CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Dello Russo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla determinazione della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta (il reato è consistito nella condotta di guida pericolosa tenuta dopo un tentativo di controllo) e nei precedenti penali, valorizzati per inferirne un giudizio di maggiore capacità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r atrice La Presidente