'accusa", che, dunque, la Corte di appello ha concluso che nelcaso di specie non può parlarsi di contrasto tra giudicati per difformità dei fattistorici.E ha opportunamente ricordato al riguardo la Corte di appello che è noto,infatti, che il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intendaemendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dellostesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione; e che non è ammissibilel'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia statodiversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrentenello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999,Pucci D, Rv. 214643, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Seiro,Rv.). E ha concluso richiamando la sentenza indicata in premessa, Sez. 6, Sentenzan. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01 che, come detto, ha affermato che l’unicadivergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisionie non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente oinsussistente il reato.In tema di revisione, invero, è il caso di ribadire, il concetto di inconciliabilitàfra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pcn.,deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storicistabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra levalutazioni operate nelle due decisioni.Allorquando si versa nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 630 cod. proc.pen. è in ogni caso preliminare ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione chela sentenza di condanna non si fondi sugli stessi dati probatori utilizzati dallasentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sullaricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del15/11/2016, dep.05/01/2017, Rv. 269232).Più in generale deve condividersi l'orientamento che pone a fondamento dellarevisione non già il contrasto tra decisioni di assoluzione e di condanna, emesse neiconfronti di soggetti separatamente giudicati per accuse interconnesse, ma solo ladivergenza tra "fatti storici", che siano stati affermati e negati in due decisionigiudiziarie, indipendentemente dall'esito definitorio, che non costituisce ilpresupposto dell'istituto della revisione, considerato che la legge volutamente fatestuale riferimento a "fatti stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile", senzaalcuna rilevanza dell'esito decisorio.Nel caso di specie, si deve quindi concludere concordando con la Corte diappello secondo cui la diversa valutazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’assoluzione,dopo ampia istruttoria dibattimentale – rispetto alla quale la difesa non pone unaquestione di sopravvenienze idonee, da sole o unite a quelle già valutate, adimostrare che il condannato deve essere prosciolto (lett. c) dell’art. 630 cod. proc.pen.) avendo prospettato la questione unicamente sotto il profilo dell’inconciliabilitàdei fatti diversamente giudicati ai sensi della lettera a) dell’art. 630 cod. proc. pen.- non comporta e comunque non dimostra inconciliabilità tra i fatti storici machiaramente una diversa valutazione del materiale probatorio che non può fondareil presupposto per la invocata revisione.3.Alla stregua di tutto quanto sopra osservato rimane manifestamenteinfondato anche il secondo motivo di ricorso che lamenta la declaratoria diinammissibilità intervenuta in via sommaria, laddove essa, tra l’altro, non è statapronunciata de plano ma all’esito del contraddittorio instaurato tra le parti.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 06/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris