CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2017 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 100,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. Rilevato che con l'impugnazione si denuncia l'insussistenza del reato evidenziando che nel caso di specie difetterebbero sia l'elemento oggettivo che quello oggettivo; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alle numerosissime telefonate e ai messaggi inviati, al tenore degli stessi e alle dichiarazioni delle persone offese, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato l'affermazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci