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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26110/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4789/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Antonio G. Cerbara, n. 94 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2403/2019, pubblicata in data 20 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 20:tt giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. A seguito di notifica di decreto ingiuntivo, non opposto, e del relativo atto di precetto con il quale [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 20.003,54, il creditore dava corso all'esecuzione mobiliare.

Nell'ambito della procedura esecutiva il Piantoni presentava istanza per la conversione del pignoramento ed il Giudice dell'esecuzione disponeva l'ammissione alla conversione, rateizzando il pagamento del debito in 36 rate. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all'esecuzione, muovendo contestazioni in ordine alla determinazione della somma indicata nell'ordinanza di conversione che si limitava a riprendere a base del calcolo la somma indicata nel precetto„ dallo stesso contestata perché comprensiva di somme non dovute.

Respinta l'istanza di sospensione, il Giudice dell'esecuzione assegnava termine perentorio per la introduzione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente per valore. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, dinanzi al quale veniva depositato il ricorso, dichiarava inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sul presupposto che le contestazioni sollevate dal Piantoni avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Impugnata la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo, qualificata l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., la dichiarava inammissibile perché tardivamente proposta oltre il termine di venti giorni dall'atto esecutivo oggetto di contestazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 329 e 346 i:od. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - vizio di extra petizione» e lamenta che il Tribunale di Bergamo, nel confermare l'inammissibilità dell'opposizione proposta, ha modificato la motivazione, qualificandola, d'ufficio, come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva, sebbene il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto che l'opposizione contenesse due distinte azioni, l'una qualificata come opposizione agli atti esecutivi e l'altra come opposizione all'esecuzione, e benché il creditore, costituendosi dinanzi al Giudice di Pace e, successivamente, in appello non avesse mosso eccezioni in relazione alla qualificazione della domanda.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. ed erronea qualificazione della domanda.

Il ricorrente, ribadendo che sin dall'atto introduttivo aveva lamentato l'erronea quantificazione delle somme richieste dal creditore con l'atto di precetto e recepite dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di conversione del pignoramento, contesta al giudice d'appello di avere erroneamente qualificato l'azione che, investendo l'an ed il quantum dell'esecuzione, configura una ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'omessa valutazione della fondatezza del ricorso nel merito» e si duole che il Tribunale non abbia indicato alcun motivo per il quale dovesse ritenersi corretta la determinazione del quantum contenuta nell'ordinanza di conversione, né abbia esaminato nel merito l'opposizione.

4. Il terzo motivo che, per priorità logica, deve essere esaminato preliminarmente è infondato.

4.1. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez.

U, 05/08/2016, n. 16599 e Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

Secondo il principio più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez.

U, n.22232 del 2016, cit.).

4.2. La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra indicate, in quanto il Giudice d'appello, ritenendo che l'opposizione dovesse essere qualificata come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., perché volta a contestare la quantificazione della somma calcolata nell'ordinanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cod. proc. civ., e, quindi, un provvedimento emesso nel corso del processo esecutivo, ha dichiarato la tardività dell'opposizione perché presentata oltre il termine di venti giorni dall'adozione dell'atto esecutivo ed ha rigettato l'appello.

Tale conclusione, condivisibile o meno, illustra le ragioni poste a sostegno della decisione e non concreta, pertanto, una ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale».

5. Passando all'esame del primo e del secondo motivo dedotti, il Collegio deve rilevare che la qualificazione della domanda operata dal Tribunale non è corretta, perché nel caso di specie il debitore, odierno ricorrente, come chiaramente emerge dal contenuto dell'opposizione, riprodotto nel ricorso per cassazione, ha mosso specifiche contestazioni all'esistenza del credito come quantificato nell'atto di precetto dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo azionato, deducendo che parte delle somme richieste a titolo di compenso professionale non sarebbero dovute, sia perché già in parte corrisposte ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia in ragione della violazione delle diposizioni di cui al d.m. n. 55/2014.

5.1. Invero, in tema di esecuzione forzata, la contestazione dell'intimato concernente le somme indicate in precetto (asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore) investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6102).

E ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero — nell'esecuzione per espropriazione — della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (Cass., sez. 3, 03/08/2005, n. 16262).

5.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, dovendo l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in accoglimento, del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto applicabile il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. e dichiarato la tardività dell'opposizione.

5.3. [OSCURATO:PERSONA] non può, tuttavia, esimersi dal rilevare che le contestazioni sollevate con l'opposizione all'esecuzione, e ribadite nell'atto di appello, pure ritrascritto nel ricorso per cassazione, prospettano questioni coperte dal titolo esecutivo di formazione giudiziale ormai divenuto definitivo.

Al riguardo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., sez.

L, 14/02/2013, n. 3667).

5.4. La controversia, come già rilevato dal giudice di primo grado, deve, pertanto, essere risolta facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte, non contenendo il ricorso motivi idonei a rivederlo, secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi de diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo (Cass., sez. 6-3, 18/02/2015, n. 3277; Cass, sez.

L, 14/02/2013, n. 3667; Cass., sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass., sez. 3, 20/04/2009, n. 9347; Cass., sez. 1, 05/09/2008, n. 22402; Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8928; Cass., sez. 3, 30/11/2005, n. 26089; Cass., sez.

L, 21/04/2004, n. 7637).

6. Ne deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. , la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione.

Le spese del giudizio di appello, in ragione della rilevata inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione, devono essere poste a carico del ricorrente nella misura già determinata dal Tribunale.

