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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08197/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 (dep. il 30 aprile 2020) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 21 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] POLITI, quale amministratore della fallita I.B.S. s.r.I., per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni indicati in imputazione (capo 1 della rubrica) - ad eccezione della somma di euro 51.100,00 (in relazione alla quale ha reso pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste) - nonché per bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica), con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, in relazione all'affermazione di responsabilità del POLITI per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono state prospettate la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e l'omessa motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 216 comma 1, n. 1,

I. fall.

2.2. Con il secondo motivo, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono state dedotte la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e l'omessa motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2,

I. fall.

2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, il ricorrente ha dedotto che: - la motivazione della sentenza di secondo grado avrebbe fatto richiamo - in maniera del tutto acritica e mediante un incongruo uso della motivazione per relationem - alle medesime argomentazioni spese dal Giudice di primo grado; - e non sarebbe stato osservato il disposto dell'art. 216, comma 1, n. 1,

I. fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che nel caso di specie non ricorrerebbe un'ipotesi di distrazione penalmente rilevante di beni in leasing.

Difatti, già in data 18 novembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva perso la disponibilità giuridica dei beni in discorso, che non aveva riscattato e dei quali semmai era tenuta alla restituzione, rimanendo debitrice anche dei canoni di locazione insoluti; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva concesso i beni in locazione finanziaria alla I.B.S. s.r.I.) il 4 aprile 2012 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, acquisendo dunque «il titolo giudiziario per la restituzione sia delle somme relativ[e] ai canoni de quibus sia dei beni locati»; la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è poi insinuata al passivo fallimentare.

Nel 2018 ha avuto luogo una transazione all'esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere sia per i canoni sia per la restituzione dei beni; dunque, il fallimento non ha subito alcun detrimento perché è stato sgravato del debito finanziario e non è stato più tenuto alla restituzione dei beni leasing; tali beni, comunque, non erano mai stati riscattati e non erano stati restituiti sin dal 18 novembre 2011 e, quindi, non erano mai entrati nella disponibilità della fallita (ed erano destinati alla restituzione); comunque, dopo il fallimento «erano stati ora per allora informalmente a rinunciati dall'unico soggetto legittimato a disporne».

Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe tutto apodittica e avrebbe travisato il fatto senza neppure valutare le deduzioni difensive, essendosi limitata a ripetere alcuni argomenti desunti dalla sentenza di primo grado, riformulandoli mediante un diverso ordine di esposizione.

1.1. Questa Corte ha già chiarito che: - «integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing, risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento.

Quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79

I. fall.» (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01); - «in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione» (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01) Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la c.d. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configuri quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261347 - 01).

Dunque, il motivo in esame è manifestamente infondato, allorché: - ha assunto che la risoluzione del contratto di leasing e il conseguente obbligo di restituzione dei beni che ne erano oggetto già in data anteriore al fallimento (dichiarato con sentenza del 16 luglio 2013), restituzione che non è stato neppure dedotto abbia avuto luogo (essendosi anzi prospettato che l'avente diritto vi abbia rinunciato all'atto di una transazione stipulata nel 2018, ossia successivamente al fallimento, e avendo i Giudici di merito esposto come i beni in parola non siano stati rinvenuti dalla curatela), escludano la rilevanza penale del fatto ai sensi della norma incriminatrice prima richiamata; n - e ha fondato tale ultima conclusione sull'asserita mancanza di pregiudizio per i creditori alla luce della detta transazione, si ribadisce, successiva alla dichiarazione di fallimento (dato questo dirimente), non occorrendo immorare oltre sul punto.

È, allora, sufficiente aggiungere che, con evidenza, la motivazione della sentenza impugnata sul punto non può dirsi apparente o inesistente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale, oltre a richiamare la sentenza di primo grado, ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, facendo riferimento al mancato rinvenimento dei beni in leasing da parte del curatore e dando conto della rilevanza, al fine della sussistenza del reato, della effettiva disponibilità di essi in capo alla società fallita (a prescindere dalla proprietà delle medesime res in capo al concedente); ed evidenziando che la transazione de qua ha avuto luogo dopo la chiusura del fallimento; e non può, pertanto, assumersi che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01).

2. Con il secondo motivo, in ordine all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, si è assunto che anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apodittica, e comunque avrebbe violato gli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2,

I. fall.

Il ricorrente ha dedotto di aver evidenziato nell'atto di gravame che nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per la mancanza di indici dimostrativi sintomatici del dolo e, dunque, rivelatori della volontà dell'imputato di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori; tanto che il POLITI spontaneamente aveva consegnato tutte le scritture contabili in suo possesso e, in particolare, «documentazione relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 ovvero sino al termine di operatività della fallita» che si colloca nell'«anno 2011 con fallimento dichiarato nell'anno 2013».

Di conseguenza, con l'atto di appello si era chiesta la derubricazione del fatto dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale proprio alla luce dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nonché, sotto il profilo oggettivo, dell'accertata mancata tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento.

E anche a tale riguardo la motivazione della Corte di appello sarebbe apodittica e avrebbe travisato il fatto, non valutando gli argomenti difensivi, fondati e persuasivi, così erroneamente applicando le norme incriminatrici suddette.2.1.

La sentenza impugnata, richiamando la relazione e la testimonianza del curatore del fallimento, ha ritenuto la prova della carenza e della dispersione della documentazione contabile della fallita, oltre che dell'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari di essa nonostante la parziale e tardiva consegna di documenti da parte del POLITI allo stesso organo fallimentare; ed ha tratto l'elemento soggettivo anche del delitto in discorso - condividendo espressamente quanto già ritenuto dal Tribunale (che aveva pure rimarcato, sotto tale profilo, che non è stato possibile in particolare avere contezza della destinazione che hanno avuto i beni in leasing, già richiamati, in un momento in cui la società versava in gravi difficoltà finanziarie) - dal fatto che lo stesso imputato sia stato in grado solo in un secondo momento di produrre parte della documentazione ed abbia ammesso di aver accettato la carica di amministratore della società fallita per dare un sostengo all'amico CHALLUKIAN, già gravemente indebitato, rimarcando la consapevolezza da parte del POLITO della reale situazione della società.

La Corte di appello ha, pertanto, negato pure la chiesta derubricazione del fatto.

Rispetto a tale iter espositivo, il ricorrente ha irrítualmente assunto un travisamento del fatto e, a ben vedere, ha richiesto un diverso apprezzamento dei dati in atti, segnatamente sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, non consentito un questa sede di legittimità, non confrontandosi con le argomentazioni esposte al riguardo dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Infine, neppure in parte qua la motivazione - appena sopra compendiata - può dirsi apparente, ossia del tutto mancante o inidonea a dare conto del percorso argomentativo su cui si è fondata la decisione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione, di cui ha dedotto l'assoluta carenza e la contraddittorietà, rassegnando che: - in primo grado il rigetto delle circostanze generiche sarebbe stato reso in maniera del tutto apodittica; - la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe, invece, affetta da un'aporia poiché avrebbe affermato la mancanza di collaborazione dell'imputato nonostante il Tribunale avesse osservato che il prevenuto ha consegnato alla curatela copiosa documentazione contabile, ha reso dichiarazioni in due occasioni al curatore e restituito due veicoli alla curatela; - la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'intervenuta transazione, elemento che il Giudice di primo grado ha valutato per contenere la pena base nel minimo edittale (nonostante i precedenti dell'imputato), transazione che è intervenuta tra il socio di maggioranza della fallita di concerto con l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (proprietaria dei beni distratti, insinuatasi al passivo), i cui effetti positivi si sarebbero riverberati proprio sulla curatele (rectius: sul passivo fallimentare).Dunque, la Corte di appello si sarebbe pronunciata in maniera distonica rispeto a quanto statuito dal Tribunale e, in tal modo, avrebbe violato gli artt. 133 e 62-bis cod. pen., non potendosi neppure comprendere - in difetto di qualsivoglia altro riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cit. - quali sarebbero i dati di segno negativo che hanno condotto ad escludere le circostanze attenuanti generiche.

3.1. La Corte di appello ha disatteso il gravame, non ravvisando i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ai precedenti riportati dal POLITI e alla mancanza di collaborazione da parte sua con la curatela nel corso della procedura concorsuale.

Inoltre, il Giudice di secondo grado ha rilevato che già il Tribunale aveva tenuto conto della menzionata transazione, determinando la pena nella misura minima per il reato più grave e contenendo l'aumento per la c.d. continuazione fallimentare.

Dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la sentenza impugnata - pur richiamando quella di primo grado - non può dirsi in alcun modo contraddittoria, avendo anzi ribadito - come già il Tribunale aveva affermato - il difetto dei presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senza omettere di considerare la transazione più volte richiamata.

In secondo luogo, la Corte di appello ha attribuito rilievo, in maniera conforme a legge, alla capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, e dunque proprio a uno degli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); e con tale profilo - mediante il quale il Giudice di secondo grado ha motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - il ricorso non si è confrontato per nulla, censurando poi la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'asserita collaborazione del POLITI che, per vero, non si trae dalla prima sentenza con riferimento alla consegna parziale di documenti contabili (la cui inutilità per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita è stata anzi a chiare lettere esposta già dal Tribunale).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 (dep. il 30 aprile 2020) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 21 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] POLITI, quale amministratore della fallita I.B.S. s.r.I., per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni indicati in imputazione (capo 1 della rubrica) - ad eccezione della somma di euro 51.100,00 (in relazione alla quale ha reso pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste) - nonché per bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica), con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'affermazione di responsabilità del POLITI per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono state prospettate la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e l'omessa motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 216 comma 1, n. 1, I. fall. 2.2. Con il secondo motivo, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono state dedotte la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e l'omessa motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, I. fall. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, il ricorrente ha dedotto che: - la motivazione della sentenza di secondo grado avrebbe fatto richiamo - in maniera del tutto acritica e mediante un incongruo uso della motivazione per relationem - alle medesime argomentazioni spese dal Giudice di primo grado; - e non sarebbe stato osservato il disposto dell'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che nel caso di specie non ricorrerebbe un'ipotesi di distrazione penalmente rilevante di beni in leasing. Difatti, già in data 18 novembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva perso la disponibilità giuridica dei beni in discorso, che non aveva riscattato e dei quali semmai era tenuta alla restituzione, rimanendo debitrice anche dei canoni di locazione insoluti; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva concesso i beni in locazione finanziaria alla I.B.S. s.r.I.) il 4 aprile 2012 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, acquisendo dunque «il titolo giudiziario per la restituzione sia delle somme relativ[e] ai canoni de quibus sia dei beni locati»; la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è poi insinuata al passivo fallimentare. Nel 2018 ha avuto luogo una transazione all'esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere sia per i canoni sia per la restituzione dei beni; dunque, il fallimento non ha subito alcun detrimento perché è stato sgravato del debito finanziario e non è stato più tenuto alla restituzione dei beni leasing; tali beni, comunque, non erano mai stati riscattati e non erano stati restituiti sin dal 18 novembre 2011 e, quindi, non erano mai entrati nella disponibilità della fallita (ed erano destinati alla restituzione); comunque, dopo il fallimento «erano stati ora per allora informalmente a rinunciati dall'unico soggetto legittimato a disporne». Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe tutto apodittica e avrebbe travisato il fatto senza neppure valutare le deduzioni difensive, essendosi limitata a ripetere alcuni argomenti desunti dalla sentenza di primo grado, riformulandoli mediante un diverso ordine di esposizione. 1.1. Questa Corte ha già chiarito che: - «integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing, risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento. Quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 I. fall.» (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01); - «in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione» (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01) Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la c.d. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configuri quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261347 - 01). Dunque, il motivo in esame è manifestamente infondato, allorché: - ha assunto che la risoluzione del contratto di leasing e il conseguente obbligo di restituzione dei beni che ne erano oggetto già in data anteriore al fallimento (dichiarato con sentenza del 16 luglio 2013), restituzione che non è stato neppure dedotto abbia avuto luogo (essendosi anzi prospettato che l'avente diritto vi abbia rinunciato all'atto di una transazione stipulata nel 2018, ossia successivamente al fallimento, e avendo i Giudici di merito esposto come i beni in parola non siano stati rinvenuti dalla curatela), escludano la rilevanza penale del fatto ai sensi della norma incriminatrice prima richiamata; n - e ha fondato tale ultima conclusione sull'asserita mancanza di pregiudizio per i creditori alla luce della detta transazione, si ribadisce, successiva alla dichiarazione di fallimento (dato questo dirimente), non occorrendo immorare oltre sul punto. È, allora, sufficiente aggiungere che, con evidenza, la motivazione della sentenza impugnata sul punto non può dirsi apparente o inesistente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale, oltre a richiamare la sentenza di primo grado, ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, facendo riferimento al mancato rinvenimento dei beni in leasing da parte del curatore e dando conto della rilevanza, al fine della sussistenza del reato, della effettiva disponibilità di essi in capo alla società fallita (a prescindere dalla proprietà delle medesime res in capo al concedente); ed evidenziando che la transazione de qua ha avuto luogo dopo la chiusura del fallimento; e non può, pertanto, assumersi che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01). 