CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 12724/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio della Cortedi cassazione, disposto con sentenza del 5 novembre 2025, ha rigettato l’istanza di revoca osostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, che è stata applicata alricorrente in relazione al reato di riciclaggio per il quale lo stato del Kuwait ha chiestol’estradizione.La Corte territoriale, richiamando integralmente la prima ordinanza annullata dallaSuprema Corte (emessa dalla Corte di appello di Roma il 15.07.2025), ha ritenutosussistente il pericolo di fuga nelle more della procedura di estradizione, non fronteggiabilecon misure meno afflittive, ricordando altro precedente provvedimento di analogo tenore,emesso l’8 maggio 2025 e non reputando incompatibili le condizioni di salute del ricorrentecon il regime carcerario.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere illustrato i fatti, deduce:1) violazione di legge per avere la Corte solo genericamente affermato, conmotivazione apparente, l’esistenza del pericolo di fuga, senza valutarne la concretezza el’attualità in ragione delle gravi condizioni di salute del ricorrente.La difesa aveva sottoposto la questione al vaglio della Corte attraverso l’istanza direvoca o sostituzione della misura, indipendentemente dalla diversa valutazione relativa allaincompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.L’ordinanza impugnata, sul punto, avrebbe fatto integrale rinvio al precedenteprovvedimento oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione, il quale, tuttavia,utilizzando formule generiche, non aveva espresso una motivazione idonea ad individuarel’esigenza cautelare nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità che il ricorsorichiama.Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, della memoria depositata nel giudizio di rinvio,corredata dal diario clinico del ricorrente, aggiornato al 22 dicembre 2025, attestantel’ingravescenza delle sue condizioni di salute, essendo egli soggetto pressoché cieco, inincorso in cadute accidentali all’interno del carcere che avevano provocato, oltre ad ungenerale stato di ansia, un trauma cranico ed un trauma al ginocchio con consequenzialeutilizzo di una carrozzina per gli spostamenti.La motivazione sarebbe apparente anche a proposito del fatto che il ricorrente non haresidenza in Italia, circostanza di carattere neutro, non essendo stata adeguatamentevalutata l’incidenza del fatto che il ricorrente aveva preso in locazione un appartamento inRoma ove poter scontare, con l’aiuto della sua compagna, il regime di arresti domiciliarieventualmente applicatogli.Non sarebbero stati presi in considerazione neanche i vari elementi a favore dellamancanza del pericolo di fuga così come rappresentati dal ricorrente e ribaditi in ricorso aifgg. 19 e 20;2) violazione di legge per motivazione apparente rispetto alla questione dellaadeguatezza di misure meno gravi a scongiurare il pericolo di fuga, anche alla luce dellacircostanza già indicata nel primo motivo della locazione di un appartamento in Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. In ordine al primo motivo, che ha carattere assorbente, risponde al vero quantodedotto in ricorso con riguardo alla circostanza che, con l’originaria istanza di revoca osostituzione della misura, era stato chiesto dalla difesa di valutare non soltantol’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente rispetto al regime carcerario, mal’incidenza di dette condizioni con la ritenuta esigenza cautelare del pericolo di fuga inrelazione agli addebiti per cui si procede.Sotto il cennato profilo, non si riscontra alcuna risposta da parte della Corte di appello.D’altra parte, il rinvio pressoché integrale del provvedimento impugnato alla precedenteordinanza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2025, non vale a sanare il viziomotivazionale, dal momento che neanche in quella precedente statuizione la questione erastata affrontata con adeguate argomentazioni; sul punto, peraltro, l’ordinanza impugnata inquesta sede avrebbe dovuto tenere conto di quanto contenuto nella memoria difensiva, deltutto ignorata, a proposito della ingravescenza delle condizioni di salute del ricorrente dovutaad evenienze successive alla prima valutazione ed oggetto di allegazione.2. Tanto comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per una nuova ecompleta valutazione di merito delle questioni sottoposte con gli atti di parte, ivi comprese, invia subordinata, quelle inerenti alla eventuale idoneità di una misura meno grave ascongiurare il rischio di fuga ove ritenuto sussistente – bene evidenziate nel primo e nelsecondo motivo di ricorso - tenendo conto di tutte le deduzioni e allegazioni in propositofornite dal ricorrente e neanche queste tenute in conto dalla Corte di appello.3. Solo per completezza si precisa che, al di là della specifica necessità di adottare, aifini della decisione del caso in esame, valutazioni di merito inibite al giudizio di legittimità,l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, invocato dalla difesa, può esserepronunciato solo rispetto alla ordinanza genetica impositiva della misura ma non nelladiversa sede per cui si procede (argomenta, in questo senso, da Sez. 6, n. 16342 del17/02/2025, Lopes, Rv. 287970-01). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter,e 203 disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]