Nulla deve invece disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso in opposizione all'esecuzione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4789/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Antonio G. Cerbara, n. 94 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2403/2019, pubblicata in data 20 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 20:tt giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. A seguito di notifica di decreto ingiuntivo, non opposto, e del relativo atto di precetto con il quale [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 20.003,54, il creditore dava corso all'esecuzione mobiliare. Nell'ambito della procedura esecutiva il Piantoni presentava istanza per la conversione del pignoramento ed il Giudice dell'esecuzione disponeva l'ammissione alla conversione, rateizzando il pagamento del debito in 36 rate. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all'esecuzione, muovendo contestazioni in ordine alla determinazione della somma indicata nell'ordinanza di conversione che si limitava a riprendere a base del calcolo la somma indicata nel precetto„ dallo stesso contestata perché comprensiva di somme non dovute. Respinta l'istanza di sospensione, il Giudice dell'esecuzione assegnava termine perentorio per la introduzione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente per valore. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, dinanzi al quale veniva depositato il ricorso, dichiarava inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sul presupposto che le contestazioni sollevate dal Piantoni avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo. 2. Impugnata la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo, qualificata l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., la dichiarava inammissibile perché tardivamente proposta oltre il termine di venti giorni dall'atto esecutivo oggetto di contestazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 329 e 346 i:od. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - vizio di extra petizione» e lamenta che il Tribunale di Bergamo, nel confermare l'inammissibilità dell'opposizione proposta, ha modificato la motivazione, qualificandola, d'ufficio, come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva, sebbene il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto che l'opposizione contenesse due distinte azioni, l'una qualificata come opposizione agli atti esecutivi e l'altra come opposizione all'esecuzione, e benché il creditore, costituendosi dinanzi al Giudice di Pace e, successivamente, in appello non avesse mosso eccezioni in relazione alla qualificazione della domanda. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. ed erronea qualificazione della domanda. Il ricorrente, ribadendo che sin dall'atto introduttivo aveva lamentato l'erronea quantificazione delle somme richieste dal creditore con l'atto di precetto e recepite dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di conversione del pignoramento, contesta al giudice d'appello di avere erroneamente qualificato l'azione che, investendo l'an ed il quantum dell'esecuzione, configura una ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'omessa valutazione della fondatezza del ricorso nel merito» e si duole che il Tribunale non abbia indicato alcun motivo per il quale dovesse ritenersi corretta la determinazione del quantum contenuta nell'ordinanza di conversione, né abbia esaminato nel merito l'opposizione. 4. Il terzo motivo che, per priorità logica, deve essere esaminato preliminarmente è infondato. 4.1. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16599 e Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232, nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Secondo il principio più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, n.22232 del 2016, cit.). 4.2. La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra indicate, in quanto il Giudice d'appello, ritenendo che l'opposizione dovesse essere qualificata come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., perché volta a contestare la quantificazione della somma calcolata nell'ordinanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cod. proc. civ., e, quindi, un provvedimento emesso nel corso del processo esecutivo, ha dichiarato la tardività dell'opposizione perché presentata oltre il termine di venti giorni dall'adozione dell'atto esecutivo ed ha rigettato l'appello. Tale conclusione, condivisibile o meno, illustra le ragioni poste a sostegno della decisione e non concreta, pertanto, una ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale». 5. Passando all'esame del primo e del secondo motivo dedotti, il Collegio deve rilevare che la qualificazione della domanda operata dal Tribunale non è corretta, perché nel caso di specie il debitore, odierno ricorrente, come chiaramente emerge dal contenuto dell'opposizione, riprodotto nel ricorso per cassazione, ha mosso specifiche contestazioni all'esistenza del credito come quantificato nell'atto di precetto dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo azionato, deducendo che parte delle somme richieste a titolo di compenso professionale non sarebbero dovute, sia perché già in parte corrisposte ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia in ragione della violazione delle diposizioni di cui al d.m. n. 55/2014. 5.1. Invero, in tema di esecuzione forzata, la contestazione dell'intimato concernente le somme indicate in precetto (asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore) investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6102). E ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero — nell'esecuzione per espropriazione — della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (Cass., sez. 3, 03/08/2005, n. 16262). 5.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, dovendo l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in accoglimento, del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto applicabile il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. e dichiarato la tardività dell'opposizione. 5.3. [OSCURATO:PERSONA] non può, tuttavia, esimersi dal rilevare che le contestazioni sollevate con l'opposizione all'esecuzione, e ribadite nell'atto di appello, pure ritrascritto nel ricorso per cassazione, prospettano questioni coperte dal titolo esecutivo di formazione giudiziale ormai divenuto definitivo. Al riguardo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667). 5.4. La controversia, come già rilevato dal giudice di primo grado, deve, pertanto, essere risolta facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte, non contenendo il ricorso motivi idonei a rivederlo, secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi de diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo (Cass., sez. 6-3, 18/02/2015, n. 3277; Cass, sez. L, 14/02/2013, n. 3667; Cass., sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass., sez. 3, 20/04/2009, n. 9347; Cass., sez. 1, 05/09/2008, n. 22402; Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8928; Cass., sez. 3, 30/11/2005, n. 26089; Cass., sez. L, 21/04/2004, n. 7637). 6. Ne deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. , la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione. Le spese del giudizio di appello, in ragione della rilevata inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione, devono essere poste a carico del ricorrente nella misura già determinata dal Tribunale. Nulla deve invece disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso in opposizione all'esecuzione. Condanna il ricorrente al pagamento, in f
Decreto Cassazione n. 26110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris