Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09425/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2535/04/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avvisodi accertamento n.

TFK010602746/2013, attinente all’IRPEF perl’anno 2008, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenzarealizzata mediante la cessione di immobili (un appezzamento diNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026terreno con capannone industriale e palazzina) nel 2008, richiedendoData pubblicazione 14/04/2026il versamento della maggiore imposta.Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Avellino, deducendo la violazione dell’art. 67,comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 per essere l’area oggetto diaccertamento non edificabile (ed estesa mq. 1261) e già consideratanel valore attribuito agli immobili realizzati.La CTP accoglieva il ricorso.2.

L’Ufficio spiegava appello avverso la sentenza di prime cure,con atto notificato al contribuente nel domicilio eletto in primo grado;si costituiva l’odierna ricorrente, coniuge del contribuente ed eredecon beneficio d’inventario, eccependo, preliminarmente,l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato in data successivaal decesso della parte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, SezioneStaccata di Salerno, accoglieva l’appello dell’Ufficio (nell’incipit dellamotivazione si legge ‘l’appello è infondato’, nel dispositivo ‘accogliel’appello’).3.

Per la cassazione della citata sentenza la contribuente haproposto ricorso affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.La ricorrente ha depositato, in data 9 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma nn. 4 e 5, c.p.c., la «nullità della sentenza pererror in procedendo», «omessa motivazione circa un punto decisivodella controversia - violazione dell’art. 112 c.p.c.»; sostiene, inparticolare, che la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisionesull’eccezione di inammissibilità del gravame del patrono erariale, inquanto tardivo.Numero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/20261.1.

Il motivo è infondato.Data pubblicazione 14/04/20261.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gligravame perché tardivo; la CTR, pur avendo dato, nella motivazione,della proposizione dell’eccezione, omette qualsiasi decisione sullastessa.L’omissione, però, non integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicitorigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciatida tempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorrela statuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezioneNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026quando la pretesa non espressamente esaminata risultiData pubblicazione 14/04/2026incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).1.3.

Nella specie, la CTR ha ritenuto (nel dispositivo) fondatoil gravame dell’Ufficio, in tal modo implicitamente rigettandoqualsiasi eccezione e/o questione relativa alla sua tempestività (cfr.in questi termini Cass. 08/03/2007, n. 5351 e Cass. 06/12/2017, n.29191).2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ancora inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la «mancanza econtraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivodella controversia, violazione degli artt. 286 e 300 c.p.c.»; la CTRnon ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per nonessere stato notificato l'atto di appello ‘individualmente eseparatamente’ ai soggetti legittimati a parteciparvi.

In punto difatto espone che:-il 17 aprile 2015, dopo la pubblicazione della sentenza diprimo grado, decedeva [OSCURATO:PERSONA];-la ricorrente, unitamente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloIandolo, accettava l’eredità del de cuius con il beneficio d’inventario;-l’appello veniva notificato dall’Ufficio al difensoredomiciliatario del de cuius in primo grado.Sostiene, quindi, che l’appello andava notificato agli erediindividualmente, uniche parti sostanziali interessate allacontroversia.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

In un caso di notifica dell’appello al difensore della partedeceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado questaCorte (Cass. 09/10/2018, n. 24845), ha richiamato la decisione aNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026Sezioni Unite 04/07/2014, n. 15295, che nel comporre unData pubblicazione 14/04/2026frastagliato quadro interpretativo delineatosi sul tema dellaincidenza dell'evento morte o della perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore sulla dinamica processuale, haaffermato il seguente principio di diritto: “in caso di morte o perditadi capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessadichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera diquest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandatoalla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come sel'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre partied al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazionedovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legaledi quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo,dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimastala medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parteo notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.300, quartocomma, cod. proc. civ".Onde perseguire lo scopo di stabilizzare il processo, questaCorte ha ritenuto occorresse stabilizzare la parte stessa,privilegiando la tesi della ultrattività del mandato.

Ha quindiconsiderato che la giusta parte è quella che ha instaurato e quellacontro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hannofondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per laglobale cura della controversia; parti che, seppur menomate nellaloro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a vedertutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno isuccessori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltantoè conferito il potere di comunicare al giudice ed alla controparteNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026l'avvenuta verificazione di quella menomazione (Cass. 24845/2018Data pubblicazione 14/04/2026cit.).Nell'ottica descritta è stata quindi ritenuta ammissibile - manulla - la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore dellaparte deceduta o divenuta incapace ai sensi dell'art. 330, primocomma, c.p.c.; la nullità della notifica risulta sanata (così già Cass.25/11/2014, n. 24993) dalla costituzione in appello di uno deglieredi, salva la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidegli altri eredi.2.3.

Nella specie, pertanto, la nullità della notifica dell’appelloal difensore della parte deceduta è stata sanata dalla costituzionedella moglie [OSCURATO:PERSONA]; il contraddittorio andava, però,integrato nei confronti degli altri due eredi-litisconsorti necessari (ifigli); di qui, la sussistenza del vizio dedotto dalla ricorrente.2.4.

Il motivo va, quindi, accolto; deve dichiararsi la nullità delsecondo grado di giudizio con rimessione della causa al giudice diappello, perché possa procedere alla trattazione del processo contutti i litisconsorti.3.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimentodegli altri, in particolare: del terzo motivo, pure in tesi fondato, conil quale la ricorrente lamenta la «nullità della decisione – violazionedell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.» perl’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, atteso chenell’una si legge prima ‘l’appello è infondato’, poi ‘l’appello deveessere pertanto accolto’; del quarto, con il quale viene dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 91, legge244/2007 in relazione all’art. 360, n. 3.

Difetto di motivazione inordine ad un punto decisivo della controversia.

Error in iudicando»;del quinto (ed ultimo) motivo con cui la ricorrente lamenta la«violazione dell’art. 1 comma 310 Finanziaria 2007, e dell’art. 7Legge 448/2001 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Omessamotivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,violazione, falsa applicazione delle norme di diritto» per avere la CTRNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026avrebbe omesso di valutare gli elementi acquisiti e deciso laData pubblicazione 14/04/2026controversia ‘senza un ragionamento logico’, con ‘un contrasto tra leargomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione delprocedimento logico – giuridico posto a base della decisione’ (pagg.15 e 16 del ricorso).

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullitàdel secondo grado di giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado di Napoli, Sezione Staccata di Salerno,perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio tra tutti glieredi del de cuius, e provveda anche a regolare tra le parti le spesedi lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2535/04/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avvisodi accertamento n. TFK010602746/2013, attinente all’IRPEF perl’anno 2008, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenzarealizzata mediante la cessione di immobili (un appezzamento diNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026terreno con capannone industriale e palazzina) nel 2008, richiedendoData pubblicazione 14/04/2026il versamento della maggiore imposta.Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Avellino, deducendo la violazione dell’art. 67,comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 per essere l’area oggetto diaccertamento non edificabile (ed estesa mq. 1261) e già consideratanel valore attribuito agli immobili realizzati.La CTP accoglieva il ricorso.2. L’Ufficio spiegava appello avverso la sentenza di prime cure,con atto notificato al contribuente nel domicilio eletto in primo grado;si costituiva l’odierna ricorrente, coniuge del contribuente ed eredecon beneficio d’inventario, eccependo, preliminarmente,l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato in data successivaal decesso della parte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, SezioneStaccata di Salerno, accoglieva l’appello dell’Ufficio (nell’incipit dellamotivazione si legge ‘l’appello è infondato’, nel dispositivo ‘accogliel’appello’).3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente haproposto ricorso affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.La ricorrente ha depositato, in data 9 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma nn. 4 e 5, c.p.c., la «nullità della sentenza pererror in procedendo», «omessa motivazione circa un punto decisivodella controversia - violazione dell’art. 112 c.p.c.»; sostiene, inparticolare, che la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisionesull’eccezione di inammissibilità del gravame del patrono erariale, inquanto tardivo.Numero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/20261.1. Il motivo è infondato.Data pubblicazione 14/04/20261.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gligravame perché tardivo; la CTR, pur avendo dato, nella motivazione,della proposizione dell’eccezione, omette qualsiasi decisione sullastessa.L’omissione, però, non integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicitorigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciatida tempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorrela statuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezioneNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026quando la pretesa non espressamente esaminata risultiData pubblicazione 14/04/2026incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).1.3. Nella specie, la CTR ha ritenuto (nel dispositivo) fondatoil gravame dell’Ufficio, in tal modo implicitamente rigettandoqualsiasi eccezione e/o questione relativa alla sua tempestività (cfr.in questi termini Cass. 08/03/2007, n. 5351 e Cass. 06/12/2017, n.29191).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ancora inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la «mancanza econtraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivodella controversia, violazione degli artt. 286 e 300 c.p.c.»; la CTRnon ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per nonessere stato notificato l'atto di appello ‘individualmente eseparatamente’ ai soggetti legittimati a parteciparvi. In punto difatto espone che:-il 17 aprile 2015, dopo la pubblicazione della sentenza diprimo grado, decedeva [OSCURATO:PERSONA];-la ricorrente, unitamente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloIandolo, accettava l’eredità del de cuius con il beneficio d’inventario;-l’appello veniva notificato dall’Ufficio al difensoredomiciliatario del de cuius in primo grado.Sostiene, quindi, che l’appello andava notificato agli erediindividualmente, uniche parti sostanziali interessate allacontroversia.2.1. Il motivo è fondato.2.2. In un caso di notifica dell’appello al difensore della partedeceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado questaCorte (Cass. 09/10/2018, n. 24845), ha richiamato la decisione aNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026Sezioni Unite 04/07/2014, n. 15295, che nel comporre unData pubblicazione 14/04/2026frastagliato quadro interpretativo delineatosi sul tema dellaincidenza dell'evento morte o della perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore sulla dinamica processuale, haaffermato il seguente principio di diritto: “in caso di morte o perditadi capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessadichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera diquest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandatoalla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come sel'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre partied al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazionedovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legaledi quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo,dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimastala medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parteo notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.300, quartocomma, cod. proc. civ".Onde perseguire lo scopo di stabilizzare il processo, questaCorte ha ritenuto occorresse stabilizzare la parte stessa,privilegiando la tesi della ultrattività del mandato. Ha quindiconsiderato che la giusta parte è quella che ha instaurato e quellacontro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hannofondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per laglobale cura della controversia; parti che, seppur menomate nellaloro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a vedertutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno isuccessori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltantoè conferito il potere di comunicare al giudice ed alla controparteNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026l'avvenuta verificazione di quella menomazione (Cass. 24845/2018Data pubblicazione 14/04/2026cit.).Nell'ottica descritta è stata quindi ritenuta ammissibile - manulla - la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore dellaparte deceduta o divenuta incapace ai sensi dell'art. 330, primocomma, c.p.c.; la nullità della notifica risulta sanata (così già Cass.25/11/2014, n. 24993) dalla costituzione in appello di uno deglieredi, salva la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidegli altri eredi.2.3. Nella specie, pertanto, la nullità della notifica dell’appelloal difensore della parte deceduta è stata sanata dalla costituzionedella moglie [OSCURATO:PERSONA]; il contraddittorio andava, però,integrato nei confronti degli altri due eredi-litisconsorti necessari (ifigli); di qui, la sussistenza del vizio dedotto dalla ricorrente.2.4. Il motivo va, quindi, accolto; deve dichiararsi la nullità delsecondo grado di giudizio con rimessione della causa al giudice diappello, perché possa procedere alla trattazione del processo contutti i litisconsorti.3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimentodegli altri, in particolare: del terzo motivo, pure in tesi fondato, conil quale la ricorrente lamenta la «nullità della decisione – violazionedell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.» perl’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, atteso chenell’una si legge prima ‘l’appello è infondato’, poi ‘l’appello deveessere pertanto accolto’; del quarto, con il quale viene dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 91, legge244/2007 in relazione all’art. 360, n. 3. Difetto di motivazione inordine ad un punto decisivo della controversia. Error in iudicando»;del quinto (ed ultimo) motivo con cui la ricorrente lamenta la«violazione dell’art. 1 comma 310 Finanziaria 2007, e dell’art. 7Legge 448/2001 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.. Omessamotivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,violazione, falsa applicazione delle norme di diritto» per avere la CTRNumero registro generale 15384/2017Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 9425/2026avrebbe omesso di valutare gli elementi acquisiti e deciso laData pubblicazione 14/04/2026controversia ‘senza un ragionamento logico’, con ‘un contrasto tra leargomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione delprocedimento logico – giuridico posto a base della decisione’ (pagg.15 e 16 del ricorso). P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullitàdel secondo grado di giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado di Napoli, Sezione Staccata di Salerno,perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio tra tutti glieredi del de cuius, e provveda anche a regolare tra le parti le spesedi lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 09425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris