Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 40486/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 24/03/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 marzo 2025 , la Corte di appello di Milano ha confermatola sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla penadi 2.500 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole de l del i tto previsto dall’art. 595, terzo comma,cod. pen., per avere reso , in occasione di un ’ intervista rilasciata alla testata on-line“affaritaliani.it”, dichiarazioni diffamatorie all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, titolare dell’inchiesta “Consip”,asserendo: «finirà nel nulla come [OSCURATO:PERSONA].

Non si capisce neppure se è per pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche»; e, ancora, «E’la tipica nuvola di nulla di [OSCURATO:PERSONA] che finirà nel nulla come tutte le cose che ha fatto.

Questo magistrato dovrebbe essere cacciato dalla Magistratura ed anche arrestato»;nonché « non capisco il beneficio, salvo che non sia una forma di trama tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», fatto commesso in data 8 marzo 2017 , con le aggravanti dell ’ aver e arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità e dell’attribuzione di un fatto determinato, nonché con la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appello per il tramite del suo difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica.Infatti, l’imputato, nella sua veste di soggetto politico, si sarebbelimitato a pronunciarsi su questioni di pubblico interesse riguardanti il potere attribuito ai pubblici ministeri; e le frasi utilizzate sarebbero state strettamente funzionali a manifestare la propria disapprovazione, senza trascendere in ingiustificate aggressioni ad hominem.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai consolidat a nel ritenere che nel caso della critica, la quale è espressione di opinione meramente soggettiva,il rispetto del principio di verità si declini peculiarmente, nel senso che essodebba contempera rsi con i principi costituzionali posti d a gli artt. 2 e 3 Cost.

La stessa giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo riconoscerebbe la particolarità delle dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, pur sottolineando come,anche quest’ultimo, conten ga comunque un nucleo fattuale , il quale deve essere veritiero, posto che , altrimenti, esso si risolverebbe in un’affermazione offensiva non scriminabile perché priva di concreti riferimenti fattuali, come ritenuto anchedalla sentenza resa dalla CEDU il 27 febbraio 2013 nel caso Mengi vs.

Turkey, che distinguerebbe tra diritto di critica e diritto di cronaca.Pertanto, ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificarlocome prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sarebbero costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, sempreche sussista un rapporto di leale confronto tra l ’ opinione critica e il fatto che la genera,senza trascend ere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, potendo consentirsi l ’ utilizzo di termini oggettivamente offensivi a condizione che essi abbiano anche il significato di un giudizio critico,di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

Nel caso di specie , dunque , le dichiarazioni dell’imputato, benché astrattamente connota te da un ’ attitudine lesiva dell ’ altrui reputazione,avrebbero dovuto essere valutate nel contesto in cui era no inserite e nel concreto significato che l’imputato aveva inteso attribuire loro, posto che l’on. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe voluto accusare la persona offesa di condotte riprovevoli.

L’impiego in chiave iperbolica delledichiarazioni avrebbe avuto un evidente fine provocatorio, assumendo una funzione meramente rafforzativa della critica relativa alla cd. inchiesta Consip, al fine di sottolineare la gravità dei fatti denunziati.

Pertanto, egli non a vre bb e valicato i limiti della continenza, posto che, soprattutto nell’ambito della manifestazione del pensiero su temi giudiziari e/o politici e della censura di coloro che ricoprono importanti ruoli pubblici (come l’ufficio del pubblico ministero), la critica potrebbe ben assumere forme anche aspre.Peraltro, i fatti oggetto delle dichiarazioni avrebbero riguardato un’inchiesta i cuiimputati più importanti, come, tra gli altri, l ’ ex m inistro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati assolti;e le critiche sarebberostate espressenei limiti della continenza, la quale, in ogni caso, non esclude rebbe l ’ uso di «coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale».

Infatti, l’imputato si sarebbe limitato a pronostica re che l ’ inchiesta in parola sarebbe finita nel nulla come quella denominata Why not , sottolineando che inchieste di quel tipo hanno un rilevante impatto sul contesto politico e sulla stabilità istituzionale,in quanto incidenti su questioni politiche. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la tesi accusatoria alla base del procedimento penale fosse infondata, come infondate erano già state ritenute alcune indagini dirette,in passato, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; e avrebbe legittimamente espresso il giudizio secondo cui,alla luce dei pochi risultati ottenuti, del dispendio di risorse pubbliche,delle molte violazioni del segreto istruttorio e delle regole di conduzione delle indagini, l o stesso [OSCURATO:PERSONA] non fosse idoneo a ricoprire il delicato ruolo di magistrato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva.

In vero , pur essendo l’imputato gravato da precedenti specifici,la necessità di adeguare la sanzione alla gravità concreta della vicenda- il cui disvalore andrebbe apprezzato in rapporto alle circostanze del fatto,alla natura delle espressioni offensive e al contesto in cui la diffamazione sarebbe stata realizzata - avrebbe imposto alla Corte territoriale di dare preva lenza , nel giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche sulla recidiva.

Infine, la condotta avrebbe dov uto essere valutata tenendo conto dellepeculiarità del «personaggio pubblico [OSCURATO:PERSONA]» , incline all ’ uso di un linguaggio smodato e provocatorio, tale da costituire un’abitudine linguistica oramai priva di sorprese;e senza trascurare, poi, la genesi della polemica e il contesto ideologico e culturale che avrebbeindotto l ’imputato - sollecitato dagli organi di stampa- a esprimere un suo parere sul “ processo Consip ” .

Dal conseguente annullamento dovrebbe, dunque, conseguire unadeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. In data 26 agosto 2025 è stata sottoscritta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Benché non sia oggetto di contestazione, va premesso, per una migliore comprensione della vicenda, che i Giudici di merito ha nno ritenuto che le espressioni utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] avessero offes o, mediante una comunicazione con più personerealizzata con un’intervista resa su un a testata giornalistica online, la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] , titolare, nella sua qualità di sostituto Procuratore della Repubblica, di una delicat a indagin e giudiziaria.

Ciò in quanto il magistrato era stat o descritt o come un soggetto incompetente, le cui indagini erano sempre finite «nel nulla», che agivaper «pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche» e che a vrebbe dovuto «essere cacciato dalla magistratura e anche arrestato»; apprezzamenti ritenuti idoneia screditar e l a persona offesa nell ’ ambito sociale di riferimento , soprattutto perché accompagnatida frasi ambigue e allusive circa la possibile esistenza di un accordo tra ilmagistrato ed esponenti politici, idonee a ingenerare, nei destinatari, il convincimentodell’effettiva rispondenza a verità di unfatto apparentemente solo adombrato e, dunque, che il magistrato po te ss e a vere esercitato la propria funzione in maniera partigiana .

E proprio il tenore delle espressioni utilizzate è stato ritenut o indicativ o di un a consapevole volontà di adoperare parole ed espressioni interpretabili come lesive della reputazione del destinatarioe, dunque, dell’esistenza di un dolo generico sufficiente a integrare l ’ elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata.

3. Tanto osservato e venendo al tema posto con il primo motivo di doglianza, deve ribadirsi che la condotta dell’imputato non possa ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica, come invece vorrebbe la difesa di [OSCURATO:PERSONA].

In argomento va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 –02; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01 ; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 –01), nel caso del delitto di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica, per dispiegare efficacia scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen., postula che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica (requisito della pertinenza),che l’esposizione di essi avvenga con modalità tali da evitare gratuite aggressioni all’altrui reputazione (requisito della continenza); che vi sia una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (requisito della verità).

E se è vero che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica(Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 -01; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064 -01), è anche vero che l ’ esimente non può essere invocata ove l ’ agente manipoli le informazioni o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 -01) trascendendo in un mero attacc o p ersonal e finalizzat e ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01 ; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764 - 01; Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Scalfari, Rv. 231269 - 01 ) o comunque risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809 -01).

Su tali basi,deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le espressioni utilizzate non possano rientrare nell’ambito di un esercizio legittimo del diritto di critica, da collocare in un periodo storico in cui si intendeva stimolare, a partire da posizione schiettamente “garantiste”, un dibattito pubblico sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie prendendo ad esempio di asseriti eccessi inquisitori di talune indagini che non erano state coronate da risultati coerenti con le premesse investigative (tra cui, secondo l’elencazione difensiva le inchieste“Vip-gate”, “ I ene due ” , “ Savoia gate ” “Vallettopoli”e altre ancora) .

Infatti, come puntualmente osservato dalle sentenze impugnate, la legittimità di un giudizio critico sull’esercizio di un potere pubblico, che rappresenta un portato del principio di libera manifestazione del pensiero proprio di uno stato democratico, presuppone, proprio per la necessità di un equilibrato bilanciamento dei diversi valori in gioco, che le critiche non si ri s ol v ano in una gratuita aggressione verbale alla sfera personale della persona offesa, travalicandoil limite di una necessaria continenza.

In particolare, l’allusione all’esistenza diun rapporto tra un politico (il governatore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una convergenza di interessi di natura politica, ha concretizzato un’illazione priva di alcun riscontro, idonea a rappresentare gratuitamente, dinnanzi alla pubblica opinione, l’immagine di un magistrato intento a strumentalizzare il suo ruolo inquirente per finalità estranee alla funzione ricoperta.

Né può condividersi l’argomento secondo cui l’espressione del diritto di critica politica consenta l’uso di espressioni non rigorosamente obiettive, perché la critica stessa presuppone un contributo valutativo necessariamente soggettivo, posto che essa, come ricordato, deve comunque ancorarsi quantomeno su un nucleo di verità fattuale che, quanto a supposti accordi tra il magistrato e l’uomo politico, è del tutto indimostrato (e come tale deve ritenersi insussistente).

Dunque, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, in disparte la sicura pertinenza del giudizio espresso , connessa a l rilievo pubblico dell’inchiesta “Consip” derivante dalla caratura dei soggetti coinvolti , doveva escludersi, nelle dichiarazioni dell’imputato, la sussistenza sia del requisito della verità, sia di quello della continenza.

E questo in ragione, come detto, del la rappresentazione gratuita dell’attività del magistrato inquirente come il frutto di complotti o di strategie politiche;ciò che, a ben vedere, configurerebbe, in capo allo stesso magistrato, finanche condotte gravemente illecite, posto che esse segnerebbero l’asservimento della funzione a obiettivi ad essa del tutto estranei.

Di modo che l’attribuzione di condotte siffatte, fondata su generiche illazioni, finisce per risolve r si in una critica , più che alle capacità professionali del magistrato, alla sua persona, non a caso destinatariadell’alternativa sprezzante tra l’essere «stupida»o l ’ essere intenzion ata a partecipare all a lotta politica .

Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo ricorso.

4. Quanto, poi, alla configurabilità della recidiva , oggetto delle censure formulate con il secondo motivo, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di esclusione dell’aggravante in parola con il fatto che i l certificato penale dell ’ imputato r iport asse la pr onuncia di numerose condanne per ben 12 reati di diffamazione, consumati fra il 1998 e il 2024;episodi ritenuti pienamente indicativi, con apprezzamento niente affatto illogico,della sua sostanziale indifferenzaalle precedenti esperienze giudiziarie e della sua decisione diperseverare nella realizzazione di condotte connotate dall’offesa portata all’altrui onorabilità.E in definitiva non solo di una maggiore riprovevolezza della condotta, ma anche della sostanziale inefficacia deterrente delle precedenti condanne.

La mancata esclusione della recidiva comporta, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, che il «tempo necessario a prescrivere» il delitto contestato, aggravato da una circostanza ad effetto speciale, deve essere determinato in10 anni, sicché, al momento, esso non è ancora decorso.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 24/03/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 marzo 2025 , la Corte di appello di Milano ha confermatola sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla penadi 2.500 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole de l del i tto previsto dall’art. 595, terzo comma,cod. pen., per avere reso , in occasione di un ’ intervista rilasciata alla testata on-line“affaritaliani.it”, dichiarazioni diffamatorie all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, titolare dell’inchiesta “Consip”,asserendo: «finirà nel nulla come [OSCURATO:PERSONA]. Non si capisce neppure se è per pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche»; e, ancora, «E’la tipica nuvola di nulla di [OSCURATO:PERSONA] che finirà nel nulla come tutte le cose che ha fatto. Questo magistrato dovrebbe essere cacciato dalla Magistratura ed anche arrestato»;nonché « non capisco il beneficio, salvo che non sia una forma di trama tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», fatto commesso in data 8 marzo 2017 , con le aggravanti dell ’ aver e arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità e dell’attribuzione di un fatto determinato, nonché con la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appello per il tramite del suo difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica.Infatti, l’imputato, nella sua veste di soggetto politico, si sarebbelimitato a pronunciarsi su questioni di pubblico interesse riguardanti il potere attribuito ai pubblici ministeri; e le frasi utilizzate sarebbero state strettamente funzionali a manifestare la propria disapprovazione, senza trascendere in ingiustificate aggressioni ad hominem. In proposito, la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai consolidat a nel ritenere che nel caso della critica, la quale è espressione di opinione meramente soggettiva,il rispetto del principio di verità si declini peculiarmente, nel senso che essodebba contempera rsi con i principi costituzionali posti d a gli artt. 2 e 3 Cost. La stessa giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo riconoscerebbe la particolarità delle dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, pur sottolineando come,anche quest’ultimo, conten ga comunque un nucleo fattuale , il quale deve essere veritiero, posto che , altrimenti, esso si risolverebbe in un’affermazione offensiva non scriminabile perché priva di concreti riferimenti fattuali, come ritenuto anchedalla sentenza resa dalla CEDU il 27 febbraio 2013 nel caso Mengi vs. Turkey, che distinguerebbe tra diritto di critica e diritto di cronaca.Pertanto, ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificarlocome prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sarebbero costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, sempreche sussista un rapporto di leale confronto tra l ’ opinione critica e il fatto che la genera,senza trascend ere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, potendo consentirsi l ’ utilizzo di termini oggettivamente offensivi a condizione che essi abbiano anche il significato di un giudizio critico,di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Nel caso di specie , dunque , le dichiarazioni dell’imputato, benché astrattamente connota te da un ’ attitudine lesiva dell ’ altrui reputazione,avrebbero dovuto essere valutate nel contesto in cui era no inserite e nel concreto significato che l’imputato aveva inteso attribuire loro, posto che l’on. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe voluto accusare la persona offesa di condotte riprovevoli. L’impiego in chiave iperbolica delledichiarazioni avrebbe avuto un evidente fine provocatorio, assumendo una funzione meramente rafforzativa della critica relativa alla cd. inchiesta Consip, al fine di sottolineare la gravità dei fatti denunziati. Pertanto, egli non a vre bb e valicato i limiti della continenza, posto che, soprattutto nell’ambito della manifestazione del pensiero su temi giudiziari e/o politici e della censura di coloro che ricoprono importanti ruoli pubblici (come l’ufficio del pubblico ministero), la critica potrebbe ben assumere forme anche aspre.Peraltro, i fatti oggetto delle dichiarazioni avrebbero riguardato un’inchiesta i cuiimputati più importanti, come, tra gli altri, l ’ ex m inistro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati assolti;e le critiche sarebberostate espressenei limiti della continenza, la quale, in ogni caso, non esclude rebbe l ’ uso di «coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale». Infatti, l’imputato si sarebbe limitato a pronostica re che l ’ inchiesta in parola sarebbe finita nel nulla come quella denominata Why not , sottolineando che inchieste di quel tipo hanno un rilevante impatto sul contesto politico e sulla stabilità istituzionale,in quanto incidenti su questioni politiche. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la tesi accusatoria alla base del procedimento penale fosse infondata, come infondate erano già state ritenute alcune indagini dirette,in passato, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; e avrebbe legittimamente espresso il giudizio secondo cui,alla luce dei pochi risultati ottenuti, del dispendio di risorse pubbliche,delle molte violazioni del segreto istruttorio e delle regole di conduzione delle indagini, l o stesso [OSCURATO:PERSONA] non fosse idoneo a ricoprire il delicato ruolo di magistrato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva. In vero , pur essendo l’imputato gravato da precedenti specifici,la necessità di adeguare la sanzione alla gravità concreta della vicenda- il cui disvalore andrebbe apprezzato in rapporto alle circostanze del fatto,alla natura delle espressioni offensive e al contesto in cui la diffamazione sarebbe stata realizzata - avrebbe imposto alla Corte territoriale di dare preva lenza , nel giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche sulla recidiva. Infine, la condotta avrebbe dov uto essere valutata tenendo conto dellepeculiarità del «personaggio pubblico [OSCURATO:PERSONA]» , incline all ’ uso di un linguaggio smodato e provocatorio, tale da costituire un’abitudine linguistica oramai priva di sorprese;e senza trascurare, poi, la genesi della polemica e il contesto ideologico e culturale che avrebbeindotto l ’imputato - sollecitato dagli organi di stampa- a esprimere un suo parere sul “ processo Consip ” . Dal conseguente annullamento dovrebbe, dunque, conseguire unadeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. In data 26 agosto 2025 è stata sottoscritta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Benché non sia oggetto di contestazione, va premesso, per una migliore comprensione della vicenda, che i Giudici di merito ha nno ritenuto che le espressioni utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] avessero offes o, mediante una comunicazione con più personerealizzata con un’intervista resa su un a testata giornalistica online, la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] , titolare, nella sua qualità di sostituto Procuratore della Repubblica, di una delicat a indagin e giudiziaria. Ciò in quanto il magistrato era stat o descritt o come un soggetto incompetente, le cui indagini erano sempre finite «nel nulla», che agivaper «pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche» e che a vrebbe dovuto «essere cacciato dalla magistratura e anche arrestato»; apprezzamenti ritenuti idoneia screditar e l a persona offesa nell ’ ambito sociale di riferimento , soprattutto perché accompagnatida frasi ambigue e allusive circa la possibile esistenza di un accordo tra ilmagistrato ed esponenti politici, idonee a ingenerare, nei destinatari, il convincimentodell’effettiva rispondenza a verità di unfatto apparentemente solo adombrato e, dunque, che il magistrato po te ss e a vere esercitato la propria funzione in maniera partigiana . E proprio il tenore delle espressioni utilizzate è stato ritenut o indicativ o di un a consapevole volontà di adoperare parole ed espressioni interpretabili come lesive della reputazione del destinatarioe, dunque, dell’esistenza di un dolo generico sufficiente a integrare l ’ elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata. 3. Tanto osservato e venendo al tema posto con il primo motivo di doglianza, deve ribadirsi che la condotta dell’imputato non possa ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica, come invece vorrebbe la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. In argomento va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 –02; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01 ; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 –01), nel caso del delitto di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica, per dispiegare efficacia scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen., postula che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica (requisito della pertinenza),che l’esposizione di essi avvenga con modalità tali da evitare gratuite aggressioni all’altrui reputazione (requisito della continenza); che vi sia una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (requisito della verità). E se è vero che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica(Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 -01; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064 -01), è anche vero che l ’ esimente non può essere invocata ove l ’ agente manipoli le informazioni o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 -01) trascendendo in un mero attacc o p ersonal e finalizzat e ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01 ; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764 - 01; Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Scalfari, Rv. 231269 - 01 ) o comunque risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809 -01). Su tali basi,deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le espressioni utilizzate non possano rientrare nell’ambito di un esercizio legittimo del diritto di critica, da collocare in un periodo storico in cui si intendeva stimolare, a partire da posizione schiettamente “garantiste”, un dibattito pubblico sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie prendendo ad esempio di asseriti eccessi inquisitori di talune indagini che non erano state coronate da risultati coerenti con le premesse investigative (tra cui, secondo l’elencazione difensiva le inchieste“Vip-gate”, “ I ene due ” , “ Savoia gate ” “Vallettopoli”e altre ancora) . Infatti, come puntualmente osservato dalle sentenze impugnate, la legittimità di un giudizio critico sull’esercizio di un potere pubblico, che rappresenta un portato del principio di libera manifestazione del pensiero proprio di uno stato democratico, presuppone, proprio per la necessità di un equilibrato bilanciamento dei diversi valori in gioco, che le critiche non si ri s ol v ano in una gratuita aggressione verbale alla sfera personale della persona offesa, travalicandoil limite di una necessaria continenza. In particolare, l’allusione all’esistenza diun rapporto tra un politico (il governatore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una convergenza di interessi di natura politica, ha concretizzato un’illazione priva di alcun riscontro, idonea a rappresentare gratuitamente, dinnanzi alla pubblica opinione, l’immagine di un magistrato intento a strumentalizzare il suo ruolo inquirente per finalità estranee alla funzione ricoperta. Né può condividersi l’argomento secondo cui l’espressione del diritto di critica politica consenta l’uso di espressioni non rigorosamente obiettive, perché la critica stessa presuppone un contributo valutativo necessariamente soggettivo, posto che essa, come ricordato, deve comunque ancorarsi quantomeno su un nucleo di verità fattuale che, quanto a supposti accordi tra il magistrato e l’uomo politico, è del tutto indimostrato (e come tale deve ritenersi insussistente). Dunque, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, in disparte la sicura pertinenza del giudizio espresso , connessa a l rilievo pubblico dell’inchiesta “Consip” derivante dalla caratura dei soggetti coinvolti , doveva escludersi, nelle dichiarazioni dell’imputato, la sussistenza sia del requisito della verità, sia di quello della continenza. E questo in ragione, come detto, del la rappresentazione gratuita dell’attività del magistrato inquirente come il frutto di complotti o di strategie politiche;ciò che, a ben vedere, configurerebbe, in capo allo stesso magistrato, finanche condotte gravemente illecite, posto che esse segnerebbero l’asservimento della funzione a obiettivi ad essa del tutto estranei. Di modo che l’attribuzione di condotte siffatte, fondata su generiche illazioni, finisce per risolve r si in una critica , più che alle capacità professionali del magistrato, alla sua persona, non a caso destinatariadell’alternativa sprezzante tra l’essere «stupida»o l ’ essere intenzion ata a partecipare all a lotta politica . Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo ricorso. 4. Quanto, poi, alla configurabilità della recidiva , oggetto delle censure formulate con il secondo motivo, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di esclusione dell’aggravante in parola con il fatto che i l certificato penale dell ’ imputato r iport asse la pr onuncia di numerose condanne per ben 12 reati di diffamazione, consumati fra il 1998 e il 2024;episodi ritenuti pienamente indicativi, con apprezzamento niente affatto illogico,della sua sostanziale indifferenzaalle precedenti esperienze giudiziarie e della sua decisione diperseverare nella realizzazione di condotte connotate dall’offesa portata all’altrui onorabilità.E in definitiva non solo di una maggiore riprovevolezza della condotta, ma anche della sostanziale inefficacia deterrente delle precedenti condanne. La mancata esclusione della recidiva comporta, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, che il «tempo necessario a prescrivere» il delitto contestato, aggravato da una circostanza ad effetto speciale, deve essere determinato in10 anni, sicché, al momento, esso non è ancora decorso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ric
Sentenza Cassazione n. 40486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris