CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] )4 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 10 giugno 2021, ha respinto i reclami presentato contro i quattro provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti, il 14 e, quindi, il 21 aprile 2021, dal Consiglio di disciplina della locale Casa circondariale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge con riferimento: - alla carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari, che si risolve nello stereotipato richiamo alle relazioni di servizio; - all'omessa, preventiva e rituale comunicazione di data ed ora della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina; - all'irrilevanza, in ottica disciplinare, di comportamenti, quali la c.d. «battitura», che si risolvono nella pacifica protesta per la violazione di suoi diritti e che, per giurisprudenza consolidata, non rientrano nel novero delle infrazioni disciplinari tipizzate; - all'apodittica affermazione, peraltro non oggetto di contestazione, secondo cui egli avrebbe pronunziato, all'indirizzo degli operatori penitenziari, espressioni gratuitamente offensive ed oltraggiose, travalicanti l'esercizio del diritto di critica; - alla proporzione tra i fatti accertati e la gravosa sanzione irrogatagli, giustificata anche con riferimento a vicende successive e mai compiutamente accertate in sede giudiziaria; - all'omessa considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad inscenare le proteste, connesse all'inottemperanza, da parte della direzione della Casa circondariale di Novara, al provvedimento giurisdizionale che lo aveva autorizzato a stampare sua carta il contenuto di taluni Nes digitali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. Il Tribunale di sorveglianza ha, innanzitutto, chiarito, sul piano procedurale, che la documentazione in atti dimostra che i procedimenti disciplinari promossi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sono svolti nel pieno rispetto delle previsioni di legge, essendosi provveduto sia alla contestazione degli addebiti che alla comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina, corredata dall'indicazione di giorno ed ora, nonché, all'esito, della sanzione irrogata, secondo quanto risulta dai verbali, che danno ulteriormente conto del rifiuto del detenuto di sottoscrivere gli atti per ricevuta e di presenziare. Tanto basta, in difetto di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario, ad attestare la regolarità dell'iter seguito dall'amministrazione penitenziaria, che il ricorrente contesta in termini di tangibile ed insuperabile genericità. 3. Parimenti infondata è la doglianza vertente sul difetto di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha rilevato che il Consiglio di disciplina, dopo avere illustrato la condotta tenuta, nelle singole circostanze, dal detenuto, ne ha espressamente stimato la sussumibilità nella previsione dell'art. 77, comma 1, nn. 4), 15) e 16), D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in ragione, specificamente, delle concrete modalità di esecuzione della «battitura», effettuata per più giorni consecutivi, per tre volte al dì, in orario sia mattutino che pomeridiano e protratta, in ciascuna occasione, per almeno dieci minuti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testé richiamato, stimando che la durata e la frequenza della protesta ed il fatto che essa sia stata accompagnaLa da offese gratuite e frasi di dileggio nei confronti del personale penitenziario ne precludano la qualificazione in chiave di pacifica protesta, volta a reclamare l'adempimento del diritto riconosciutogli in sede giurisdizionale ed impongano, piuttosto, di riconoscerne il carattere concretamente molesto nei confronti dell'intera comunità penitenziaria, concretamente testimoniato dalle lamentele avanzate da molti detenuti, disturbati da una condotta fastidiosa che [OSCURATO:PERSONA], per dipiù, ha posto in essere per motivi personali, estranei al resto della popolazione carceraria. Il provvedimento impugnato si palesa, ugualmente, coerente e completo — e, per questa ragione, tetragono alle generiche censure del ricorrente — nella parte in cui apprezza la rilevanza disciplinare del frequente e reiterato rifiuto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di rientrare in cella al termine dell'ora d'aria accordatagli, contegno che, per le modalità esecutive prescelte (in taluni casi, invero, l'odierno ricorrente si è arrampicato sulle inferriate ed ha costretto gli agenti a ricondurlo di peso in cella, sotto la vigilanza del personale sanitario, così provocando ritardi e disservizi nella fruizione a turno dei cortili da parte dei detenuti e nell'espletamento di altre attività da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari, distolti dagli ordinari adempimenti), non può essere giustificato perché originato dall'incompleta esecuzione, in costanza di restrizione a Novara, della disposizione che gli assicurava due, anziché una, ore quotidiane all'aperto. 4. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è, infine, esente da vizi nella parte in cui spiega, con dovizia di analitiche e pertinenti argomentazioni, che le gravose sanzioni disciplinari irrogate ad [OSCURATO:PERSONA] in esito ai procedimenti de quibus agitur rispondono a canoni di adeguatezza e proporzionalità perché tengono conto della oggettiva consistenza delle violazioni, della loro protrazione lungo un consistente torno di tempo, dell'insistente provocatorietà dell'atteggiamento serbato dal detenuto, propenso allo scherno ed alla mancanza di riguardo e diretto, in ultimo, alla creazione di generalizzati disordini. La legittimità, sotto questo aspetto, della decisione impugnata non è scalfita dal riferimento alle iniziative ulteriormente adottate dall'amministrazione e dall'autorità giudiziaria, che il Tribunale di sorveglianza ha indicato quale riscontro postumo del contegno tenuto da [OSCURATO:PERSONA], già autonomamente e compiutamente apprezzato grazie alla descrizione delle condotte oggetto di accertamento in sede disciplinare. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il r