2. Con il secondo motivo, in ordine all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, si è assunto che anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apodittica, e comunque avrebbe violato gli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, I. fall. Il ricorrente ha dedotto di aver evidenziato nell'atto di gravame che nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per la mancanza di indici dimostrativi sintomatici del dolo e, dunque, rivelatori della volontà dell'imputato di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori; tanto che il POLITI spontaneamente aveva consegnato tutte le scritture contabili in suo possesso e, in particolare, «documentazione relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 ovvero sino al termine di operatività della fallita» che si colloca nell'«anno 2011 con fallimento dichiarato nell'anno 2013». Di conseguenza, con l'atto di appello si era chiesta la derubricazione del fatto dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale proprio alla luce dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nonché, sotto il profilo oggettivo, dell'accertata mancata tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento. E anche a tale riguardo la motivazione della Corte di appello sarebbe apodittica e avrebbe travisato il fatto, non valutando gli argomenti difensivi, fondati e persuasivi, così erroneamente applicando le norme incriminatrici suddette.2.1. La sentenza impugnata, richiamando la relazione e la testimonianza del curatore del fallimento, ha ritenuto la prova della carenza e della dispersione della documentazione contabile della fallita, oltre che dell'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari di essa nonostante la parziale e tardiva consegna di documenti da parte del POLITI allo stesso organo fallimentare; ed ha tratto l'elemento soggettivo anche del delitto in discorso - condividendo espressamente quanto già ritenuto dal Tribunale (che aveva pure rimarcato, sotto tale profilo, che non è stato possibile in particolare avere contezza della destinazione che hanno avuto i beni in leasing, già richiamati, in un momento in cui la società versava in gravi difficoltà finanziarie) - dal fatto che lo stesso imputato sia stato in grado solo in un secondo momento di produrre parte della documentazione ed abbia ammesso di aver accettato la carica di amministratore della società fallita per dare un sostengo all'amico CHALLUKIAN, già gravemente indebitato, rimarcando la consapevolezza da parte del POLITO della reale situazione della società. La Corte di appello ha, pertanto, negato pure la chiesta derubricazione del fatto. Rispetto a tale iter espositivo, il ricorrente ha irrítualmente assunto un travisamento del fatto e, a ben vedere, ha richiesto un diverso apprezzamento dei dati in atti, segnatamente sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, non consentito un questa sede di legittimità, non confrontandosi con le argomentazioni esposte al riguardo dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Infine, neppure in parte qua la motivazione - appena sopra compendiata - può dirsi apparente, ossia del tutto mancante o inidonea a dare conto del percorso argomentativo su cui si è fondata la decisione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione, di cui ha dedotto l'assoluta carenza e la contraddittorietà, rassegnando che: - in primo grado il rigetto delle circostanze generiche sarebbe stato reso in maniera del tutto apodittica; - la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe, invece, affetta da un'aporia poiché avrebbe affermato la mancanza di collaborazione dell'imputato nonostante il Tribunale avesse osservato che il prevenuto ha consegnato alla curatela copiosa documentazione contabile, ha reso dichiarazioni in due occasioni al curatore e restituito due veicoli alla curatela; - la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'intervenuta transazione, elemento che il Giudice di primo grado ha valutato per contenere la pena base nel minimo edittale (nonostante i precedenti dell'imputato), transazione che è intervenuta tra il socio di maggioranza della fallita di concerto con l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (proprietaria dei beni distratti, insinuatasi al passivo), i cui effetti positivi si sarebbero riverberati proprio sulla curatele (rectius: sul passivo fallimentare).Dunque, la Corte di appello si sarebbe pronunciata in maniera distonica rispeto a quanto statuito dal Tribunale e, in tal modo, avrebbe violato gli artt. 133 e 62-bis cod. pen., non potendosi neppure comprendere - in difetto di qualsivoglia altro riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cit. - quali sarebbero i dati di segno negativo che hanno condotto ad escludere le circostanze attenuanti generiche. 3.1. La Corte di appello ha disatteso il gravame, non ravvisando i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ai precedenti riportati dal POLITI e alla mancanza di collaborazione da parte sua con la curatela nel corso della procedura concorsuale. Inoltre, il Giudice di secondo grado ha rilevato che già il Tribunale aveva tenuto conto della menzionata transazione, determinando la pena nella misura minima per il reato più grave e contenendo l'aumento per la c.d. continuazione fallimentare. Dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la sentenza impugnata - pur richiamando quella di primo grado - non può dirsi in alcun modo contraddittoria, avendo anzi ribadito - come già il Tribunale aveva affermato - il difetto dei presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senza omettere di considerare la transazione più volte richiamata. In secondo luogo, la Corte di appello ha attribuito rilievo, in maniera conforme a legge, alla capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, e dunque proprio a uno degli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); e con tale profilo - mediante il quale il Giudice di secondo grado ha motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - il ricorso non si è confrontato per nulla, censurando poi la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'asserita collaborazione del POLITI che, per vero, non si trae dalla prima sentenza con riferimento alla consegna parziale di documenti contabili (la cui inutilità per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita è stata anzi a chiare lettere esposta già dal Tribunale). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 08197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris