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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03255/2025

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 199 Spinelli NRG 27749/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, che ha affermato come tale pronuncia, che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, sia incompatibile con la natura del rito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 199 Spinelli NRG 27749/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, che ha affermato come tale pronuncia, che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, sia incompatibile con la natura del rito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/202
Sentenza Cassazione n. 03255/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris