CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43608/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità del ricorso, trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Velletri del 12.06.2008, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati edilizi, (capo a), in materia di conglomerato cementizio armato, antisismici e paesaggistici meglio descritti nei restanti capi di imputazione, condannandolo alla pena di 4 mesi di arresto ed C 22.000 di am- menda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra gli stessi, con i doppi benefici di legge e disponendo la demolizione delle opere abusive. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 8 CEDU, 117 Cost., e 46 CEDU atteso l'obbligo di rispettare le sentenze della Corte di Strasburgo. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole per l'illegittimità della sentenza impugnata che violerebbe l'art. 8 CEDU, non avendo la Corte d'appello considerato che l'abuso edilizio in questione era stato realizzato per fini residenziali del reo e dei propri familiari, senza nemmeno tener conto che tra la realizzazione dell'abuso e il definitivo accertamento dell'ordine demolitorio si sarebbe consolidata una si- tuazione familiare, senza accertare come il destinatario dell'ordine potesse risol- vere la questione abitativa, a tal proposito citando giurisprudenza della Corte EDU, tra cui segnatamente la sentenza Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21.04.2016 e sostenendo, comunque, la violazione dell'art. 46 CEDU, in quanto vi sarebbe una contrastante giurisprudenza circa l'obbligo del giudice italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU non direttamente riguardanti il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di omessa motivazione e di illogicità della stessa circa l'entità della pena e la sua quantificazione. In sintesi, la difesa del ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alle modalità con cui il primo giudice aveva quantificato la pena inflitta, in particolare non motivando sui criteri di determina- zione della pena base e sulla diminuzione operata per effetto delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di comparazione, non essendo sufficiente il richiamo generico all'entità del fatto ed alla personalità del reo, soprattutto a fronte di una pena ben superiore al minimo edittale come nel caos in esame, non offrendo i giudici di appello alcuna motivazione in ordine al "discostamento" da tale minimo. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160, c.p., e all'art. 111 Cost. circa il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In sintesi, premesso che il fatto contestato risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si osserva che il processo è ancora pendente dopo 14 anni a fronte dell'accoglimento di due incidenti di esecuzione per la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sen- tenza di appello, accolti dal giudice dell'esecuzione, che hanno portato alla notifica di tale estratto solo in data 17.11.2020, ossia nove anni dopo la pronuncia della sentenza d'appello; attesa l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ma- turata nel corso di tale arco temporale, si imporrebbe l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 17.09.2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, segnatamente ri- levando come il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione che risulta adeguatamente motivata anche dal punto di vista sanzionatorio ed, ancora, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2 - n. 12623 del 13/12/2019 Rv. 279059 - 01). 4. Con memoria datata 22.09.2021, la difesa del ricorrente, nell'insistere sull'accoglimento del ricorso, ed in replica alla requisitoria scritta del PG, ritiene che la violazione di norme CEDU e di norme di rango costituzionale, quali quelle esplicitate nei motivi di ricorso, cui si rinvia, possano legittimamente essere ap- prezzate dal [OSCURATO:PERSONA], senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, come richiesta dal P.G. La difesa inoltre ribadisce che l'accertamento del fatto- reato risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che lo spazio temporale di quindici anni per la defini- zione giurisdizionale di una contravvenzione debba considerarsi contrario ad ogni norma sulla ragionevole durata del processo, anche in considerazione dell'età dell'imputato ormai prossimo agli ottantaquattro anni. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, la cui trattazione si è svolta cartolarnnente, in assenza di ri- chiesta di trattazione orale, è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Ed invero, al di là del rilievo del PG, confortato parzialmente dalla giu- risprudenza di questa Corte (in senso conforme alle conclusioni del PG: Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 - dep. 21/04/2020, Rv. 279059; contra, tuttavia: Sez. 6, ord. n. 37796 del 08/04/2020 - dep. 30/12/2020, Rv. 280961), i giudici di appello, motivando sulla doglianza difensiva che richiedeva l'applicazione dello stato di ne- cessità dovuto all'esigenza di accudire la moglie ospitando al secondo piano la famiglia del figlio, ha correttamente motivato evidenziando come, dal fascicolo fotografico agli atti, emergesse chiaramente come si trattava di un grosso manu- fatto su due piani fuori terra, ciò che contrastava sia con le asserite difficoltà eco- nomiche dell'allora appellante, sia con una situazione di necessità per l'accudi- mento della moglie invalida, poiché - si legge nella sentenza impugnata - l'am- piezza della costruzione non rispondeva a questa esigenza, bensì eventualmente a quella di approntare anche per il figlio un'abitazione abusiva, come quella nella quale vivono i genitori. Si tratta, a giudizio del collegio, di motivazione coerente con le risultanze processuali e scevra da illogicità manifeste che, del resto, si conforma alla conso- lidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipo- tizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abi- tazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (tra le tante: Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008 - dep. 19/09/2008, Savoni ed altro, Rv. 241094 - 01). 2.2. La difesa del ricorrente, ha peraltro, eccepito con il primo motivo di ricorso il vizio di violazione di legge riferendolo agli artt. 8 e 46 CEDU ed all'art.117 Cost., richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in ordine all'asserita mancanza di proporzionalità dell'ordine demolitorio e della relativa condanna in sede penale, rispetto alla condizioni di vita dei ricorrenti che da anni vivevano nell'abitazione attinta dall'ordine in questione, facendo altresì leva sull'ampio lasso temporale, di circa 9 anni, tra la pronuncia della sentenza impugnata e la notifica dell'estratto contumaciale della stessa, cui era seguito la proposizione del ricorso. Si tratta di censura che, pur suggestiva, è del tutto priva di pregio.Anzitutto le deduzioni difensive si appalesano manifestamente infondate perché non può attribuirsi rilievo alla circostanza, su cui la difesa ha particolar- mente insistito nello sviluppo argonnentativo dell'impugnazione proposta in questa sede, relativa al "ritardo" con cui si è giunti, a distanza di 14 anni dai fatti, all'at- tuale fase processuale di legittimità, destando "sconcerto" nell'ottica difensiva il fatto che dopo un lasso di tempo pari a più del doppio del termine prescrizionale possa intervenire una sentenza definitiva che imponga un ordine demolitorio. Sul punto, si osserva, deve essere evidenziato come, dalla stessa cronolo- gia processuale degli eventi illustrata dal ricorrente nell'incipit della propria impu- gnazione di legittimità, il "ritardo" nella trattazione della vicenda processuale in questa sede sia dipeso dall'intervenuto accoglimento da parte del giudice compe- tente dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, pronunciata in data 28.11.2011 e de- positata in data 5.12.2011 (dunque a distanza di poco più di 3 anni dalla data di consumazione degli illeciti oggetto di contestazione), per essere stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della predetta sentenza, sentenza di cui il ricor- rente era venuto a conoscenza in data 23.07.2016 per effetto della notifica dell'in- giunzione a demolire; l'accoglimento dell'istanza da parte del tribunale di Velletri, successivo all'annullamento con rinvio disposto da altra sezione di questa Corte (sentenza n. 26697/2019) di un prima ordinanza di rigetto del medesimo tribu- nale, si concludeva in data 17.11.2020, data in cui veniva notificata dalla Corte d'appello di Roma al ricorrente la sentenza oggetto di impugnazione. Dunque, il ritardo nella definizione del giudizio non è imputabile ai giudici di merito, che avevano definito correttamente i propri giudizi in poco più di tre anni dai fatti, ma per un difetto di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, rivelatosi solo nel 2016 all'atto della notifica dell'ingiunzione a demolire, ciò che aveva innescato il procedimento di esecuzione, conclusosi il 17.11.2020 con l'intervenuta notifica ex art. 548, co. 3, c.p.p., dopo un doppio giudizio di esecuzione per le ragioni dianzi indicate, giudizio promosso dallo stesso ricorrente. 2.3. Tanto premesso, peraltro, il motivo di ricorso proposto è comunque privo di pregio, come anticipato, in relazione alle presunte violazioni della CEDU cui è ricollegato il riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost. È ben vero che non rileva, nel caso in esame, la circostanza che si tratti di violazione di legge non eccepita con i motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado (in cui, invero, l'appellante si era limitato ad invocare l'esimente dello stato di necessità derivante dalle condizioni economiche precarie e dallo stato di salute della moglie invalida dell'allora appellante), che normalmente integra l'ipotesi di cui all'art. 606, co. 3, c.p.p. che, come è noto, qualifica ex lege come inammissibile il ricorso "se è proposto ....per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". Nella specie, infatti, opera l'esclusione indicata dall'art. 606, co. 3 citato ("..fuori dei casi previsti dagli articoli ... 609 comma 2,.."). Questa Corte ha, infatti, già affermato che è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legit- timità la questione relativa alla violazione della CEDU, così come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in quanto le decisioni della stessa, allorquando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate (v., ex nnultis: Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019 - dep. 17/07/2019, Grieco, Rv. 277167 - 02; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019 - dep. 21/11/2019, Cancelli, Rv. 277363 - 02; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021 - dep. 14/04/2021, A., Rv 281661). 2.4. Ammessa quindi la rilevabilità d'ufficio della violazione dell'art. 8 CEDU per come dedotta in sede di ricorso, tuttavia, il motivo si appalesa comunque privo di pregio. Ed invero, premesso che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello sta- tus preesistente del territorio (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 - dep. 26/11/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01), deve rilevarsi come in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abu- sivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sen- tenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kanninskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valu- tando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la pro- tezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevo- cabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 - dep. 08/01/2021, Leoni, Rv. 280270 - 01).Nel caso di specie, la proporzionalità non può essere posta in discussione, proprio muovendo dai rilievi evidenziati dalla Corte d'appello, la quale ha sottoli- neato che si trattava di un grosso manufatto su due piani fuori terra, ciò che con- trastava sia con le asserite difficoltà economiche dell'allora appellante, sia con una situazione di necessità per l'accudinnento della moglie invalida, poiché l'ampiezza della costruzione non rispondeva a questa esigenza, bensì eventualmente a quella di approntare anche per il figlio un'abitazione abusiva, come quella nella quale vivono i genitori. Del resto, la stessa descrizione dell'abuso nel capo di imputazione conforta chiaramente l'argomentazione dei giudici territoriali, trattandosi di un manufatto di due piani fuori terra di mt. 12x8,40x5,50 avente struttura e fonda- menta in cemento armato al grezzo e tamponato, in assenza sia di permesso di costruire che di n.o. paesaggistico. A ciò va aggiunto, peraltro, che l'edificio interamente abusivo risulta essere stato edificato anche in spregio sia della normativa in tema di conglomerato ce- mentizio armato (essendo del resto intervenuta condanna anche per le contrav- venzioni di cui agli artt. 71, 72, 73 e 75, TU edilizia), in materia antisismica (es- sendo parimenti intervenuta condanna per l'art. 95, TU edilizia) nonché, soprat- tutto, in materia paesaggistica (essendo, invero, intervenuta condanna anche per il reato di cui all'art. 181, D.Igs. n. 42 del 2004). Ed allora, non possono non trovare applicazione nel caso di specie, proprio in virtù di quella interpretazione "convenzionalmente" orientata invocata dal ricor- rente con il richiamo all'art. 46 CEDU, i principi espressi in materia dalla Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania che, proprio nell'esaminare la questione del bilanciamento tra diritto all'a- bitazione e interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico violato in caso di costruzione edilizia eseguita in assenza di titolo abilitativo (nella specie, anche in zona paesaggisticamente vincolata, come nella vicenda processuale oggetto di esame da parte di questa Corte), ha affermato come debba escludersi la violazione del diritto all'abitazione tutelato dall'art. 8 CEDU nell'ipotesi in cui l'ordine di de- molizione dell'abuso edilizio riguardi un immobile costituente l'unica abitazione del contravventore e quest'ultimo sia un soggetto in età avanzata e si trovi in precarie condizioni reddituali, qualora la situazione personale del destinatario dell'ordine demolitorio non assuma un peso determinante a fronte della consapevole realiz- zazione della costruzione edilizia in un'area vincolata paesaggisticamente, in as- senza di qualsivoglia autorizzazione (si noti che del relativo principio è stata per la prima volta fatta applicazione in Sez. 3, n. 35835/2020, non nnassimata). 7 k 2.5. Principio, questo, che per le considerazioni già espresse supra dalla Corte territoriale in relazione al diniego dell'esimente di cui all'art. 54, c.p., si at- taglia perfettamente alla vicenda in esame. Non deve, infatti, essere dimenticato che l'obbiettivo perseguito mediante l'ordine di demolizione, è quello di garantire il ripristino dello status quo ante, in modo tale da ristabilire l'ordine giuridico violato dal comportamento dell'autore dell'abuso edilizio, così scoraggiando anche eventuali ulteriori trasgressori. L'inte- resse generale della collettività al rispetto della normativa nazionale si presenta, pertanto, come un limite idoneo della tutela dell'interesse patrimoniale del singolo. La Corte EDU, infatti, nega che l'esecuzione dell'ordine di demolizione possa con- figurare una violazione dell'art. 1, del primo protocollo alla Convenzione EDU: la misura persegue, infatti, uno scopo legittimo, garantendo l'effettiva attuazione della normativa interna in materia, sicché essa ben può essere ricondotta alla "prevenzione dei disordini", finalizzata a promuovere il "benessere economico del paese" (C. EDU, Ivanova e Cherkezov, citata). Del resto, non va sottaciuto come sia stata la stessa Corte EDU (caso Paudicio c. Italia, 24 maggio 2007, n. 77606/01), a constatare la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà per il danno subito a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto in una sentenza definitiva. 3. Manifestamente infondato è inoltre il secondo motivo con cui viene de- dotto un vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito all'entità della pena irrogata ed alla sua quantificazione. I giudici di merito, in particolare, proprio richiamando l'entità del fatto e la personalità dell'allora appellante, hanno ritenuto del tutto proporzionata la pena, esprimendo un giudizio di "conferenza" della pena sia alla gravità dei reati e all'en- tità degli stessi, quanto a modalità e pluralità di condotte omissive. Si tratta di motivazione che, pur nella sinteticità dell'apparato argomentativo offerto, si mo- stra sufficiente e scevra da illogicità manifeste. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). E, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella del primo giudice si evince chiaramente che è stata irrogata una pena al di sotto della media edittale (4 mesi di arresto ed C 22.000 di ammenda), tenuto conto della cornice edittale prevista per il reato individuato come più grave (arre- sto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro). 3.1. Quanto, poi, alla presunta omissione motivazionale relativa all'entità della riduzione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e del giudizio di comparazione, è sufficiente rilevare, quanto a quest'ultimo, che nessun giudizio di bilanciamento ex art. 69, c.p. è stato operato dal giudice di merito in assenza di circostanze aggravanti da "comparare" con l'art. 62-bis, c.p., e che, quanto all'en- tità della riduzione riconosciuta per le attenuanti generiche, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'a- dozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (tra le tante: Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017 - dep. 07/12/2017, Romagnoli, Rv. 271524 — 01). 4. Resta da esaminare il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si ecce- pisce l'intervenuta estinzione per prescrizione, invero già dedotto in sede di ap- pello. I giudici territoriali, sul punto, hanno correttamente rigettato l'eccezione rilevando come, all'atto della decisione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) nessuno dei reati potesse ritenersi estinto per prescrizione, in relazione alla data del commesso reato (8.03.2007), tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale ex artt. 157 e 161, c.p. La circostanza che il giudizio di impugnazione in questa sede di legittimità sia intervenuto a distanza di quasi dieci anni dalla data di consumazione degli illeciti, come supra anticipato, non è imputabile né ai giudici di merito né, tanto- meno, a questa Corte (ricorso pervenuto alla Cancelleria in data 28.01.2021, fis- sato per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), donde non assume alcun rilievo il fatto che, medio tempore, i reati si siano estinti per prescrizione. A fronte, infatti, della ma- nifesta infondatezza dei motivi di ricorso, non può infatti essere pronunciata l'au- spicata decisione di annullamento senza rinvio per prescrizione, essendo altret- tanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'inam- missibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, per- tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, come nel caso esaminato nella presente vicenda processuale, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sen- tenza impugnata con il ricorso: tra le tante, v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 5. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura di euro tremila