CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 12522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arico diPUTRONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata.Ritenuto in fatto1. Con l'ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria (D.A.P.) contro l’ordinanza del 24 ottobre 2025 del magistrato di sorveglianzadi Milano che aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime specialedi cui all’art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], di cucinare cibianche al di fuori delle fasce orarie previste dal regolamento dell'istituto penitenziario.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto illegittima la previsione di fasce orariedifferenziate per la cottura degli alimenti, in quanto la stessa non era funzionale alleesigenze sottese alla più stringenti regole detentive riservate a coloro che sono ristretti exart. 41-bis ord. pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia – D.A.P., per iltramite dell'Avvocatura dello Stato.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett.b) e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., evidenziando che in questa materia nonesiste un diritto soggettivo del detenuto tutelabile mediante la procedura ex art. 35-bis, e chela differenziazione trattamentale tra detenuti è giustificata in ragione della diversaorganizzazione dei circuiti penitenziari; infatti, nel circuito di media sicurezza ogni cellaospita più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate ore potrebbecreare una concentrazione particolarmente alta di fumi e odori; in più, in tale circuito visarebbe il rischio, in ragione delle attività trattamentali offerte e del numero di detenutiristretti, di una ingiustificata sovrapposizione tra le varie attività, rischi che, di contro, nonsussistono nelle sezioni di alta sicurezza.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È noto che la questione oggetto del ricorso nasce con la pronuncia della Cortecostituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Normesull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative dellalibertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «ecuocere cibi».Per effetto di questa pronuncia la regolamentazione dell'esercizio degli orari del dirittodi cottura dei cibi per i detenuti soggetti al regime differenziato resta possibile, purché peròessa non contenga tratti discriminatori rispetto alla medesima regolamentazione dettata per idetenuti comuni; in particolare, la eventuale diversità di regolamentazione sul punto tradetenuti comuni e detenuti in regime differenziato non ha natura discriminatoria se ha ragioniorganizzative a giustificazione (tra le altre, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, D.A.P. in proc.Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, D.A.P. in proc. Bolognino, n.m.).Ciò posto in termini generali, nella giurisprudenza di legittimità si è formato unorientamento, che ormai, per il numero di pronunce che lo hanno seguito, è da considerareconsolidato, che ritiene che la differenziazione di fasce orarie tra i detenuti in regime di cuiall’art. 41-bis ord. pen. ed i detenuti comuni possa trovare una sufficiente giustificazione, chene esclude il carattere discriminatorio, nella diversità dei due circuiti conseguente alladiversa concentrazione di detenuti nelle celle ed alle diversità delle offerte trattamentali, cheimpongono, per ciascuno dei due circuiti penitenziari, una specifica organizzazione dellefasce orarie di cottura dei cibi (Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep. 2026, D.A.P. in proc.Polito, n.m.; Sez . 1, n . 1442 del 07/10/2025, dep. 2026, Vitale, n.m; Sez . 1,n. 40420 del 24/09/2025, D.A.P. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1,n. 30905 del 17/06/2025,Rosmini, n.m.; Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Cimato, n. m.), come evidenziato in ricorsoavvenire nel caso in esame relativo al carcere di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., inquanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto da demandare al giudicedel merito.Con essa deve essere annullata anche l’ordinanza, di identico contenuto, delmagistrato di sorveglianza di Milano del 24 ottobre 2025 contro cui era stato presentatoreclamo dall’amministrazione penitenziaria. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Magistrato disorveglianza di Milano il 24 ottobre 2025.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]